Quattordicesima 2023: guida a calcolo, aumenti e pagamento

Paolo Ballanti 05/06/23
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Come si calcola la quattordicesima 2023? La retribuzione dei lavoratori dipendenti oltre ad essere garantita per le dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre si arricchisce, a seconda di quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, di una o più mensilità aggiuntive.

Ci riferiamo in particolare alla tredicesima mensilità, liquidata in genere in occasione o in prossimità delle festività natalizie, nonché alla quattordicesima.

Quest’ultima è disciplinata, in termini di importo e periodo di liquidazione, dai contratti collettivi che ne dispongono l’erogazione nei mesi estivi, principalmente nelle buste paga di giugno o luglio.

Analizziamo in dettaglio a quanto ammonta, come si calcola e quando troveremo in busta paga la quattordicesima 2023, senza dimenticare che quest’anno, grazie allo sgravio IVS, non sono escluse piacevoli sorprese in cedolino.

Indice

Quattordicesima 2023: importo

Di norma la quattordicesima corrisponde ad una mensilità della retribuzione lorda, assunta nella misura in vigore nel mese di corresponsione dell’importo in parola. Sono comunque i singoli Ccnl ad avere il compito di determinare le modalità di calcolo della quattordicesima.

La particolarità della quattordicesima (al pari della tredicesima) è quella di essere un importo che matura tutti i mesi, il cui pagamento è tuttavia posticipato al termine del periodo di maturazione. Quest’ultimo in genere comprende l’arco temporale di dodici mesi dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. A differenza della tredicesima che matura invece dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.


Per ogni mese compreso nel periodo citato il dipendente in forza matura un dodicesimo della retribuzione lorda. Di conseguenza in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’interessato avrà diritto a tanti dodicesimi di mensilità aggiuntiva quanti sono stati i mesi in forza in azienda.

Facciamo l’esempio di un lavoratore che, in base al Ccnl applicato, ha diritto alla quattordicesima in misura pari ad una mensilità della retribuzione lorda (quest’ultima corrispondente a 2.050,00 euro). Considerato che l’interessato è stato assunto in data 1° dicembre 2022 ed il periodo di maturazione ha coinvolto il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, la quattordicesima spettante sarà così calcolata:

(2.050,00 / 12) * 7 (mesi in forza in cui è maturata la quattordicesima) = 1.195,81 euro.


Identico riproporzionamento dev’essere operato in caso di:

  • Interruzione del rapporto in corso d’anno, a prescindere dalla causa di cessazione (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale o scadenza del rapporto a termine);
  • Assenze che non consentono la maturazione delle mensilità aggiuntive.

In quest’ultima ipotesi è necessario far riferimento a quanto previsto dal Ccnl applicato. In generale non vengono considerate le mensilità con assenze che non permettono la maturazione di tredicesima – quattordicesima se le stesse hanno interessato un numero pari o superiore a 15 giorni di calendario.

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Quattordicesima 2023: quando arriva

Sono i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro a definire la scadenza entro la quale il datore di lavoro è tenuto a liquidare la quattordicesima. Ecco in tabella alcuni esempi di Ccnl:

CcnlScadenza liquidazione quattordicesima

Autoscuole

Entro la prima decade di luglio

Commercio e terziario – Confcommercio

Il 1° luglio

Chimici farmaceutici – industria (settore lubrificanti e GPL)

Mese di giugno

Igiene ambientale – aziende private

Entro il 15 luglio

Tabacco

Con la retribuzione del mese di giugno

Turismo – Confcommercio

Corrispondere con la retribuzione del mese di luglio

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Quattordicesima 2023: come viene pagata

Le somme spettanti a titolo di quattordicesima vengono indicate in busta paga e liquidate con le stesse modalità di pagamento delle mensilità ordinarie.

A livello pratico l’erogazione della quattordicesima può avvenire:

  • Nello stesso cedolino della mensilità ordinaria (ad esempio giugno, luglio o agosto) in tal caso le competenze derivanti dalla quattordicesima si sommano a quelle del mese;
  • Con un cedolino a parte e, di conseguenza, con una liquidazione distinta dalle mensilità ordinarie.

Quest’ultima ipotesi ricorre, ad esempio, quando l’azienda elabora:

  • Mensilità ordinaria di giugno, con liquidazione del netto nei primi giorni di luglio;
  • A metà luglio elaborazione cedolino con la quattordicesima e pagamento della stessa;
  • Mensilità ordinaria di luglio, liquidazione del netto nei primi giorni di agosto.

Di norma è il contratto collettivo nazionale di lavoro a fornire indicazioni sull’elaborazione della quattordicesima con la mensilità ordinaria o a parte.

Quattordicesima 2023: natura delle somme riconosciute

La quattordicesima è, al pari delle dodici mensilità ordinarie, interamente soggetta a:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda e lavoratore;
  • Tassazione per Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

I contributi a carico del lavoratore e l’Irpef, ricordiamolo, vengono trattenuti direttamente in busta paga dal datore di lavoro, rivalendosi sulle competenze spettanti al dipendente tra cui, appunto, la quattordicesima.

Quattordicesima 2023: taglio del cuneo fiscale e aumenti

La Legge 29 dicembre 2022 numero 197, nell’ottica di ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori ha previsto, in via eccezionale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) a carico del dipendente.
Lo sgravio in parola, riducendo i contributi trattenuti in busta paga al lavoratore, comporta un aumento del netto da pagare.

La misura spetta secondo due differenti scaglioni:

  • Riduzione di 2 punti percentuali, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • Riduzione di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per quanto di nostro interesse lo sgravio IVS avrà un impatto anche sulle somme spettanti a titolo di quattordicesima mensilità, comportando di fatto una riduzione dei contributi e, pertanto, un aumento del netto.

Come chiarito dall’Inps con la Circolare 24 gennaio 2023 numero 7 nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro “prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato / sommati alla retribuzione imponibile” non ecceda le soglie sopra citate.

Se il limite al contrario è superato l’esonero non potrà trovare applicazione, nel mese di riferimento, sull’intera retribuzione imponibile.

È importante precisare che il recente Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2023, un aumento dello sgravio al:

  • 6% se la retribuzione imponibile non eccede euro 2.692,00 mensili;
  • 7% se la retribuzione imponibile non eccede euro 1.923,00 mensili.

L’incremento deciso dal D.L. Lavoro, tuttavia, non si applica alla tredicesima mensilità ovvero al singolo rateo se la somma in parola è erogata mensilmente. Per restare sempre aggiornato su tutte le novità sul mondo del lavoro iscriviti alla nostra Newsletter compilando il form in basso.

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