Referenze bancarie e gare d’appalto: è esclusione senza identificabilità del sottoscrittore

Redazione 05/03/13
La III sezione del Tar Catania, con sentenza depositata il 18 febbraio 2013, conferma ancora una volta l’orientamento dei Giudici Amministrativi siciliani sulla natura e le caratteristiche delle referenze bancarie richieste dalle amministrazioni nelle procedure di gara d’appalto al fine di attestare il possesso dell’adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41, Codice Contratti Pubblici).

Nella vicenda in questione, l’impresa aggiudicataria, con ricorso incidentale, ha contestato l’idoneità delle referenze bancarie prodotte dall’impresa ricorrente – seconda classificata – dalle quali non risultava identificabile né il soggetto sottoscrittore, per firma illeggibile, né tanto meno i suoi poteri rappresentativi.

Il Collegio adito – Presidente Cons. Calogero Ferlisi, Estensore Cons. Agnese Anna Barone – ha ritenuto fondata la censura, ribadendo che l’espressione “attestazione di idoneo istituto bancario sulla solvibilità” richieda che il documento presenti requisiti di sostanza e di forma che consentano di riferirgli “connotati intrinseci ed estrinseci di una vera e propria certificazione di cui il dichiarante ne assume la responsabilità”. E’ evidente, pertanto, che in presenza di dichiarazioni in cui è assolutamente mancante l’identificabilità del dichiarante, non è possibile attribuire le referenze bancarie ad alcun soggetto, e pertanto, di conseguenza, “tali documenti avranno la connotazione di veri e propri <<atti nulli>> per mancanza di riferibilità a un soggetto determinato”.

Né, ad avviso del Collegio, risulta applicabile il rimedio della regolarizzazione documentale di cui all’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi attribuire ai predetti documenti, in quanto sprovvisti di soggetto dichiarante, il valore di “idonea dichiarazione bancaria” espressamente richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis in conformità alla previsione normativa dell’art. 41 de D.Lgs. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959).

Si tratta di un orientamento ormai cristallizzatosi nella giurisprudenza amministrativa siciliana: si vedano in tal senso le sentenze nn. 2493/2011 e 1382/2009 dello stesso TAR Catania, nonchè la sentenza n. 1423 del 2 dicembre 2010 del CGA, peraltro citate dalla decisione oggi in commento.

Non prende piede, dunque, altro orientamento, per ora minoritario, secondo cui “la clausola che prevede, a pena di esclusione, la indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca /intermediario che sottoscrive al referenza bancaria è ingiusta perché pone una grave sanzione a carico del concorrente (esclusione dalla gara) per l’inosservanza di una formalità da parte di un terzo estraneo al procedimento (banca/intermediario finanziario), il cui adempimento non rientra nella diretta disponibilità del concorrente” (TAR Campania, Napoli, 29.04.2011, n. 2399).

 

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