Naspi docenti precari: requisiti, come e quando fare domanda

Requisiti, importi, riduzioni per anzianità e scadenze: la guida completa per i docenti precari che restano senza contratto a fine anno scolastico e vogliono richiedere la NASpI all’INPS.

Paolo Ballanti 23/07/26
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Guida alla Naspi docenti precari: il personale docente che al termine dell’anno scolastico 2025-2026 si ritrova privo di un contratto di lavoro può trasmettere domanda all’INPS per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Naspi docenti precari: requisiti

Per poter legittimamente beneficiare della NASpI è necessario che il cittadino sia in una condizione di disoccupazione involontaria.

Tale si intende, ad esempio, la situazione dei docenti che al termine dell’anno scolastico 2025-2026 (e in attesa di un nuovo contratto a settembre) hanno visto il loro rapporto di lavoro arrivare a scadenza.

La normativa (Decreto Legislativo numero 22/2015, articolo 3) richiede altri due requisiti, in particolare:

  • Aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
  • Aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione successive alla cessazione di un rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale (tale seconda condizione vale per i soli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025)

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Naspi docenti precari: a quanto ammonta

La NASpI è calcolata in ragione dei contributi che il dipendente ha totalizzato nel corso della sua vita lavorativa, tanto quelli trattenuti in busta paga quanto quelli versati dal datore di lavoro.

Per determinare l’importo mensile spettante si assume la retribuzione utile al calcolo della contribuzione degli ultimi quattro anni.

Il valore si divide per il totale delle settimane di contribuzione.

Il risultato della divisione lo si moltiplica per il coefficiente fisso 4,33.

(Retribuzione imponibile ai fini previdenziali / numero settimane di contribuzione) * 4,33 = retribuzione di riferimento.

A seconda della retribuzione di riferimento cambia la misura della NASpI:

Retribuzione mensile di riferimentoImporto mensile della NASpI
Pari o inferiore a 1.456,72 euro (¹)75% della retribuzione di riferimento
Superiore a 1.456,72 euro (¹)75% di 1.456,72 euro (¹) + 25% della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento e 1.456,72 euro (¹)

(¹) Il valore di 1.456,72 euro è aggiornato annualmente dall’INPS con apposita circolare. La somma descritta è valida per la sola annualità corrente.

Una volta ottenuto l’importo mensile della NASpI, questa è comunque soggetta al massimale di importo (anch’esso aggiornato annualmente dall’INPS) di 1.584,70 euro mensili.

Riduzione di importo

La somma mensile che il disoccupato percepisce dall’INPS non è identica ma si riduce in ragione della durata della prestazione.

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione) l’indennità subisce un taglio del 3 per cento al mese.

Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dopo il 1° gennaio 2022 (come quelli dell’annualità corrente) la riduzione del 3% mensile slitta al primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

Per i soli beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto i 55 anni di età, la riduzione opera dall’ottavo mese (211° giorno della prestazione).

Naspi docenti precari: come trasmettere la domanda?

I docenti devono trasmettere la domanda telematica di NASpI all’INPS collegandosi al sito istituzionale “inps.it” e, successivamente, selezionando nella sezione “Lavoro”, il servizio “NASpI: indennità mensile di disoccupazione“.

Una volta cliccato sul tasto “Utilizza il servizio”, il sistema chiede all’utente di accreditarsi con la propria identità digitale SPID, CIE o CNS.

Dal momento che i cittadini possono presentare in autonomia la domanda di NASpI, INPS mette a disposizione (sempre nella pagina dedicata alla prestazione) come allegato il tutorial “NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei campi.

Per comprendere gli altri servizi sono disponibili i tutorial “NASpI: consultazione domande” e “NASpI: comunicazione”.

L’invio telematico della domanda non è tuttavia il solo canale ammesso dall’Istituto. L’utente può altresì ricorrere a:

  • Contact center INPS disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile)
  • Enti di patronato e intermediari INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Entro quando trasmettere la domanda?

L’invio della domanda di NASpI all’INPS (a prescindere dal canale utilizzato dal cittadino) deve avvenire nel rispetto di una determinata scadenza, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

Il termine in parola è fissato in 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per i docenti, il termine decorre dalla data di scadenza del contratto.

Si consiglia tuttavia di non attendere l’ultimo momento per presentare la domanda di NASpI, posto che la data di invio incide sulla decorrenza della prestazione.

Decorrenza della NASpI

Il sussidio di disoccupazione spetta, in alternativa:

  • Dall’ottavo giorno successivo la data di cessazione del contratto, se la domanda è trasmessa entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto
  • Dal primo giorno successivo quello di invio della domanda, se la domanda è trasmessa dopo l’ottavo giorno successivo la cessazione del contratto

Naspi docenti precari: come viene liquidata la prestazione?

NASpI è erogata mensilmente dall’INPS al soggetto beneficiario, nel rispetto della modalità di pagamento che il medesimo ha indicato in sede di invio della domanda, in alternativa:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale
  • Accredito su libretto postale
  • Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale sito nella provincia di residenza o di domicilio del beneficiario

Naspi docenti precari: per quanto tempo spetta?

Al pari dell’importo mensile anche la durata della NASpI è influenzata dalla posizione contributiva del lavoratore.

La prestazione è infatti corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui è stata accreditata contribuzione negli ultimi quattro anni, entro la soglia massima di durata di 24 mesi.

Sono in ogni caso esclusi dal conteggio i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche in un’unica e anticipata soluzione.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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