Arrivano importanti novità per il TFR. A seguito delle modifiche operate dalla Manovra 2026 al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 opera un meccanismo di adesione automatica al fondo pensione previsto dai contratti collettivi applicati in azienda.
La riforma prevede il versamento del TFR al fondo individuato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati in azienda (nonché dei contributi a carico dipendente e azienda) a meno che il lavoratore non rinunci all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione.
La nuova scadenza per la scelta del TFR, ridotta rispetto ai sei mesi previsti per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2026, non vale, tuttavia, per tutte le assunzioni di lavoratori dipendenti.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- TFR nei fondi pensione: lavoratori di prima assunzione
- TFR nei fondi pensione: rinuncia all’adesione automatica
- I 60 giorni e il contratto a termine
- TFR nei fondi pensione: cessazione del rapporto di lavoro
- Sospensioni dell’attività lavorativa, cosa succede?
- Lavoratori dipendenti non di prima assunzione
- Come si esprimono le scelte sul TFR?
TFR nei fondi pensione: lavoratori di prima assunzione
L’adesione automatica alla previdenza complementare opera per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026.
Per lavoratori di prima assunzione si devono intendere coloro che vengono assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti, in una data successiva al 30 giugno 2026.
In tal caso la normativa prevede che il dipendente è, sin dalla data di assunzione, considerato come aderente al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicati in azienda.
Inoltre, a differenza della disciplina vigente sino al 30 giugno 2026, per effetto dell’adesione automatica, al fondo pensione è destinato non solo il TFR ma, altresì, i contributi a carico dipendente (trattenuti in busta paga nella forma minima prevista dagli accordi) e i contributi a carico azienda (anch’essi nell’importo disciplinato dai singoli accordi).
TFR nei fondi pensione: rinuncia all’adesione automatica
A questo punto entra in gioco la scadenza dei 60 giorni, decorrenti dalla data di assunzione.
Entro tale termine, infatti, il dipendente di prima assunzione ha la possibilità di esprimere la volontà di rinunciare all’adesione automatica.
La rinuncia, che ha efficacia retroattiva sin dalla data di assunzione, comporta la destinazione del TFR, in alternativa:
- A una forma pensionistica complementare diversa dal fondo pensione previsto dai contratti collettivi applicati in azienda;
- In azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se ricorrono i requisiti dimensionali dell’azienda, richiesti dalla normativa).
Una terza opzione prevede la destinazione alla forma pensionistica complementare previsti dai contratti collettivi non dell’intero TFR bensì di una quota – parte dello stesso, secondo quanto eventualmente disciplinato dagli accordi.
I 60 giorni e il contratto a termine
Dal momento che la normativa prevede un periodo di 60 giorni per rinunciare all’adesione automatica, i soggetti assunti con contratto a termine di durata inferiore a detto periodo, non sono interessati dal meccanismo dell’adesione automatica.
A precisarlo sono tanto le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicate nel “Portale sulla Previdenza Complementare” disponibile su “lavoro.gov.it”) quanto la Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 “Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
TFR nei fondi pensione: cessazione del rapporto di lavoro
Sempre le direttive COVIP precisano che l’adesione automatica non opera se il rapporto di lavoro cessa prima della scadenza del periodo di 60 giorni.
Sospensioni dell’attività lavorativa, cosa succede?
Eventuali sospensioni dell’attività lavorativa che si verificano nell’arco dei 60 giorni non comportano la sospensione del termine che, pertanto, continua a decorrere (direttive COVIP).
Lavoratori dipendenti non di prima assunzione
Il termine di 60 giorni per la scelta TFR opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente in data successiva al 30 giugno 2026 e, al momento dell’assunzione stessa, risultino avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare.
I soggetti in parola devono pertanto, se lo desiderano, rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione.
Il meccanismo di adesione automatica, tuttavia, non opera se il dipendente già iscritto a un fondo pensione non conferisce a quest’ultimo il TFR (nemmeno parzialmente). Tale casistica può verificarsi nelle ipotesi di adesione con versamento dei soli contributi.
Lavoratori non aderenti a fondi pensione. Resta invece accantonato in azienda (o presso il Fondo di Tesoreria INPS) il TFR dei neoassunti che dichiarino di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, con versamento dello stesso TFR.
I soggetti in parola sono comunque liberi, in qualsiasi momento, di rivedere la propria scelta, destinando il Trattamento di Fine Rapporto a una forma pensionistica complementare.
Riscatto del TFR. Al pari della casistica precedente, l’adesione automatica non opera per coloro che nei precedenti rapporti di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare, salvo poi riscattare interamente l’intera posizione individuale (TFR accantonato).
Un caso particolare riguarda quanti, per effetto della variazione del rapporto di lavoro, hanno perso i requisiti di partecipazione al fondo pensione ma non hanno riscatto l’intera posizione maturata. Per questi ultimi opera, comunque, l’adesione automatica.
Come si esprimono le scelte sul TFR?
Ad ogni nuova assunzione successiva al 1° luglio 2026 il datore di lavoro è obbligato a fornire tutte le informazioni sulla normativa e gli accordi sindacali esistenti in merito alla previdenza complementare.
In aggiunta all’informativa l’azienda è tenuta a consegnare al dipendente il modulo per esprimere la scelta riguardante la destinazione del TFR.
Il modello in questione “TFR3” sarà definito con apposito decreto interministeriale adottato da Ministero del Lavoro e MEF.
Nelle more della disponibilità del nuovo modello, nel “Portale sulla Previdenza Complementare” è stato di recente pubblicato un fac-simile.
Il documento temporaneo è disponibile in “lavoro.gov.it/previdenza-complementare”, sezione “Comunicazione – Glossario e FAQ – FAQ”, in corrispondenza della voce “Come comunico al mio datore di lavoro la mia scelta sulla destinazione del TFR?”.
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