La Circolare INPS del 20 maggio 2026, numero 58 fornisce le indicazioni necessarie per l’accesso all’Assegno di Inclusione agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi speciali.
Se le modalità di presentazione della domanda di ADI sono identiche a quelle degli altri beneficiari, è escluso il rispetto dei requisiti in materia di cittadinanza, soggiorno e residenza, nonché delle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali (tra cui figura l’ISEE di valore inferiore a 10.140 euro).
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Assegno di Inclusione agli stranieri: il permesso di soggiorno per casi speciali
- Assegno di Inclusione agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi speciali
- Assegno di Inclusione agli stranieri: gli altri destinatari
- Assegno di Inclusione agli stranieri ospitati in strutture
- Assegno di Inclusione agli stranieri: quali requisiti?
- Assegno di Inclusione agli stranieri: non è necessaria la DSU
- Assegno di Inclusione agli stranieri: per quanto tempo?
- Assegno di Inclusione agli stranieri: come si ottiene?
- Conversione del permesso di soggiorno, cosa accade all’ADI?
Assegno di Inclusione agli stranieri: il permesso di soggiorno per casi speciali
L’articolo 18-ter del TUI prevede che quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale, commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale, siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell’autorità giudiziaria, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento.
Del rilascio di tale permesso, che reca la dicitura “casi speciali” è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Assegno di Inclusione agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi speciali
Il Decreto – Legge 11 ottobre 2024, numero 145 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, numero 187) riconosce (articolo 6, comma 3) ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (quest’ultimo disciplinato dall’articolo 18-ter del Testo Unico sull’Immigrazione – TUI, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286), destinatari delle misure di assistenza, la possibilità di beneficiare dell’Assegno di Inclusione (ADI).
Tale agevolazione, tuttavia, non si estende ai parenti e affini entro il secondo grado dei titolari di permesso di soggiorno.
Assegno di Inclusione agli stranieri: gli altri destinatari
La normativa di favore di accesso all’ADI, prevista per i titolari di permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si applica anche ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali, di cui agli articoli 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) e 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del TUI.
Assegno di Inclusione agli stranieri ospitati in strutture
I titolari di permesso di soggiorno per casi speciali, ospitati in strutture a totale carico pubblico, non possono beneficiare dell’ADI, precisa INPS.
Assegno di Inclusione agli stranieri: quali requisiti?
Per l’accesso all’ADI e il mantenimento dello stesso da parte dei titolari di permesso di soggiorno per casi speciali non sono richiesti:
- I requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza;
- I requisiti economici, reddituali e patrimoniali;
previsti dalla normativa in materia di Assegno di Inclusione (Decreto – Legge numero 48/2023).
Sono invece applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita nonché le seguenti ulteriori disposizioni:
- Non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale;
- Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
- Per il beneficiario dell’ADI è richiesta la mancata sottoposizione a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- Per i beneficiari dell’ADI la continuità della presenza sul territorio italiano si intende interrotta nell’ipotesi di assenza per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi.
Assegno di Inclusione agli stranieri: non è necessaria la DSU
Dal momento che l’accesso all’ADI per i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali non è subordinato agli ordinari requisiti economici, reddituali e patrimoniali, riferiti ad esempio al valore dell’ISEE (inferiore a 10.140,00 euro), al reddito familiare e al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare, gli stessi titolari non sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere il sussidio.
Assegno di Inclusione agli stranieri: per quanto tempo?
La durata dell’Assegno di Inclusione non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per casi speciali, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione del beneficio economico e del momento in cui viene presentata la domanda dell’ADI (rispetto alla validità del permesso di soggiorno).
Ad esempio, qualora il permesso di soggiorno abbia durata annuale (da gennaio 2026 a gennaio 2027) e:
- Non sia stato chiesto il rinnovo;
- La domanda di ADI venga presentata ad agosto 2026;
il beneficio economico spetta solo per i residui mesi di validità del permesso, ossia da settembre 2026 a gennaio 2027.
Assegno di Inclusione agli stranieri: come si ottiene?
L’ADI ai titolari di permesso di soggiorno per casi speciali spetta previa domanda telematica all’INPS, presentata collegandosi all’apposita piattaforma del sito “inps.it” muniti della propria identità digitale (credenziali SPID, CIE o CNS).
L’istanza può essere trasmessa, in alternativa, avvalendosi dei servizi degli Istituti di patronato o dei Centri di assistenza fiscale (CAF).
Conversione del permesso di soggiorno, cosa accade all’ADI?
Nelle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in altre tipologie di permesso, la domanda di Assegno di Inclusione, presentata sulla base del citato titolo di soggiorno, è posta nello stato decaduta.
In tali situazioni il beneficiario può presentata una nuova domanda per la quale trova però applicazione il regime ordinario, previsto dal Decreto – Legge numero 48/2023, con applicazione dei requisiti:
- Di cittadinanza, soggiorno e residenza;
- Economici, reddituali e patrimoniali.
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