Cosa cambia per la Naspi anticipata? La Manovra 2026 ha ritoccato le modalità di liquidazione anticipata della NASpI per quanti intendono avviare un’attività autonoma / di impresa individuale o sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro.
L’INPS, grazie al Messaggio numero 1215 del 7 aprile 2026, fornisce una serie di indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio, in particolare sulle conseguenze riguardanti la liquidazione anticipata per i lavoratori che ottengono la pensione, si rioccupano con un contratto di lavoro subordinato o beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
- Quali sono i requisiti richiesti per l’indennità NASpI?
- Domanda di NASpI all’INPS
- Durata
- Liquidazione anticipata della NASpI
- Naspi anticipata: cosa cambia con la Manovra 2026?
- Naspi anticipata: in quali casi si perde la seconda rata dell’incentivo?
- Rioccupazione del beneficiario che ha ricevuto la Naspi anticipata
- Naspi anticipata: decorrenza delle novità sull’incentivo
Quali sono i requisiti richiesti per l’indennità NASpI?
Hanno diritto a ricevere l’indennità economica NASpI i soggetti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
- Almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato avvenuta per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale (per i soli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025)
Domanda di NASpI all’INPS
Per poter ricevere il sussidio è necessario trasmettere apposita domanda telematica all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del contratto, avvalendosi della piattaforma online disponibile su “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa è possibile rivolgersi a:
- Contact Center INPS
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
Alla data di invio della domanda è strettamente collegata la decorrenza dell’indennità, in base alla seguente regola:
- In caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, l’indennità NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto
- Se la domanda è presentata in data successiva l’ottavo giorno, la prestazione spetta dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda all’INPS
Durata
Conclusasi positivamente l’istruttoria INPS, l’Istituto provvede a liquidare mensilmente l’indennità direttamente al soggetto beneficiario, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, nel rispetto di un limite massimo di ventiquattro mesi.
Liquidazione anticipata della NASpI
In deroga alla liquidazione mensile della NASpI la normativa (articolo 8, Decreto Legislativo numero 22/2015) consente al lavoratore di chiedere “la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato” a titolo di incentivo “all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa”.
L’articolo 8 introduce di fatto un incentivo all’autoimprenditorialità posto che il beneficiario la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’intero importo dovuto dall’INPS per l’avvio di:
- Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche se iscritti a specifiche casse)
- Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio
- Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio
- Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.)
- Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.)
Il soggetto interessato presenta all’INPS la domanda telematica di liquidazione della Naspi anticipata entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.
Naspi anticipata: cosa cambia con la Manovra 2026?
L’incentivo all’autoimprenditorialità ha conosciuto una modifica ad opera della Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026).
Nello specifico è stato eliminato il riferimento al pagamento in un’unica soluzione e, grazie al nuovo comma 3-bis, si prevede ora l’erogazione della Naspi anticipata in due rate.
La prima rata, pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI.
La seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Leggi anche: “Naspi e Dis-Coll, Cig, Iscro: gli importi minimi e massimi pagabili per il 2026”
Naspi anticipata: in quali casi si perde la seconda rata dell’incentivo?
Alla luce del nuovo comma 3-bis, il richiedente la liquidazione anticipata della NASpI che diventa titolare di pensione diretta perde il diritto alla seconda rata del 30 per cento.
Se il titolare della prestazione presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, deve optare per una delle due prestazioni:
- Se opta per l’assegno ordinario di invalidità: la seconda rata dell’anticipazione non viene erogata
- Se opta per la liquidazione anticipata della NASpI: viene erogata la seconda rata del 30% e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione
L’assegno ordinario di invalidità può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.
Rioccupazione del beneficiario che ha ricevuto la Naspi anticipata
Il richiedente l’incentivo che si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato (eccezion fatta per il rapporto con la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota) entro la fine del periodo di durata della NASpI o entro sei mesi dalla domanda di anticipazione:
- Non riceve la seconda rata del 30 per cento
- È tenuto alla restituzione della prima rata del 70 per cento già corrisposta
Naspi anticipata: decorrenza delle novità sull’incentivo
Le nuove modalità di pagamento dell’incentivo riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026.
Foto di copertina: iStock/deepblue4you
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