Con il Messaggio 20 marzo 2026, numero 981 INPS fornisce nuove indicazioni sull’applicazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per il riscatto periodi di servizio alla luce della recente sentenza numero 8/2025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.
Le istruzioni, che interessano il personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza, valgono anche per tutte le domande ancora in istruttoria alla data di pubblicazione del messaggio, nonché per le istanze già respinte, che possono essere riesaminate su richiesta, a patto che non sia scaduto il termine per il ricorso o se il ricorso è già stato presentato.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
- Riscatto periodi di servizio: cosa dice la normativa
- La Circolare INPS numero 119/2018
- Riscatto periodi di servizio: la sentenza della Corte dei conti
- Riscatto periodi di servizio: gli effetti della sentenza
- Riscatto periodi di servizio per il personale della Polizia di Stato – Penitenziaria e della GdF
- Cosa succede alle domande giacenti o respinte?
Riscatto periodi di servizio: cosa dice la normativa
L’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, numero 165, in vigore dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 5 stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio, entro il limite massimo di cinque anni, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche con riferimento ai periodi di servizio comunque prestato.
Infine, l’articolo 7, comma 3 dello stesso decreto prevede che gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano riconosciuti validi ai fini pensionistici anche se eccedenti i cinque anni.
In tale ipotesi i medesimi aumenti non sono ulteriormente incrementabili a decorrere dal 1° gennaio 1998, in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
La Circolare INPS numero 119/2018
Nel documento del 18 dicembre 2018, numero 199 INPS precisa che la facoltà di riscatto spetta a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni stesse.
Riscatto periodi di servizio: la sentenza della Corte dei conti
Con pronuncia numero 8/2025/QM/SEZ le Sezioni riunite della Corte dei Conti sostengono l’applicazione di un criterio di natura prettamente cronologica, in base al quale la facoltà di riscatto dev’essere riconosciuta anche a coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già maturato i cinque anni di maggiorazione, a prescindere dalla loro collocazione temporale.
Resta comunque, nelle ipotesi citate, lo scomputo di un periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se pari a quello oggetto di riscatto e collocato in data successiva allo stesso.
Pertanto, afferma il messaggio INPS, le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, collocati in data antecedente il 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a tale data “devono essere accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione”.
Di conseguenza, rimanendo fermo il limite massimo complessivo di cinque anni di valorizzazione, in sede di valutazione della domanda di riscatto, gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il limite quinquennale di valorizzazione devono essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, ossia dal più recente al più risalente nel tempo.
Non possono comunque essere oggetto di scomputo le maggiorazioni già riscattate per le quali, alla data di presentazione della domanda, risulti già pagato il relativo onere.
Riscatto periodi di servizio: gli effetti della sentenza
Per meglio chiarire la portata delle novità conseguenti alla sentenza della Corte dei Conti INPS fornisce il seguente caso teorico. L’interessato ha svolto un periodo di servizio comunque prestato ante 1° gennaio 1998, ossia dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985. La maggiorazione riconosciuta ex se dopo il 31 dicembre 1997 è pari a cinque anni.
Alla data di presentazione della domanda di riscatto è già stato raggiunto il limite quinquennale di valorizzazione.
Grazie al criterio cronologico previsto dalla sentenza della Corte dei conti, la domanda dev’essere accolta, anche se alla data della richiesta di riscatto l’interessato ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.
Per il rispetto del limite massimo di cinque anni complessivi di valorizzazione si deve infatti scomputare un anno di maggiorazione già riconosciuta ex se maturata dopo il 31 dicembre 1997, applicando il criterio cronologico inverso (dalla più recente alla più risalente).
In definitiva, la maggiorazione “è pari a 1 anno riscattato (un quinto del periodo di servizio comunque prestato dal 1980 al 1985) e a 4 anni di maggiorazioni riconosciute ex se, nel rispetto del limite massimo di cinque anni complessivi di valorizzazione” (Messaggio INPS).
L’interessato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, Decreto Legislativo numero 165/1997 presenta la domanda di riscatto per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985, pari ad un anno, ossia a un quinto del periodo richiesto.
Riscatto periodi di servizio per il personale della Polizia di Stato – Penitenziaria e della GdF
Il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza è destinatario della disciplina sugli aumenti del periodo di servizio, di cui all’articolo 3, comma 5, della Legge 27 maggio 1977, numero 284.
La norma in parola prevede che, ai fini pensionistici, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio d’istituto è computato con l’aumento di un quinto.
Con riferimento alla facoltà di riscatto in parola, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza – Centro informatico amministrativo nazionale e il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in qualità di Amministrazioni datrici di lavoro, hanno chiarito che:
- I periodi svolti in qualità di allievo presso le Scuole di formazione, gli Enti addestrativi o gli Istituti di istruzione;
- Il periodo di servizio militare;
devono essere qualificati come servizio comunque prestato.
Il personale interessato può presentare domanda di riscatto periodi di servizio ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, D.Lgs. numero 165/1997, per la maggiorazione di un quinto riferita ai periodi di servizio comunque prestato senza percezione dell’indennità pensionabile.
Cosa succede alle domande giacenti o respinte?
Le istruzioni fornite dall’INPS operano anche per le domande di riscatto periodi di servizio ancora giacenti alla data di pubblicazione del Messaggio numero 981/2026.
Possono altresì essere oggetto di riesame, su istanza di parte, le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza.
Resta comunque ferma la facoltà per l’interessato di trasmettere una nuova domanda di riscatto periodi di servizio secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti.
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Foto di copertina: iStock/Chainarong Prasertthai
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