In attesa di conoscere il destino di Ape sociale nel 2026 alla luce della proroga prevista nella prossima legge di bilancio in discussione al Senato, una certezza è che la normativa vigente riconosce la prestazione fino al 31 dicembre 2025.
Per poter accedere all’indennità mensile i soggetti interessati devono tuttavia inoltrare all’INPS l’istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro l’ultima data utile del 30 novembre 2025.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
Domande entro il 30 novembre 2025
I soggetti residenti in Italia e iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS che, entro il 31 dicembre 2025, si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge sono tenuti, preliminarmente alla domanda di prestazione, ad inoltrare istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2025, 15 luglio 2025 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.
Per trasmettere la domanda è necessario collegarsi all’apposita piattaforma telematica del sito “inps.it” sezione “Pensione e Previdenza” e, a seguire, servizio “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica Requisiti” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
Domanda di accesso ad Ape sociale
Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale, il soggetto interessato, già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione (al fine di non perdere ratei di trattamenti).
L’istanza di accesso ad Ape sociale è inviata all’INPS in via telematica, collegandosi alla piattaforma “APE Sociale – Anticipo pensionistico – Domanda” del sito “inps.it – Pensione e Previdenza”.
Conclusasi positivamente l’istruttoria INPS l’indennità Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio:
- Laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge;
- Previa cessazione dell’attività lavorativa.
La durata
Una volta riconosciuta, Ape sociale è corrisposta ogni mese per dodici mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Importo
L’indennità Ape sociale è pari, in alternativa:
- all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore ad euro 1.500,00);
- a euro 1.500,00 euro se la pensione è pari o maggiore a quest’ultimo importo.
L’importo mensile, a differenza dei trattamenti pensionistici, non è soggetto a rivalutazione né ad integrazione al trattamento minimo.
Il trattamento di Ape sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Attenzione ai redditi da lavoro dipendente e autonomo
L’indennità non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo.
Fanno eccezione le somme derivanti da prestazioni autonome occasionali, nel limite di cinque mila euro lordi annui.
I percettori di Ape sociale devono comunicare all’INPS l’eventuale attività di lavoro dipendente o autonomo (nonché il superamento del limite reddituale di cinque mila euro in caso di prestazioni occasionali) entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
I requisiti per Ape social
Ape sociale è riservata a coloro i quali, al momento della domanda di accesso alla prestazione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Almeno 63 anni e 5 mesi di età;
- cessazione dell’attività lavorativa;
- non titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
oltre a trovarsi in una delle condizioni indicate in tabella:
| Condizioni | Anzianità contributiva richiesta |
| Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge numero 604/1966, ovvero per scadenza del termine del contratto a tempo determinato (in tal caso è necessario aver totalizzato, nei trentasei mesi precedenti la scadenza del termine, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi) e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione | Almeno 30 anni |
| Assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge numero 104/1992) ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settant’anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti | |
| Capacità lavorativa ridotta almeno pari al 74 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile | |
| Lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità, che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle professioni (cosiddette gravose) di cui all’Allegato 3 della Legge numero 234/2021 | Almeno 36 anni (ridotti a 32 anni per operai edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta) |
I requisiti contributivi sono ridotti, per le donne, in misura pari a dodici mesi per ogni figlio, anche adottivo, nel limite massimo di due anni.
La riduzione opera anche per le lavoratrici madri appartenenti alle tre categorie sopra descritte, per le quali il requisito contributivo ordinario si attesta a 32 anni.
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Foto copertina: istock/XtockImages