Malattia colf e badanti 2025: regole, certificato, retribuzione e conservazione posto

Paolo Ballanti 25/09/25
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Alla stregua delle altre categorie di lavoratori dipendenti, anche chi è impiegato in attività domestiche (come colf e badanti) ha diritto a una particolare tutela economica per i periodi di non lavoro causati da eventi di malattia.

La disciplina sulla malattia dei lavoratori domestici presenta però una serie di specificità. Prima fra tutte l’assenza di qualsiasi copertura economica a carico dell’INPS.

Esiste, al contrario, un intervento da parte del datore di lavoro, diverso a seconda dell’anzianità di servizio della persona.

L’altro aspetto tutt’altro che ordinario è la competenza esclusiva dei contratti collettivi sulla disciplina degli eventi di malattia, sia in termini di adempimenti a carico del lavoratore che di indennità economica spettante a quest’ultimo.

Ne consegue che le regole cambiano a seconda del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro.

Di seguito, pertanto, analizzeremo nel dettaglio come funziona la malattia disciplinata dal CCNL Lavoro domestico – Fidaldo e Domina dell’8 settembre 2020, in vigore dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 e, a seguire, quella regolamentata invece dal CCNL Lavoro domestico – Federproprietà del 4 maggio 2023 in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

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Malattia: cosa deve fare il lavoratore domestico

Al verificarsi della malattia il lavoratore è tenuto ad “avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa” (articolo 27, comma 1, CCNL Lavoro domestico – Fidaldo e Domina).

A seguire, una volta effettuata la visita medica, l’interessato dovrà “far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia”.

Il certificato, con la sola durata dell’evento morboso (prognosi), dev’essere consegnato o inviato con raccomandata al datore di lavoro “entro due giorni dal relativo rilascio”.

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Cosa cambia per colf e badanti conviventi

Secondo il comma 3 del citato articolo 27 del CCNL, per i lavoratori domestici conviventi non è necessario l’invio del certificato medico a meno che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.

Rimane comunque l’obbligo di spedire il certificato, per i lavoratori conviventi, se la malattia interviene nel corso delle ferie o in periodi nei quali gli interessati non sono presenti nell’abitazione del datore di lavoro.

Copertura retributiva

Il CCNL (articolo 27) riconosce per i periodi di assenza per malattia una copertura economica a beneficio dei lavoratori, assicurata esclusivamente dal datore di lavoro, in misura pari a:

  • 50% della retribuzione globale di fatto fino al terzo giorno consecutivo;
  • 100% della retribuzione globale di fatto dal quarto giorno in poi per un massimo complessivo annuo di:
    • Otto giorni, per anzianità fino a sei mesi;
    • Dieci giorni, per anzianità da più di sei mesi a due anni;
    • Quindici giorni, per anzianità oltre due anni.

L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio “per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro” (articolo 27, comma 9, CCNL).

Ecco di seguito una tabella riepilogativa delle condizioni economiche:

Anzianità di servizioDurata massima a carico del datore di lavoroDurata dell’assenza% di retribuzione riconosciuta
Fino a sei mesiOtto giorni all’annoDal primo al terzo giorno50%
Dal quarto giorno100%
Da sei mesi a due anniDieci giorni all’annoDal primo al terzo giorno50%
 Dal quarto giorno100%
Oltre due anniQuindici giorni all’annoDal primo al terzo giorno50%
Dal quarto giorno100%

Conservazione del posto

La conservazione del posto è assicurata ai lavoratori domestici (tra cui colf e badanti) in malattia sino ad un massimo di:

  • Dieci giorni di calendario, per anzianità fino a sei mesi (superato il periodo di prova);
  • Quarantacinque giorni di calendario, per anzianità da più di sei mesi a due anni;
  • Centottanta giorni di calendario, per anzianità oltre i due anni.

I periodi relativi alla conservazione del posto si calcolano nell’anno solare, assumendosi a tal proposito il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.

In caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL, i periodi di conservazione del posto sono aumentati del 50%.

Cosa accade per preavviso e periodo di prova

La malattia che interviene in costanza di preavviso o in periodo di prova sospende la decorrenza dei termini dei due istituti.

Cosa cambia con il CCNL Lavoro domestico – Federproprietà

Il CCNL Lavoro domestico – Federproprietà del 4 maggio 2023 in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 disciplina anch’esso le ipotesi di assenza per malattia (articolo 26).

Certificazione della malattia
Il lavoratore assente per malattia deve giustificare l’evento grazie all’apposito certificato medico, da spedire al datore di lavoro entro due giorni dall’evento. A tal proposito fa fede il timbro postale di partenza.

I lavoratori conviventi non sono tenuti a spedire la certificazione di malattia al datore di lavoro, eccezion fatta per gli eventi che intervengono nel corso delle ferie o comunque al di fuori del posto di lavoro.

Conservazione del posto
Superato il periodo di prova è assicurata al lavoratore in malattia la conversazione del posto per:

  • Venti giorni di calendario, in presenza di un’anzianità di servizio fino a dodici mesi;
  • Novanta giorni di calendario, se ricorre un’anzianità di servizio superiore ai dodici mesi.

Il periodo di comporto è aumentato a centottanta giorni in caso di malattia oncologica documentata dall’ASL.

Da notare che il comporto si calcola con riguardo all’anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Sono fatte salve condizioni di maggior favore indicate nel contratto individuale di lavoro.

Indennità di malattia
Ai lavoratori domestici assenti in malattia il datore di lavoro corrisponde un’indennità a suo carico per il seguente periodo:

  • Dieci giorni complessivi nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ai lavoratori fino a dodici mesi di anzianità;
  • Venti giorni complessivi nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ai lavoratori con anzianità superiore ai dodici mesi.

Le indennità sono calcolate in misura pari a:

  • 50% della retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni dell’evento;
  • 100% della retribuzione globale di fatto dal quarto al decimo giorno di malattia;
  • 50% della retribuzione globale di fatto dall’undicesimo al ventesimo giorno dell’evento.

Per i primi tre giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di lavoro, mentre per il restante periodo di assenza spetta al datore di lavoro stesso il rimborso delle somme anticipate al lavoratore da parte di EBILCOBA, previa apposita istanza.

Periodo di prova e preavviso
Il verificarsi della malattia sospende la decorrenza del periodo di prova e del preavviso.

Effetti identici sono previsti per il periodo feriale.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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