Pedone investito sulle strisce: la responsabilità del conducente è la regola, con pochissime eccezioni

Massimo Quezel 15/09/25

Ogni volta che si parla di incidenti che coinvolgono un pedone, la domanda è sempre la stessa: l’automobilista poteva evitare l’impatto? Forse il pedone è stato imprudente?

Di recente la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un drammatico caso risalente al 2010 quando un uomo, rientrando a casa, parcheggiò la propria auto lungo il marciapiede accingendosi ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. In quel momento fu investito da una vettura il cui conducente risultò positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge. Nonostante questa circostanza, il Tribunale di Velletri prima e la Corte d’appello di Roma poi, avevano escluso la responsabilità dell’automobilista, ritenendo che la condotta della vittima fosse stata del tutto imprevedibile perché, dopo aver completato l’attraversamento, sarebbe tornata improvvisamente indietro. Gli eredi della persona investita hanno portato la questione davanti alla Cassazione, che con l’ordinanza n. 20792 del 23 luglio 2025, emessa dalla terza sezione civile, ha accolto il ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, i tribunali di merito non hanno applicato correttamente le norme del Codice Civile e del Codice della Strada, che impongono al conducente un dovere di diligenza particolarmente rigoroso in questi casi. Gli ermellini hanno ricordato che l’articolo 2054 del Codice Civile pone a carico del guidatore una presunzione di colpa pari al cento per cento in caso di investimento di pedone, e che per superare tale presunzione non basta dimostrare di aver proceduto ad una velocità moderata o comunque entro i limiti previsti, ma occorre provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

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L’esonero dalla responsabilità sarà possibile solo se l’improvvisa comparsa del pedone sulla traiettoria sia stata talmente anomala e imprevedibile da rendere inevitabile l’impatto, sempre a condizione che il conducente abbia rispettato tutte le norme di prudenza e di circolazione.
Qui si pone un problema non da poco, quello della prevedibilità del comportamento del pedone.

Il concetto di prevedibilità dell’ostacolo è richiamato anche nell’art. 141 del Codice della Strada, che al secondo comma impone all’automobilista di conservare sempre “il controllo del proprio veicolo” così da poter essere costantemente “in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Nel caso specifico degli attraversamenti pedonali, la persona che sta già attraversando è sicuramente un ostacolo prevedibile, ma se ha appena iniziato a farlo o è soltanto in procinto di passare?

L’art. 191 del Codice della Strada, che riguarda più nello specifico il comportamento che devono assumere gli automobilisti in prossimità degli attraversamenti pedonali, chiarisce anche questo aspetto: “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”. Quindi, come ha precisato anche la Corte, chi si trova al volante deve sempre rallentare, fino a fermarsi, per poter dare la precedenza non solo a chi sta già transitando sulle strisce, ma anche a chi si trova ancora sul ciglio della strada, vicino all’attraversamento, e intendesse attraversare (pur sempre verificando che la precedenza gli venga effettivamente concessa, perché della ragione si fa ben poco se in cambio si perde la vita). L’automobilista dovrà quindi verificare se il pedone intende attraversare, attendendo che completi la manovra e riprendendo la marcia soltanto in condizioni di totale sicurezza.

A prima vista può sembrare paradossale: il legislatore sembra quasi pretendere dall’automobilista la capacità di leggere nella mente del pedone. In realtà non è così. Ciò che viene richiesto è un atteggiamento di massima prudenza, fondato sull’idea che la sicurezza stradale nasce dall’incrocio di due condotte responsabili: da un lato l’automobilista, pronto a fermarsi e a garantire lo spazio e il tempo necessari; dall’altro il pedone, che deve verificare di poter attraversare senza esporsi a rischi.

Alla luce di questi principi, la sentenza della Corte d’appello di Roma è stata cassata e si dovrà procedere con un nuovo giudizio di merito, confermando così la linea costante della giurisprudenza.

Questa centralità della tutela del pedone non riguarda solo le aule di giustizia, ma si riflette anche nei comportamenti quotidiani, nelle abitudini che segnano il rapporto tra gli utenti della strada.

E’ opportuna una riflessione su un aspetto di costume, molto radicato in Italia e che molti conosceranno, ovvero il cenno di ringraziamento che il pedone, attraversando sulle strisce, manda all’automobilista fermatosi per dargli la precedenza. Si tratta senz’altro di un gesto di cortesia, che però rivela un pericoloso equivoco di fondo.

Ringraziare implica l’aver considerato lo stop dell’auto come un atto di gentilezza non necessario, quasi una magnanima concessione del conducente. In realtà non è così. Fermarsi davanti a un pedone che attraversa non è un favore, ma un obbligo di legge. Quel ringraziamento, apparentemente innocuo, rischia di consolidare negli automobilisti l’idea che dare la precedenza al pedone sia una scelta discrezionale, un gesto di cortesia da compiere se si è pazienti o benevoli, e non invece un dovere giuridico inderogabile.

Forse gli automobilisti si ringraziano tra loro quando scatta il rosso e uno dei due è obbligato a fermarsi per lasciare passare l’altro? Evidentemente no, perché dare la precedenza in quel caso non è una concessione, ma una regola di circolazione inderogabile. Ecco, il principio è esattamente lo stesso.

Il conducente che interpreta l’arresto davanti alle strisce come un atto di cortesia, anziché come un obbligo di legge, finisce per sentirsi arbitro della situazione, libero di concedere o meno il passaggio al pedone che, di riflesso, si ritrova in una posizione di ingiustificata debolezza, quasi a dover chiedere il permesso per esercitare un suo diritto.

Ed è qui che il gesto di ringraziamento alimenta l’equivoco: perché la precedenza sulle strisce non è una gentile concessione dell’automobilista, ma un diritto non negoziabile del pedone.

Massimo Quezel

Massimo Quezel (1965), imprenditore da sempre, svolge l’attività di consulente in infortunistica dal 1997 quando, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente stradale, ha imparato a sue spese cosa significa confrontarsi con il complesso mondo assicurativo e del risarciment…Continua a leggere

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