Liquidazione anticipata Naspi: chi può chiederla e quando. La guida

Paolo Ballanti 06/12/21
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Quando si può richiedere la liquidazione anticipata della Naspi? Introdotta per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione.

Per accedere al sussidio, soggetto ad un massimale mensile pari per il 2021 ad euro 1.335,40, è richiesto un mix di requisiti economico – contributivi:

  • Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro;
  • Trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione (requisito temporaneamente non richiesto sino al 31 dicembre 2021);

in aggiunta, naturalmente, al permanere dello stato di disoccupazione.

In alternativa alla fruizione mensile (garantita comunque per un massimo di ventiquattro mesi) la NASpI può essere anticipata in un’unica soluzione, al fine di promuovere l’impegno imprenditoriale del disoccupato.

Il Decreto legislativo numero 22 del 4 marzo 2015 (istitutivo della NASpI) prevede infatti all’articolo 8 (dal titolo “Incentivo all’autoimprenditorialità”) che il “lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato” al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa di produzione – lavoro.

Analizziamo la questione in dettaglio, anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dall’INPS in merito alla detassazione della NASpI anticipata e destinata al capitale delle società cooperative.

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Liquidazione anticipata Naspi: requisiti

La liquidazione anticipata dell’indennità NASPI è riconosciuta a coloro che intendono:

  • Avviare un’attività di lavoro autonomo (a patto che non si tratti di collaborazione coordinata e continuativa);
  • Avviare un’impresa individuale;
  • Sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro, in cui per intenderci il rapporto mutualistico ha per oggetto l’attività lavorativa del socio.

La Circolare INPS numero 174 del 23 novembre 2017 ha dettagliato le casistiche in cui è ammesso il pagamento in un’unica soluzione del sussidio di disoccupazione:

  • Costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.s.) o società di capitali (S.r.l.);
  • Costituzione di società unipersonale (S.p.a., S.r.l., S.r.l.s.) con la presenza di un unico socio;
  • Attività di impresa individuale commerciale, agricola o artigiana;
  • Attività di lavoro autonomo svolta da liberi professionisti (anche se iscritti alle rispettive casse di previdenza);
  • Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro.

Liquidazione anticipata Naspi: domanda

La richiesta di anticipo NASpI dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione della quota di capitale sociale di una cooperativa. Al contrario, se le citate attività hanno avuto inizio nel corso del rapporto che, cessato, ha conferito all’interessato il diritto alla NASpI, la domanda di anticipazione dev’essere trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta di percepire la disoccupazione.

Le istanze possono essere trasmesse in modalità telematica collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015”, muniti di credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta inviata la domanda, la stessa potrà essere consultata utilizzando il servizio “NASpI Anticipata: consultazione domande”. Al termine dell’istruttoria sarà la sede INPS territorialmente competente ad inviare una segnalazione all’interessato.

In alternativa alla trasmissione telematica, è possibile inoltrare domanda di anticipo:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgendosi ad enti di patronato o intermediari abilitati.

Leggi anche “Domanda Naspi 2021: istruzioni per la procedura online, passo per passo”

Liquidazione anticipata Naspi: erogazione

Una volta accolta la domanda di anticipo, l’INPS provvede a riconoscere al lavoratore, in un’unica soluzione, l’importo complessivo della NASpI che non gli è ancora stato erogato.

A tal proposito (come chiarito dalla circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015) l’Istituto calcola i “ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione NASpI detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo”.

Il pagamento anticipato (precisa sempre la circolare n. 94) non comporta alcun diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).

Liquidazione anticipata Naspi: regime fiscale

Tanto la NASpI corrisposta mensilmente quanto l’anticipo erogato in un’unica soluzione rappresentano somme soggette all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). In tal senso l’INPS opera come un normale sostituto d’imposta applicando le ritenute fiscali e rilasciando la Certificazione unica.

Un caso particolare riguarda, come vedremo, l’esenzione IRPEF per coloro che sottoscrivono quote di capitale sociale di una società cooperativa. In queste ipotesi (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento numero 155130 del 17 giugno 2021) l’INPS non applicherà le ritenute fiscali e “provvederà a certificare in qualità di sostituto d’imposta” l’erogazione anticipata “utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica”.

Liquidazione anticipata Naspi: quando va restituita

Il soggetto beneficiario della NASpI anticipata che si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato, nel periodo di spettanza teorica della disoccupazione, è tenuto a restituire l’intero importo percepito a titolo di anticipazione.

Fanno eccezione i casi in cui il rapporto di lavoro è instaurato con la società cooperativa della quale l’interessato ha sottoscritto una quota del capitale sociale.

A tal proposito facciamo l’esempio di Caio, disoccupato percettore di NASpI, il quale ottiene dall’INPS la liquidazione anticipata del sussidio dal momento che ha sottoscritto una quota di capitale sociale della cooperativa Alfa, il cui rapporto mutualistico si fonda appunto sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del socio.

Caio, in virtù dell’assunzione come lavoratore subordinato di Alfa (di cui è socio) non è tenuto a restituire la NASpI anticipata.

In base alla situazione contributiva del lavoratore, l’indennità sarebbe stata erogata, in assenza di anticipazione, dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2022.

Il giorno 1° gennaio 2022 Caio è assunto dalla società Beta. In virtù del fatto che quest’ultima è una realtà diversa dalla cooperativa di cui il nostro lavoratore è socio, questi dovrà restituire la NASpI anticipata.

Liquidazione anticipata Naspi: esenzione IRPEF

La Legge numero 160 del 27 dicembre 2019 (Manovra 2020) ha previsto all’articolo 1 comma 12 che la liquidazione anticipata della NASpI, in caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio, non è imponibile ai fini IRPEF.

La stessa norma rimandava ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia entrate la definizione di criteri e modalità per applicare l’esenzione.

Il citato provvedimento, datato 17 giugno 2021 numero 155130, impone ai lavoratori di allegare alla domanda di anticipazione NASpI:

  • Attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro imprese e nell’Albo nazionale delle società cooperative, oltre agli estremi per consentire le successive verifiche;
  • Stralcio dall’elenco dei soci accompagnato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa in cui si attesta l’iscrizione del beneficiario NASpI e l’attività a questi assegnata;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove l’interessato dichiara di destinare l’intero importo dell’anticipazione al capitale sociale della cooperativa, nel rispetto del termine individuato nella scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la somma.

Sul punto è intervenuta la Circolare INPS n. 178 del 26 novembre 2021 al fine di chiarire che “in assenza di tutta la richiamata documentazione” la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa “non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI”.

In questi casi, la domanda sarà comunque istruita e, qualora accolta, le “somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione”.

Con successivo messaggio l’INPS fornirà agli operatori delle strutture territoriali le istruzioni per la gestione delle domande di anticipo NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.

Scarica la Circolare INPS n. 178 del 26 novembre 2021

Paolo Ballanti

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