Bonus prima casa under 36, domande dal 24 giugno: come richiederlo

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Il Decreto Sostegni bis ha ampliato la platea dei beneficiari del Bonus Prima casa, ovvero la possibilità di accedere al Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa. Il Fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2014, offre ai cittadini che possono beneficiarne una garanzia per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire a prima casa. Sempre nel Decreto Sostegni bis si legge che per le categorie prioritarie come:

  • giovani coppie,
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
  • giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età,

che presentano domanda dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022, la garanzia massima è concessa nella misura dell’80% della quota capitale. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per l’accesso alla misura e come fare domanda.

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Bonus prima casa under 36: requisiti

Come precedentemente anticipato, le categorie prioritarie che possono accedere al Fondo sono:

  • giovani coppie;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

L’ultimo punto è quello modificato dal Sostegni bis, in quanto l’accesso al fondo era prima concesso ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Oltre a rientrare in queste categorie, sono altri due i requisiti per poter accedere alla garanzia dell’80% della quota capitale. Occorrerà infatti:

  • avere un un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro;
  • che il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo dell’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, non superi l’80%.

Il richiedente, alla data di presentazione di domanda di mutuo, non deve risultare proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e non deve avere le caratteristiche di lusso. Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro.

Bonus prima casa under 36: scadenze domanda 

Come anticipato, le tempistiche per richiedere il mutuo agevolato rispecchiano un arco temporale abbastanza ampio: le domande sono aperte dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022. I giovani che vorranno aderire dovranno quindi rispettare questa deadline.

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Bonus prima casa under 36: interventi compresi

I finanziamenti devono essere connessi ad:

  • acquisto;
  • interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare.

Bonus prima casa under 36: come fare domanda

La domanda, come si legge nell’apposita scheda del Dipartimento del Tesoro, va presentata direttamente alla Banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo, se aderente all’iniziativa. La banca in questione dovrà inoltre assicurare l’operatività a favore della propria clientela entro 30 giorni dall’adesione della stessa al Fondo. L’elenco delle banche che aderiscono al fondo, in aggiornamento, sarà disponibile all’interno del sito istituzionale di Consap S.p.A., alla sezione “Famiglia e giovani > Fondo prima casa“. La modulistica da compilare sarà disponibile dal 24 giugno sul sito Consap e su quello del Ministero dell’economia.

Bonus prima casa under 36: agevolazioni fiscali

Oltre all’accesso al Fondo per gli under 36, il Sostegni bis prevede per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro annui, l’esenzione:

  • dall’imposta di registro;
  • dalle imposte ipotecaria e catastale.

L’esenzione vale per:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
  • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

Per gli atti sopraccitati relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito inoltre un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Questo potrà:

  • essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • essere utilizzato in compensazione.

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Alessandro Sodano

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