Blocco licenziamenti 2021 prorogato: come funziona, per chi, esclusioni

Proroga al 30 giugno per il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, al 31 ottobre per le aziende che ricorrono alla Cassa in deroga

Paolo Ballanti 24/03/21
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Il Decreto “Sostegni” approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì 19 marzo, nell’ambito delle misure di sostegno a lavoratori e famiglie, colpite dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, proroga al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.

Lo stesso Dl estende il divieto al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono alla Cassa in deroga o all’assegno ordinario con causale COVID-19, nonché alla Cassa integrazione salariale operai agricoli.

Senza l’intervento del “Sostegni” lo stop ai licenziamenti avrebbe avuto termine il 31 marzo 2021, data quest’ultima prorogata dalla Manovra 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020).

Come accaduto per le precedenti edizioni del blocco, questo non opera in una serie tassativa di ipotesi, oltre naturalmente a tutte quelle casistiche di interruzione del rapporto giustificate da motivi non economici o riguardanti l’attività produttiva.

Analizziamo la novità nel dettaglio.

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Blocco licenziamenti 2021: licenziamenti collettivi

Il Decreto “Sostegni” (articolo 8 comma 9) proroga al 30 giugno 2021 il divieto alle aziende di avviare procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge numero 223/1991.

Sono altresì sospese le procedure pendenti avviate in data successiva al 23 febbraio 2020.

Unica eccezione, rispetto ai paletti citati, riguarda i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, venga riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto.

Blocco licenziamenti 2021: licenziamenti individuali per GMO

L’articolo 8 del Dl “Sostegni” (comma 9) preclude sino al 30 giugno 2021 di ricorrere a licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo (GMO). Sospese anche le procedure di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per i lavoratori in tutele reali (ante Jobs Act).

Blocco licenziamenti 2021: aziende in CIG COVID-19

Per le aziende che ricorrono ai seguenti ammortizzatori sociali con causale “COVID-19” (disciplinati sempre  dal Dl “Sostegni”) le limitazioni proseguono (articolo 8 comma 10) anche per il periodo 1º luglio – 31 ottobre 2021, ci riferiamo a:

  • Aziende in Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • Aziende che usufruiscono dell’assegno ordinario erogato dal FIS;
  • Aziende che ricorrono alla Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Le preclusioni sono identiche a quelle vigenti sino al 30 giugno 2021. Ciò significa che permane il divieto di:

  • Procedere a licenziamenti collettivi eccezion fatta per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, venga riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausole del contratto di appalto;
  • Ricorrere a licenziamenti individuali o plurimi per GMO.

Restano altresì sospese:

  • Le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • Le conciliazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

Ricordiamo che il Decreto legge in parola, ha riconosciuto ai datori che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19:

  • Ventotto settimane di CIGD o assegno ordinario tra il 1º aprile e il 31 dicembre 2021 (articolo 8 comma 2);
  • Centoventi giorni di Cassa integrazione salariale operai agricoli dal 1º aprile al 31 dicembre 2021 (articolo 8 comma 8).

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Blocco licenziamenti 2021: esclusioni

Il blocco previsto sino al 30 giugno 2021 e la sua propaggine per le aziende che ricorrono alla CIG COVID-19 non operano nei casi di:

  • Licenziamenti giustificati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa, a seguito della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si prefiguri la cessione di un complesso di beni o attività che possano costituire un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • Accordo collettivo aziendale, siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (a coloro che aderiscono al predetto accordo è riconosciuta in presenza degli altri requisiti l’indennità di disoccupazione NASPI);
  • Licenziamenti intimati a seguito di fallimento dell’azienda, nel caso in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Con riferimento all’ultimo punto, nel caso in cui l’esercizio provvisorio interessi uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

È appena il caso di sottolineare che nelle ipotesi di accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto, siglati con le organizzazioni sindacali, l’azienda, limitatamente ai dipendenti che vi aderiscono, è tenuta a versare all’INPS il cosiddetto “ticket licenziamento” con modello F24 insieme agli altri contributi dovuti all’Istituto.

Blocco licenziamenti 2021: quando si può licenziare

I divieti imposti dal Decreto “Sostegni” riguardano le sole ipotesi di licenziamento motivate da ragioni economiche ovvero inerenti l’attività produttiva. Restano pertanto escluse le tipologie di recesso giustificate da elementi diversi da quelli appena citati, ad esempio per comportamenti extra-lavorativi del dipendente o per sue inadempienze contrattuali. Ci riferiamo in particolare a:

  • Licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • Licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • Licenziamento durante o al termine del periodo di prova;
  • Licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • Licenziamento del dirigente;
  • Licenziamento dei lavoratori domestici;
  • Interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • Interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Il blocco non preclude altresì i casi di dimissione (anche per giusta causa), risoluzione consensuale o cessazione del rapporto a termine per raggiungimento della data di scadenza.

Blocco licenziamenti 2021: violazioni del divieto

I licenziamenti intimati in violazione del divieto imposto dal Decreto “Sostegni” sono nulli e comportano la reintegra in azienda del lavoratore interessato.

Leggi anche “Lavoratori fragili 2021: cosa cambia, le misure approvate nel Decreto Sostegni”

 

Libri utili

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Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.

 

Paolo Ballanti

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