Nuovo Decreto covid: tutte le regole e restrizioni da lunedì 15 marzo al 6 aprile

Dal 15 marzo tutte le regioni gialle diventano arancioni. Regole per bar, ristoranti, palestre, sport, spostamenti

Chiara Arroi 13/03/21
Scarica PDF Stampa
Dal 3 al 5 aprile tutta Italia è in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta: questa la decisione del governo, presa nel nuovo Decreto covid, approvato in Consiglio dei ministri oggi venerdì 12 marzo. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente la Sardegna).

Inoltre dal 15 marzo tutte le regioni attualmente gialle diventano arancioni in automatico. In sostanza il giallo scompare.

Le nuove misure restrittive anti-Covid sareanno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, che ha avuto il via libera dell’esecutivo e che sostituisce l’attuale Dpcm di marzo.

Nel frattempo, le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno cambiato i colori delle regioni in modo radicale. 

Da lunedì 15 marzo passano in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise.

Le altre Regioni saranno arancioni per gli effetti del nuovo decreto legge covid, che ha annullato il giallo per tutta la sua durata, mentre la Sardegna resta in area bianca.

In pratica metà Italia è sostanzialmente in lockdown, l’altra metà è arancione. Scompare il giallo e unica isola felice resta la Sardegna, con la conferma del bianco.

La corsa del Covid non si arresta e l’Italia diventa rossa e arancio. Il Consiglio dei ministri ha approvato quindi un decreto legge covid, che già sostituisce il Dpcm approvato a inizio marzo, e che vara misure più restrittive valide da lunedì 15 marzo al 6 aprile 2021. 

Queste le nuove regole che ci accompagneranno dal 15 marzo fino a dopo Pasqua.

Nuovo decreto covid: durata 

Innanzitutto ribadiamo che il provvedimento che introduce le ulteriori restrizioni da rispettare durerà dal 15 marzo al 6 aprile. Per tutto questo arco di tempo si dovranno rispettare divieti e regole più stringenti

Italia tutta rossa dal 3 al 5 aprile

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Si potrà comunque far visita a parenti e amici una volta al giorno se all’interno della stessa regione.

Nello specifico il testo del decreto indica che: nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento per le visite a parenti e amici:

  • una volta al giorno,
  • fra le ore 5 e le ore 22,
  • nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,
  • oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

> Autocertificazione spostamenti: scarica, compila e stampa il modulo <

Scompare il giallo dal 15 marzo al 2 aprile

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona arancione. In pratica in questo arco temporale le regioni gialle si traformano in arancioni.

Scatta il rosso con 250 contagi ogni 100 mila abitanti

Le regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti diventano regioni rosse. In pratica al raggiungimento di questa soglia di contagi scatta il lockdown automatico.

Limiti a visite a parenti e amici 

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata:

  • una volta al giorno,
  • in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22,
  • nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Coprifuoco dalle 22 alle 5

Il coprifuoco resterà invariato: tra le 22 e le 5,ad eccezioni di motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare esibendo il modulo di autodichiarazione.

Spostamenti e obbligo di autocertificazione

Rimane in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. E’ possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi:

  • di lavoro,
  • di salute
  • per urgenze e necessità particolare.

Questi spostamenti devono però essere giustificati compilando ed esibendo l’autocertificazione

Regole per ristoranti e bar

Ancora uno sforzo è richiesto per gli esercizi commerciali, negozi, bar e ristoranti:

  • in zona arancione e zona rossa, bar e ristoranti restano chiusi,
  • resta consentito l’asporto fino alle 22 (fino alle 18 per i bar), ma il consumo sul posto o nelle vicinanze è vietato,
  • consegna a domicilio senza limiti di orario.

>> Vaccini covid: il calendario delle vaccinazioni Regione per Regione <<

Regole per sport, piscine e palestre

In tutte le regioni rosse e arancioni sono chiuse palestre e piscine.

Inoltre, in zona rossa:

  • sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso,
  • sono vietati gli sport di contatto e “sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale”,
  • è invece consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.

Invece in zona arancione:

  • è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”,
  • non è però consentito l’uso di spogliatoi interni,
  • gli sport di contatto sono sospesi,
  • vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale,
  • è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale allenamenti. Per gli sport di squadra, gli allenamenti “potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento”.

Smart working e congedi parentali 

In arrivo in anticipo rispetto al decreto sostegno un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, in alternativa al congedo parentale. Ci sarà inoltre il diritto allo smart working. Questo è stato approvato già nel decreto legge covid del 12 marzo 2021.

> Bonus baby sitter, congedi parentali e smart working: le novità

Il premier Mario Draghi ha rassicurato tutti, parlando in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino anche qu questo punto: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting”, ha affermato.

In sostanza, oltre al Decreto Sostegno, già nel decreto legge covid saranno previste misure di sostegno ai genitori alle prese con figli in dad o quarantena, prevedendo congedi e lavoro agile. Ecco come

>> La mappa dei colori delle Regioni dall’8 marzo <<

Smart working

In sostanza, stando al testo del decreto covid, Il genitore di figlio convivente fino a 16 anni lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedo parentale

Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,
il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente fino a 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata con Legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione stessa.

Lo stesso congedo, però non retribuito, viene riconosciuto anche ai genitori di figli conviventi di età tra i 14 e i 16 anni.

>> Scarica qui il Decreto Legge covid 

 

Chiara Arroi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento