Pensione di inabilità per malattie da amianto: beneficiari, requisiti, quando far domanda

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La legge tutela i lavoratori che richiedono la pensione di inabilità per malattie da amianto. Infatti, i soggetti che durante lo svolgimento della loro attività lavorativa hanno contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, possono richiedere – in particolari casi – la pensione di inabilità.

I criteri e le modalità che definiscono la concessione del trattamento previdenziale sono contenuti nel D.M. del 16 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

Vediamo quindi nel dettaglio i requisiti dei beneficiari e come fare richiesta di pensione di inabilità per malattie da amianto.

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Pensione di inabilità per malattie da amianto: soggetti interessati

I soggetti destinatari della pensione di inabilità sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, co. 7, della L. n. 257/1992, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL, ivi compresi coloro che:

  • in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della L. n. 29/1979, non possono far valere contribuzione nell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, co. 276, della L. n. 208/2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel D.M. 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui all’art. 1, co. 250 della L. n. 232/2016.

Pensione di inabilità per malattie da amianto: i requisiti previdenziali

La pensione di inabilità spetta a coloro i quali sono in possesso:

  • del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
  • del riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ne consegue che questo requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

Pensione di inabilità per malattie da amianto: i requisiti sanitari

Le patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità sono i seguenti:

  • mesotelioma pleurico (c45.0);
  • mesotelioma pericardico (c45.2);
  • mesotelioma peritoneale (c45.1);
  • mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);
  • carcinoma polmonare (c34);
  • asbestosi (j61).

L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo. A tal proposito è importante precisare che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente.

I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. Pertanto l’avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l’obbligo di certificazione da parte dell’INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell’attribuzione della pensione di inabilità in oggetto.

Pensione di inabilità per malattie da amianto: la domanda

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. A tal fine, l’INPS ha dedicato risorse finanziarie per:

  • 13,1 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 12,6 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 12,3 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 11,7 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 11,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 10 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 9,2 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 8,5 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

L’INPS, all’esito del monitoraggio delle domande, comunica all’interessato:

  • l’accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  • l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
  • il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.

Pensione di inabilità per malattie da amianto: aspetti di incompatibilità e incumulabilità

La pensione di inabilità:

  • è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
  • è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con Dpr. n. 1124 del 30 giugno 1965, n. 1124;
  • è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Pensione di inabilità per malattie da amianto: aspetti di reversibilità

Si specifica, infine, che la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti del pensionato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità.

Non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell’iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di inabilità in questione.

Daniele Bonaddio

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