Sistema di controllo remoto del traffico: interviene il TAR Lombardia

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Con sentenza del TAR Lombardia, sez. III, del 13 giugno – 5 agosto 2019, n. 1824, si è espresso a seguito dell’atto introduttivo con il quale viene impugnata la Determinazione dirigenziale del Comune di Milano per un sistema di controllo remoto del traffico finalizzato al rilevamento elettronico delle infrazioni al codice della strada senza obbligo di fermo del veicolo.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano ed il Ministero dell’Interno.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo, i ricorrenti deducono l’incompetenza del Comune di Milano a decidere sull’installazione e attivazione del sistema di rilevamento in questione.

Come si legge gli stessi richiamano l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002, il d.m. 13 giugno 2017 e la Direttiva del Ministero degli Interni n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, secondo cui il rilevamento da remoto delle infrazioni al codice della strada debbono essere autorizzate dal Prefetto, previa istruttoria volta verificare il tasso di incidentalità e la sussistenza di particolari condizioni che rendono pericoloso il fermo del veicolo. I ricorrenti sostengono che il Comune di Milano sarebbe privo dell’autorizzazione prefettizia e che, a contrario, non varrebbe invocare il decreto del Prefetto di Milano del 04 aprile 2003 in quanto eccessivamente generico e, comunque, eccessivamente risalente nel tempo.

Ritiene il Collegio che tutte queste censure possano essere trattate congiuntamente.

Stabilisce l’art. 142, comma 6-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità «…devono essere preventivamente segnalate e ben visibili…».

Questa norma impone dunque alle competenti autorità di fare in modo che l’utente della strada sia consapevole del fatto che nel tratto che sta percorrendo, o meglio che si accinge a percorrere, sono installate apparecchiature finalizzate al rilevamento della velocità, e ciò per permettergli di adeguare la propria condotta di guida ai limiti previsti dalle norme. La disposizione ha l’evidente finalità di conciliare le esigenze di controllo del traffico e di contenimento degli incidenti con quella di evitare che l’utente della strada sia colto di sorpresa, essendo primario interesse pubblico, non già quello di punire chi infrange le regole, ma quello di fare in modo chi le sta infrangendo corregga prontamente il proprio comportamento sì da adeguarlo agli standard di sicurezza ritenuti accettabili dall’ordinamento.

Risulta pertanto evidente che quando la norma parla di segnalazione preventiva, essa non fa riferimento al dato temporale: non si richiede cioè che le autorità preposte al controllo del traffico pubblicizzino con giorni, settimane o mesi di anticipo la volontà di installare su certo tratto di strada un apparecchio di rilevamento della velocità. Il riferimento è invece al dato spaziale: ciò che si richiede è che le predette autorità collochino sul tratto di strada che precede quello in cui è installato lo strumento una idonea segnaletica, percepibile dagli utenti della strada, in modo da consentire a questi ultimi, prima di imbattersi nel controllo, di adeguare ai limiti vigenti la propria condotta di guida.

E’ dunque in questo senso che deve essere letto anche il dispositivo del provvedimento prefettizio del 4 aprile 2003 (con il quale, come si vedrà, è stata autorizzata l’apposizione delle apparecchiature di rilevamento remoto della velocità senza obbligo di fermo dei veicoli su omissis..) nella parte in cui stabilisce che “l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza degli utenti della strada”.

In questo quadro, risulta evidente come siano infondate tutte le censure con la quali – valorizzando il fatto che l’atto impugnato è stato emanato il giorno prima di quello in cui sono stati poi fisicamente installati gli strumenti di controllo remoto della velocità e che, quindi, non vi è stato tempo per provvedere alla sua pubblicizzazione – viene dedotta la violazione delle norme che impongono l’informazione preventiva.

Nella parte conclusiva, il TAR Lombardia così si esprime:” Ciò premesso, si deve rilevare che il omissis   (anche per quanto riguarda il tratto insistente sul territorio del Comune di Milano) è stato incluso nell’elenco approvato dal Prefetto di Milano con provvedimento del 3 aprile 2003. Ne consegue che il Comune di Milano, una volta accertata l’inclusione, era autorizzato in ogni momento ad assumere la decisione di installare su tale strada strumenti di controllo remoto della velocità.

Le censure che deducono l’incompetenza del Comune di Milano sono quindi infondate, così come infondate sono quelle che deducono il difetto di istruttoria e di motivazione.

In assenza di prova certa contraria, si deve dunque presumere che l’interesse principale del Comune sia quello di prevenire gli incidenti stradali sul omissis…, il cui numero, come emerge dagli atti di causa, risulta peraltro essere ancora cospicuo.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, le censure esaminate sono tutte infondate; il ricorso va pertanto respinto”.

Girolamo Simonato

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