Circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo

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Il fermo amministrativo, non operato dalle forze di polizia stradale ex art. 12 del C.d.S. durante i controlli stradali, è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, emettono dei provvedimenti che sono successivamente resi edotti dai concessionari della riscossione.

Gli stessi, effettuano l’iscrizione e di conseguenza il fermo amministrativo, in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge.

Il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Conseguenze del Fermo amministrativo 

È sottinteso che il veicolo, gravato dalla sanzione accessoria del “fermo amministrativo”, non può circolare, nel caso di specie, se circola è prevista la sanzione dettata dalle norme sulla circolazione stradale (D.lgs. 285/92).

Per la medesima motivazione, lo stesso veicolo non può essere radiato dal PRA, né demolito e nemmeno esportato.

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, in particolare all’art. 86Fermo di beni mobili registrati”, entrato in vigore in data 09 giugno 2001, prevede che il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (PRA), dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da’ altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

Il dettato del 3° comma prevede che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Come è noto, l’art. 214 C.d.S. Fermo amministrativo del veicolo, è stato modificato dalla Legge 132/18.

Nella nuova disposizione legislativa, che disciplina il c.d. fermo amministrativo del veicolo, è previsto che nelle ipotesi in cui il Codice della strada prevede che all’accertamento della violazione stradale consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

È importante sottolineare che all’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

Nei casi di cui il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.

È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione.

Il dettato di cui al comma 8, prevede che il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

Per la fattispecie del fermo amministrativo del veicolo, è interessante quanto emanato dalla Circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019, avente ad oggetto: “Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada.  Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”.

In particolare, al punto 10, si illustrano tutte le procedure per la “ Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo” .

Già nella premessa della circolare si evidenzia che la responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode a cui il veicolo è stato affidato  e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest’ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro.

In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata confisca del veicolo, ma non la revoca della patente.

Si ritiene, infatti, che la sanzione accessoria della revoca della patente, possa essere disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo. Infatti, se non c’è stata circolazione da parte di questi non si ravvisano gli estremi dell’abuso del titolo di guida che giustificano l’applicazione di una sanzione accessoria riguardante la patente di guida.

La violazione dell’art. 214, comma 8 C.d.S, non consente il pagamento in misura ridotta in quanto è prevista la confisca diretta.

Per la circolazione di un veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, il punto 10.2 della circolare tratta di questa fattispecie, indicando e chiarendo che la nuova formulazione dell’art. 214, comma 8, C.d.S, porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall’articolo 86 del D.P.R., 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell’illecito configurato dalla riforma del citato art. 214 C.d.S che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia.

Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c’è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

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Girolamo Simonato

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