Assegni familiari: rivalutazione 2019-20. Ecco i nuovi livelli di reddito

Redazione 21/05/19
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Ancora novità in tema di Assegni familiari: è stata da poco pubblicata una circolare con cui l’Inps comunica le nuove tabelle di rivalutazione dei redditi ai fini della corresponsione della prestazione. La circolare è la numero 66 del 17 maggio 2019 e a questa viene allegato un file con tutte le rivalutazioni, scaglione per scaglione.

Cosa significa? Semplice, chi intende chiedere e ottenere i nuovi assegni al nucleo familiare dovrà controllare a quale livello reddituale rivalutato appartiene, per comprendere se e quanto percepirà di Anf. Questo perché i livelli di reddito familiare utili a calcolare gli assegni si aggiornano annualmente.

Vediamo allora i dettagli contenuti in questa circolare e in cosa consistono le rivalutazioni.

> Assegni familiari 2019: cosa cambia, nucleo, reddito, importi, domanda <

Assegni familiari: rivalutati i livelli di reddito 

Come specificato nella circolare, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Questo dice la legge (la legge 153/88).

Assegni familiari: come si rivalutano i livelli di reddito dal 1° luglio 2019

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l’anno 2017 e l’anno 2018 è risultata pari a +1,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con questo indice.

L’inps ha anche allegato alla circolare le tabelle con i livelli specifici. I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Facciamo alcuni esempi di Reddito familiare annuo valido dal 1° luglio 2019

Reddito familiare annuo fino a 14.701,55 euro:

  • per 3 componenti 137,50 euro
  • per 4 componenti 258,33 euro
  • per 5 componenti 375, 00 euro

Reddito familiare annuo da 14.701,56 euro a 14.819,15 euro:

  • per 3 componenti 136,73 euro
  • per 4 componenti 257,25 euro
  • per 5 componenti 374,04 euro

Reddito familiare annuo da 20.111,70 euro a 20.229,32 euro

  • per 3 componenti 101,08 euro
  • per 4 componenti 207,42 euro
  • per 5 componenti 329,96 euro

Assegni familiari: come chiederli

Per le famiglie che ne hanno diritto è entrata in vigore dal 1° aprile 2019 la nuova procedura di domanda: in pratica da questa data in avanti gli Assegni al nucleo familiare si possono chiedere solo online.

> Domanda Assegni familiari: solo online o tramite patronati. Chiarimenti” <

L’importo dell’ANF varia in base a:

  • Numero componenti il nucleo familiare;
  • Importo del reddito familiare.

L’INPS pubblica ogni anno con apposita circolare gli importi distinti in tredici tabelle dalla 11 (nuclei composti da entrambi i genitori e almeno un figlio minore senza componenti inabili) alla 21 D (nuclei monoparentali dove il richiedente è celibe / nubile senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote). Per ogni tabella è specificato l’importo mensile dell’ANF in base al numero dei componenti il nucleo e il loro reddito complessivo.

Dal 1° aprile scorso i dipendenti dovranno presentare le domande ANF direttamente all’INPS in via telematica, collegandosi al sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID ovvero tramite i Patronati.

Nessun problema per chi ha già presentato in modalità cartacea la richiesta di ANF per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019. In questi casi non si dovrà inoltrare nuovamente la domanda.

In precedenza, le domande di ANF dovevano essere presentate in modalità cartacea al datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16). Prescrizione rimasta per i soli operai agricoli a tempo indeterminato (cosiddetti “OTI”).

Redazione

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