Fattura elettronica 2019: ultime novità nel Decreto fiscale

Chiara Arroi 25/10/18
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Da mesi tutti sanno che entrerà presto in vigore la fattura elettronica 2019. Il Decreto fiscale appena approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale ha inserito delle novità non solo in merito alla Pace fiscale, ma anche per quanto riguarda l’obbligo di e-fatturazione che debutterà da prossimo anno, e confermato alcune misure, tra cui proprio la data di entrata in vigore, 1° gennaio 2019.

Novità inserite nel capitolo “Disposizioni di in materia di semplificazione fiscale” del Decreto, collegato alla Legge di bilancio 2019.

Analizziamo le principali novità e conferma relative all’obbligo di fatturazione elettronica: chi dovrà emetterla, chi sarà esonerato, come si emetterà e il capitolo sanzioni.

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Fattura elettronica 2019: da quando si deve presentare

È confermato che l’obbligo di emissione e presentazione fattura elettronica sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019, data in cui ci si dovrà per forza di cose adeguare.

Fattura elettronica 2019: cos’è

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Una misura che consente di mandare in soffitta la carta, velocizzare e digitale gli adempimenti fiscali di fatturazione.

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Fattura elettronica 2019: chi la emette

Secondo quanto previsto, l’obbligo di e-fatturazione coinvolge una platea di diversi attori economici:

  • gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla conservazione a norma. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
  • le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
  • gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la conservazione a norma. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

Tutte le novità su Fattura elettronica 

Ad emettere la e-fattura saranno in particolare:

  • gli Operatori Iva – soggetti o stabiliti in Italia – che dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica;
  • gli Operatori Iva sia Business to Business sia Business to Consumer (cioè nei rapporti con i consumatori finali.

Fattura elettronica 2019: chi è esonerato

Sono invece esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo:

  • gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio”(art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • gli operatori che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
  • i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo;
  • le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso non residenti (comunitari ed extra-comunitari).

Fattura elettronica 2019: le novità nel Decreto Fiscale

Il neonato Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, innanzitutto, dà alcune conferme. Prima fra tutte la data di entrata in vigore dell’obbligo di e-fatturazione: il 1° gennaio 2019. Altre conferme riguardano l’esonero dei produttori agricoli, gli operatori in regime forfetario e minimi.

Vediamo le altre importanti novità contenute nel Decreto fiscale, relative all’obbligo di fatturazione elettronica:

  • niente sanzioni nei primi 6 mesi
  • sanzioni light
  • invio fattura entro 10 giorni dalla data di effettuazione.

Fattura elettronica 2019: sanzioni light nei primi 6 mesi

Si può dire che la nuova normativa sulle e-fattura parte in versione un po’ più magnanima del dovuto, perché concede la possibilità di non ricevere sanzioni o di riceverle in misura ridotta. l decreto fiscale 2019 introduce condizioni di non applicabilità delle sanzioni o di riduzione della loro entità in caso di mancata emissione. Tutto ciò comunque prevede un ambito temporale limitato: sono infatti destinate ad applicarsi solo nel primo semestre del 2019.

In particolare questo il testo dell’articolo 10:

«Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Per non prorogare ulteriormente i termini dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica e per ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il Governo ha quindi introdotto una disposizione che alleggerisce un po’, per il primo semestre 2019, le conseguenze sanzionatorie della mancata emissione della fattura elettronica.

In pratica, traducendo l’articolo 10 del Decreto fiscale 2019:

  • niente sanzioni per chi non si adegua al nuovo meccanismo di fatturazione elettronica, ritardando la trasmissione delle e-fatture, purché questo non incida sulla Liquidazione Iva;
  • sanzioni light, quindi ridotte
    • per ritardi dopo il 1° luglio 2019;
    • per chi entro il termine per la liquidazione del mese o trimestre successivo, emette la e-fattura;
    • per il committente/cessionario in caso di erronea detrazione Iva (o regolarizzazione).

Fattura elettronica 2019: invio differito entro 10 giorni

Altra misura consentita ai contribuenti è quella di inviare la fattura – elettronica o cartacea – entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (in deroga all’obbligo di invio il giorno stesso). Ai fini di una corretta detrazione Iva sarà necessario inviare (affinchè il sistema di interscambio riceva e annoti) inviare la fattura entro il 15esimo giorno del mese successivo.Questa semplificazione però entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

Occorre però, che chi sceglie questa possibilità, ne dia evidenza nel documento, indicando la data di cessione dei beni o la corresponsione del corrispettivo.

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Chiara Arroi

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