Cessione del credito ed ecobonus: chi sono i soggetti interessati

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L’introduzione della cessione del credito nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica, viene inizialmente disciplinata dal D.L. n.63 del 4 giugno 2013 (art. 14), e nel suo percorso la misura è stata oggetto di diverse modifiche ad opera delle ultime leggi di bilancio e anche dal D.L. 50/2017.

Tra le ultime novità si segnalano le modifiche apportate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) che ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

La legge a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha anche modificato l’articolo 14 prevedendo in particolare tra gli altri una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

Tra gli ultimi documenti di prassi abbiamo il provvedimento del 28 agosto 2017 che a seguito delle novità apportate dal D.L. 50/2017 ha definito le modalità operative del trasferimento del beneficio, e poi vi è la recente circolare n. 11 del 18 maggio 2018 che dopo le novità della legge di bilancio 2018 ha aggiunto ulteriori chiarimenti, ora che la possibilità di cedere il credito è estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.

Cessione del credito e contribuenti no tax area

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto per i soggetti ricadenti nella no tax area (ovvero i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni) e che hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, la possibilità di optare al posto della detrazione Irpef, per la cessione del corrispondente credito.

La cessione era inizialmente era prevista solo per i fornitori che avevano effettuato i lavori, e le modalità attuative erano state individuate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

Nel 2017 la disciplina ha subito delle modifiche con il decreto n. 50 del 24 aprile 2017 che in particolare ha previsto:

  • l’ampliamento delle tipologie di interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile optare per la cessione del credito;
  • la possibilità che la detrazione possa essere ceduta anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori (compresi istituti di credito, ovvero banche e intermediari finanziari), i quali possono a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini.

Il decreto estende il periodo di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Gli interventi che beneficiano della cessione per coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella no tax area e teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta, sono relative a:

  • interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazione del 65% delle spese sostenute);
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione del 70% delle spese sostenute);
  • interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (detrazione del 75% delle spese sostenute).

La cessione può essere effettuata a favore:

  • dei fornitori che hanno eseguito gli interventi;
  • di altri soggetti privati, compresiistituti di credito e intermediari finanziari.

I cessionari, a loro volta, hanno la facoltà di successiva cessione del credito e la detrazione non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Contribuenti che non ricadono nella no tax area

I contribuenti diversi dai soggetti che ricadono nella no tax area, possono cedere sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) che:

  • interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (detrazione del 70% delle spese sostenute);
  • sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015 (detrazione del 75% delle spese sostenute);

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La cessione in questo caso può essere effettuata a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi e di altri soggetti privati, esclusi banche e intermediari finanziari.

Si ricorda che il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante a seconda della diversa tipologia di intervento, e nel caso del condòmino, questo può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori (per la quota a lui imputabile), o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario a sua volta può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. 

Adempimenti per la cessione del credito

Per la corretta cessione della detrazione da parte del condòmino e la corretta fruizione del credito da parte dei fornitori e dei soggetti terzi, il provvedimento del 28 agosto 2017 individua una procedura di comunicazione telematica all’Agenzia da parte dei condomini attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla nomina, attraverso il un condòmino incaricato.

Per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’amministratore del condominio a sua volta, comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del cessionario, la denominazione, il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Successivamente l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili.  Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Le novità della Legge di Bilancio 2018 e i chiarimenti dell’Agenzia

Alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera della Legge di Bilancio 2018, la circolare 11 dell’Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2018 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni.

A tal fine è stato richiesto un parere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per tenere conto degli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame.

Tra le novità della Legge di bilancio 2018 vi è l’estensione a partire dal 1° gennaio 2018, della possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, confermando che:

  • il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

E’ inoltre stato modificato l’articolo 14 prevedendo:

  • una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è pari all’80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore;
  • il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Soggetti interessati alla cessione

La possibilità di cedere la detrazione, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Il provvedimento del 28 agosto 2017 relativamente ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, indica:

  • i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • gli altri soggetti privati, intendendosi per tali oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • le banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Per la individuazione degli altri soggetti privati, in adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale (in merito ai rischi derivanti da una cedibilità illimitata dei crediti d’imposta) l’Agenzia delle Entrate con la circolare 11 ha chiarito che:

  • la cessione del credito (Art. 14 comma 2-ter e 2-sexies) deve essere limitata ad una sola eventuale successiva a quella originaria;
  • per altri soggetti privati devono intendersi quelli diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, per esempio ad altri contribuenti titolari di detrazioni spettanti per i medesimi interventi, che hanno generato la detrazione che viene ceduta.

La stretta dovrebbe riguardare solo la cessione dei bonus per i lavori di risparmio energetico qualificato e quella dedicata ai cedenti incapienti, e non riguarderebbe le misure antisismiche.

La questione banche ed intermediari finanziari

Con riferimento alla individuazione degli intermediari finanziari e delle banche, l’Agenzia ritiene che nei casi in cui la disciplina in esame non consente la cessione del credito a tali soggetti (Istituti di credito ed intermediari finanziari), si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico.

A favore di questi soggetti, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario.

Risultano esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999.

Si ricorda in ogni caso, che a favore delle società classificabili nel settore delle società finanziarie non potrà essere effettuata né l’originaria cessione del credito, né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.

A titolo esemplificativo, secondo quanto previsto dalla circolare, il credito risulta cedibile nei confronti:

  • degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili anche se partecipati dai soggetti classificabili, nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato;
  • delle Energy Service Companies (ESCO) delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.

Giuseppe Moschella

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