Uscita da scuola, autonomia o abbandono di minori?

La sentenza della Cassazione e cosa succede negli altri Paesi

Redazione 03/11/17
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Continua a tenere banco il dibattito legato alla responsabilità degli alunni minori di 14 anni all’uscita da scuola. A riaccendere i riflettori sull’annosa questione è stata la decisione del 23 maggio 2017 della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, la cui sentenza (n. 21593),  depositata il 19 settembre scorso, ha avuto e continua ad avere una vasta risonanza mediatica, soprattutto nella websfera.

Ma veniamo ai fatti. Nel 2002 un bambino di 11 anni veniva investito, perdendo la vita, da un autobus di linea all’uscita da scuola. Dopo sette anni il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 654 del 2009, dichiarava che la responsabilità del sinistro in questione era da ascriversi per il 40% all’autista, per il 40% al Comune e  per il restante 20% al MIUR, sulla base dei fatti a carico dell’insegnante dell’ultima ora e della preside dell’istituto.

Il Tribunale fiorentino condannava il Ministero perché ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’istituto “non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti responsabili. Nel caso di specie invece i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica”.

Giova sottolineare, a tal proposito, che il “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, tra le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto (organo collegiale costituito dalla rappresentanza di docenti, personale ATA, genitori e dallo stesso dirigente scolastico) dispone espressamente che tale organo ha potere deliberante nelle materie relative all’adozione del regolamento interno dell’istituto che deve fra l’altro stabilire le modalità “per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima”.

Si tratta di “norme” interne alla istituzione scolastica, seppur di rango inferiore, che spesso, però, sono sottovalutate, se non proprio sconosciute e ignorate dagli stessi addetti ai lavori!

Tornando ai fatti, che in questa sede si cerca di ricostruire, nel 2014 si concludeva il secondo grado di giudizio con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e dalla quale in ogni caso emergeva il profilo di colpevolezza degli imputati.

Avverso tale pronunzia il Ministero soccombente proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo innanzitutto che l’incidente si era verificato all’esterno degli edifici scolastici, ove non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori da parte del corpo docente o del personale dipendente del Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico.

Ma come avevano già rilevato il primo giudice e implicitamente la Corte Fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale proprio sulla base di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento d’istituto che poneva a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso di ritardo dei mezzi di trasporto. Un vero e proprio obbligo contrattuale, quindi, al quale la scuola era venuta meno.

Di contro, dalla lettura dell’ordinanza sembrerebbe quindi escludersi la responsabilità della scuola qualora il Regolamento d’Istituto disponga diversamente.

In realtà, secondo costante giurisprudenza, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere “generale e assoluto”, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo.

La stessa Cassazione civile ha sovente affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno “potenziale” della vigilanza dei genitori o di chi per loro (come recita la storica sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999).

E a nulla sono servite negli anni le c.d. liberatorie fatte firmare dalla scuola ai genitori per esonerare l’istituzione scolastica dalla responsabilità nei confronti degli alunni una volta usciti da scuola. Anzi, nella maggior parte dei casi anziché escludere la responsabilità della scuola, costituirebbero proprio la prova della consapevolezza, da parte dell’istituto scolastico, che una modalità libera di uscita dei minori da scuola espone a pericolo la loro incolumità, con conseguente implicita ammissione di omessa vigilanza sugli allievi.

La responsabilità penale e l’abbandono di minori: in altri Paesi si dispone diversamente

Per ciò che attiene il profilo penale, invece, il codice italiano com’è noto prevede il reato di abbandono di persone minori o incapaci, dalla cui condotta deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato e considera colpevole “chiunque abbandona una persona minore di anni 14 […] della quale abbia la custodia o debba avere cura” (art. 591 c.p.).

Affinché si configuri la condotta di abbandono, però, non è sufficiente la mera separazione materiale dal minore ma occorre che, come conseguenza di tale separazione, il soggetto si sia trovato in assenza di assistenza e in una concreta situazione di pericolo, anche se solo potenziale (Cass. Pen., Sez., V 2 marzo 2009, n. 9276).
In altri Paesi, come vedremo, lo stesso dispositivo è formulato diversamente e con l’introduzione di qualche “elemento” aggiuntivo.

In Australia, la  sezione 364A del codice penale del Queensland affema che “Una persona che, avendo cura o in carico un bambino sotto i 12 anni, lascia il bambino per un periodo irragionevole senza dare ragionevoli disposizioni per la supervisione e la cura del figlio in quel momento commette un delitto. Pena massima – 3 anni di reclusione” (The Courier-Mail August 5, 2016 1) . Si parla quindi di abbandono per un periodo di “tempo irragionevole” al di sotto di 12 anni e non direttamente applicabile agli alunni che tornano a casa da soli, anche se, lo scorso anno, un genitore era stato accusato dalla polizia di Miles per aver violato il codice penale in relazione alla sorveglianza dei minori.

Negli Stati Uniti ogni Stato regola diversamente il reato di abandonment of a child e, mentre l’età varia da Stato a Stato, elemento comune ai diversi criminal code è l’elemento psicologico del dolo, ovvero l’abbandono secondo intenzione, volontariamente (whit the intent; with intent to abandon it; willfully abandon the child ) (1), alla stregua, quindi, di Pollicino e i sette fratelli dei Grimm, giusto per rendere meglio l’idea.

Riportiamo fra tutte, a tal proposito, la disposizione dello Stato di New York secondo la quale “Una persona è colpevole di abbandono di un bambino quando, essendo un genitore, un tutore o un’altra persona legalmente incaricata della cura o custodia di un bambino con meno di quattordici anni, lui abbandona tale bambino in qualsiasi luogo con l’intento di abbandonarlo completamente. L’abbandono di un bambino è un reato di classe E”.

Così, invece, scrive la dirigente scolastica (the principal) di un paese dell’Oregon sul sito della sua scuola elementare relativamente alla sicurezza degli studenti (For the Safety of Our Students): “I genitori, i tutori, ecc. che arrivano per il ritiro non devono entrare nel vialetto della scuola mentre i bambini sono in attesa e i coni arancioni sono posizionati alla fine del vialetto”. Ne consegue, allo stato dei fatti, che neanche gli alunni della scuola primaria, in America, vengono consegnati dagli insegnanti nelle mani dei genitori.

In Inghilterra, non vi sono norme precise o linee guida ufficiali  in merito all’uscita di scuola degli alunni minorenni e non esiste un’età legale in cui un bambino può essere lasciato da solo, sebbene la NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) consiglia di non lasciare a casa i minori di 12 anni per un lungo periodo di tempo. Sul quotidiano inglese The Telegraph  si legge, inoltre, che non ci sono state procedure giudiziarie britanniche di genitori per aver lasciato i bambini giocare o andare a scuola da soli. Tuttavia, nel Regno Unito la tematica occupa da tempo il dibattito sui principali quotidiani ed è molto sentita dai genitori che si chiedono: “When is my child old enough to walk to school alone?

Relativamente alla “sortie des élèves”, in Francia, per gli alunni delle scuole elementari non vi è alcuna disposizione regolamentare che obbliga gli insegnanti a garantire al di fuori delle scuola la continuità della cura e della supervisione degli allievi (2).

Il code pénal francese (art. 227-1), invece, prevede che l’“abbandono di un minore di quindici anni in qualsiasi luogo viene punito fino a sette anni di reclusione e con una multa di € 100.000”. Il reato punisce, come ha chiarito la Cassation criminelle (23 febbraio 2000) un comportamento intenzionale composto dalla volontà di abbandonare (le délaissement)  definitivamente la vittima, quindi non un abbandono tout court come sembra configurare l’art. 591 del codice penale italiano.

di Angelo Prontera

Leggi la Seconda parte “Uscita da scuola, arriva la proposta di legge


(1) Per una panoramica riguardante i reati di abbandono nei singoli Stati degli USA, cfr. Child Neglect & Abandonment State Statutes.

(2) Vedi anche il forum di genitori.

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