Risarcimento danno causato da minore a scuola, chi è responsabile?

Rosalba Vitale 21/10/17
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Con la ripresa delle attività scolastiche, si sono riattivati nelle scuole i servizi e il personale. Ma cosa succede quando un minore subisce una lesione provocata da un altro minore mentre è all’interno delle mura scolastiche?

Il minore di età ai sensi dell’ art. 2 c.c., non è soggetto imputabile fino al raggiungimento della maggiore età. Ciò comporta che non può rispondere penalmente della lesione cagionata a un altro minore.

L’art. 2047, comma 1, c.c. disciplina l’ ipotesi di danno cagionato da persona incapace, in relazione a quale obbliga al risarcimento del danno il soggetto che aveva giuridicamente l’obbligo di sorveglianza. Tuttavia detta responsabilità è esclusa solo laddove la persona tenuta alla sorveglianza dimostri di non aver potuto in alcun modo impedire il fatto.

Ed ancora, l’art. 2048 c.c. prevede che siano obbligati al risarcimento del danno i suoi genitori o il tutore, nonché nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte.

La responsabilità prevista dalla normativa ha natura contrattuale ed extracontrattuale.

La prima, legata all’iscrizione a scuola e alla fruizione della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni, ivi compresa la custodia e la vigilanza degli alunni.
La seconda, ex art. 2048 c.c. in quanto soggetti obbligati per legge.

Alla luce, della giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 14701 del 19 luglio 2016, l’obbligo di sorveglianza dei precettori e maestri sorge nel momento stesso in cui l’alunno, minore di età, fa legittimamente ingresso all’interno dell’edificio scolastico e cessa allorché quest’ultimo sia restituito alla vigilanza dei genitori o di persone a loro incaricate.

Ne consegue che la scuola nel momento in cui autorizza l’ingresso a scuola degli alunni ha assunto l’obbligo di esercitare la sorveglianza su di loro.

Pertanto, sarà legittimato il genitore che esercita la potestà sul figlio minore, a reclamare il risarcimento del danno nei confronti della scuola e più precisamente convenendo in giudizio il Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca, il quale ai sensi dell’ art. 61, l. n. 312/1980, si surroga al personale della scuola pubblica nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terze persone.

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