Assegno divorzile all’ex coniuge se paga il mutuo

La decisione del Tribunale di Roma va in conflitto con le recenti sentenze della Corte di Cassazione

Redazione 21/07/17
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L’assegno divorzile torna a far discutere. Dopo l’abolizione de parametro del tenore di vita, stabilita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017, poi confermata recentemente con la sentenza n. 15481, ora il Tribunale di Roma (sentenza n. 11723/2017) ha stabilito che l’assegno all’ex coniuge è dovuto se questi, pur avendo un lavoro fisso, è gravato da oneri economici pesanti come il pagamento del mutuo per la casa. La decisione dei giudici romani sembra andare così in conflitto con quanto stabilito della Suprema Corte: non conta più il tenore di vita, ma i principi di autosufficienza e indipendenza economica dell’ex coniuge.

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Ma vediamo più nel dettaglio quali condizioni hanno portato i giudici della Capitale a concedere al’assegno divorzile a una donna ancora relativamente giovane e già impegnata in un lavoro stabile, seppure a basso reddito. L’ex marito ha formato una nuova famiglia e percepisce uno stipendio poco elevato, anche se comunque maggiore rispetto a quello della donna.

Il Tribunale di Roma ha chiarito che, nel caso in cui l’ex coniuge sia gravato da oneri economici pesanti, l’assegno mensile gli è dovuto per motivi di “solidarietà post-coniugale”. Nel caso specifico, la donna percepisce uno stipendio di 850 euro al mese ed è costretta a pagare una rata mensile del mutuo pari a 500 euro: l’assegno divorzile, per i Giudici, deve esserle quindi concesso.

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Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017

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Manuela Rinaldi | 2017 Maggioli Editore

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