Assegno di divorzio, la Cassazione conferma: non conta il tenore di vita

Redazione 27/06/17
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Dopo il clamore suscitato poco più di un mese fa con la sentenza n.11504/2017, la Cassazione torna a occuparsi dell’assegno di mantenimento, ribadendo che non conta più il tenore di vita, ma i principi di autosufficienza e indipendenza economica dell’ex coniuge.

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Cosa dice la nuova sentenza della Cassazione sull’assegno di mantenimento

Proprio in questi giorni con  la sentenza n. 15481 i giudici della Prima Sezione Civile hanno confermato quanto affermato con la pronuncia di maggio, sottolineando anche che il giudice, al quale viene richiesta la revisione dell’assegno “deve verificare se i sopravvenuti motivi dedotti giustifichino effettivamente, o meno, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario… ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario”.

Nei giorni scorsi le novità della sentenza n. 11504/2017 sull’assegno di divorzio sono state al centro dell’intervento di Anna Cattaneo, presidente della nona sezione civile del Tribunale di Milano durante il  convegno milanese. La Cattaneo ha parlato di criticità del nuovo assegno di mantenimento e della necessità di valutare i casi futuri. Secondo la presidente della nona sezione civile del Tribunale di Milano,  la pronuncia n. 11504/2017 è sicuramente un precedente importante  anche se sarebbe stato meglio che dal punto di vista procedurale fare decidere ancora alle Sezioni Unite. Per la Cattaneo poi i giudici potranno allontanarsi dalla sentenza nei singoli casi, motivando sulle “criticità” che essa presenta.

Le novità della sentenza n. 11504/2017 sull’assegno di mantenimento

Lo scorso maggio i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato la necessità di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio, che non va inteso come sistemazione definitiva ma come “atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile”.

Secondo i giudici l’assegno di mantenimento non va, quindi, riconosciuto se l’ex coniuge che lo richiede è economicamente indipendente o è in grado di esserlo, sulla base di 4 principi:

– possesso di un reddito,

– possesso di patrimoni mobiliari e immobiliari,

– capacità di lavorare (valutata in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo),

– disponibilità di un’abitazione.

 

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Manuela Rinaldi | 2017 Maggioli Editore

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