Il pedone ha (quasi) sempre ragione

Massimo Quezel 25/01/17
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E’ opinione comune considerare che, in caso di incidente stradale che veda coinvolto un pedone, quest’ultimo non sia mai in torto.

E molte volte è così. Sulla strada, evidentemente, il pedone è spesso in pericolo in quanto “parte debole” rispetto agli automobilisti, ai quali è richiesta una particolare attenzione volta proprio ad evitare il verificarsi di sinistri che, per ovvie ragioni, possono avere conseguenze decisamente più gravi per chi non si trova all’interno di una autovettura.

Cosa dice la legge…

Confermando queste considerazioni, il primo comma dell’art. 2054 del Codice Civile, recita in questo modo:

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

In altre parole il Legislatore pone a carico del conducente dare la prova di non aver potuto fare nulla per evitare di causare un danno al pedone, e, dunque, si presume per quest’ultimo la ragione in caso di sinistro.

C’è da dire che, comunque, il Codice della Strada prevede delle precise regole di comportamento per il pedone che si trova a transitare sulla strada, con particolare riguardo alla manovra di attraversamento della carreggiata (l’art. 190 richiede che il pedone si serva degli attraversamenti pedonali per giungere all’altro lato della strada, potendo attraversare in altri punti, sempre in senso perpendicolare, soltanto qualora si trovasse a più di cento metri dalle più vicine “strisce”) ma possiamo senz’altro dire che la responsabilità del conducente del veicolo in caso di investimento di un a persona è la circostanza più frequente.

E’ però da tenere in considerazione che esistono particolari dinamiche di incidente che vedono una partecipazione (se non assoluta, quantomeno parziale) del comportamento imprudente del pedone alla causazione del sinistro.

… e cosa dice la giurisprudenza

Sul punto esiste ampia ed interessantissima giurisprudenza, ma ci soffermeremo in particolare su due sentenze della Corte di Cassazione.

1) La prima è una pronuncia del 2006, con la quale la Corte specifica inequivocabilmente che “la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non c’era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Corte Cass. Civ. sez. III, 29 settembre 2006, n. 21249).

Nel caso specifico si trattava di un incidente verificatosi in tarda serata lungo una superstrada, dove un automobilista stava procedendo regolarmente sulla corsia di sorpasso quando, appena superato un dosso, si era trovato di fronte a pochi metri una donna ferma sulla linea di separazione delle due corsie, in attesa di completare l’attraversamento, e l’automobilista non aveva potuto evitare di investirla, fatalmente.

E’ evidente, in questo caso, che il comportamento del pedone ha determinato in maniera inequivocabile e assoluta il sinistro.

2) L’altra sentenza è la numero 39474 del 23 settembre del 2016, con la quale gli ermellini sono tornati sulla questione, stavolta precisando che “quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli. Insomma non è affatto eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità”. Nel caso specifico la responsabilità dell’accaduto è stata imputata per il 35% al comportamento del pedone.

In sostanza possiamo dire che il pedone abbia spesso ragione, ma non sempre. Ogni fattispecie di sinistro, quindi, deve essere sempre esaminata con grande attenzione, al fine di stabilire correttamente le responsabilità delle parti coinvolte.

Massimo Quezel

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