Pensione di reversibilità e Unioni Civili: la nuova disciplina INPS, cosa cambia?

Redazione 05/01/17
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Lo scorso 5 giugno 2016,la c.d. Legge Cirinnà (l. 76/2016) ha esteso la disciplina del matrimonio, nonché tutte le disposizioni in cui compaiono i termini “coniuge” o “coniugi”, alle unioni civili. La stessa normativa, disciplina anche le c.d. convivenze di fatto.

Pensioni e Unioni Civili: cosa è cambiato?

In particolare, a partire dal 1° luglio 2016, a ciascun componente dell’unione civile di persone del medesimo sesso sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri che spettano, secondo gli articoli del Codice Civile, ai coniugi.

Tra questi rientra il tanto atteso riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, e alla disciplina ad essi relativa. Sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale. Si includono anche la successione iure proprio e la successione legittima.

Per saperne di più, UNIONI CIVILI: COSA CAMBIA CON LA LEGGE CIRINNA’

INPS: c’è equiparazione tra coniugi e componenti dell’unione civile

L’Inps, infatti, con un recente messaggio, il n. 5171/2016, ha ufficializzato l’avvenuta equiparazione ai fini previdenziali tra coniugi e persone dello stesso sesso unite civilmente.

A ben vedere, si sta concretizzando quello che numerose coppie omosessuali italiane richiedevano da anni. La portata rivoluzionaria può cogliersi già ricorrendo all’illustrazione del seguente neo diritto: è estesa al componente dell’unione civile la pensione ai superstiti.

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Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La pensione ai superstiti consiste nell’erogazione di una prestazione economica derivante dal trattamento pensionistico di un soggetto deceduto, o dal reddito del lavoratore deceduto che, pur non avendo compiuto il pensionamento, abbia maturato un certo numero di contributi di lavoro. Questo assegno, fino a prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, spettava di diritto solamente a:

  • coniugi, anche separati o divorziati;
  • figli;
  • nipoti minori;
  • genitori con particolari requisiti d’età.

Ne erano quindi esclusi tutti i conviventi di fatto, cui era ancora preclusa l’unione civile, nonostante avessero convissuto, anche per un lungo periodo, insieme al defunto. Ad oggi, invece, anche in favore del componente dell’unione rimasto in vita, sarà erogato il 60% del trattamento maturato o goduto dal compagno scomparso, secondo le modalità previste ex l. 335/95.

Per tutti i dettagli, SPECIALE PENSIONI

Si attendono, in ogni caso, maggiori dettagli sulla futura disciplina previdenziale riservata ai componenti delle unioni civili.

Unioni civili e convivenze di fatto L. 20 maggio 2016, n. 76

Dopo un travaglio lungo trent’anni, l’Italia si è data una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze “di fatto” omo ed eterosessuali con L. 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21 maggio 2016, n. 118).La disciplina si era ormai resa necessaria a seguito della condanna da parte della Corte Edu e dei moniti rivolti al legislatore da parte della Corte costituzionale. La presente opera è frutto della collaborazione di esperti del diritto di famiglia, dei diritti umani, di costituzionalisti e comparatisti.Il risultato è un’analisi lucida e approfondita dei nuovi istituti, ma anche una guida di valore operativo:• alle modalità di costituzione e di scioglimento delle unioni• alle cause impeditive e di nullità;• agli obblighi dei contraenti;• al regime patrimoniale;• agli effetti legali e ai diritti dei conviventi di fatto;• ai diritti post mortem dei conviventi superstiti;• alla procreazione e all’adozione;• ai contratti di convivenza (di cui è riportato un esempiopratico).L’opera risulta così uno strumento particolarmente prezioso per gli studiosi e i professionisti che si avvicinano alla nuova disciplina.

A cura di Marilena Gorgoni | 2016 Maggioli Editore

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