La nuova disciplina fiscale per i tartufi

Scarica PDF Stampa
L’art. 29 della l. 7-7-2016, n. 122, innova del tutto la disciplina fiscale relativa ai tartufi prevedendo, ma a decorrere dal 1°.1.2017, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sulle cessioni, l’eliminazione dell’autofattura con IVA non detraibile per gli acquisti fatti presso raccoglitori occasionale e l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui compensi corrisposti agli stessi.

La disciplina in vigore fino al 31.12.2016

Sulle cessioni di tartufi si applica l’aliquota IVA del 22%.

L’impresa che acquista tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionale non muniti di partita IVA deve emettere un’autofattura, attenendosi a quanto è previsto dall’art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633,  sia per le modalità sia per i termini, ma senza dover indicare le generalità del cedente. Inoltre, è obbligata a versare l’IVA esposta nell’autofattura ma senza poter esercitare la relativa detrazione dell’imposta.

Il cedente suddetto non è obbligato ad osservare alcun obbligo contabile.

La disciplina in vigore dal 1°.1.2017

Sulle cessioni di tartufi si applicherà non più l’aliquota IVA del 22% ma del 10% in quanto viene inserito alla Tabella A, parte III, il n. 20-bis) avente ad oggetto Tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.

Viene meno l’obbligo di emettere l’autofattura per gli acquisti fatti da raccoglitori occasionali, con il correlativo obbligo di versare l’IVA e divieto di esercitare il diritto alla detrazione. Tuttavia, resta fermo l’onere di dimostrarne l’acquisto al fine di vincere le presunzioni in materia.

Sui compensi che vengono corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, privi di partita IVA, in relazione all’acquisto di tartufi viene applicata una ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, con l’aliquota del 23%. La base imponibile del prelievo è costituita dall’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

In sostanza, se il compenso pattuito è di 1.000 euro, la base imponibile è ridotta a 780 euro per cui il prelievo è di 179,40 euro, in modo che l’importo netto percepito ammonta a 820,60 euro.

Sergio Mogorovich

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento