Telemarketing con sistemi informatici che generano chiamate mute: quando è legittimo?

Ileana Alesso 12/03/16
Scarica PDF Stampa
Una ispezione condotta dal Garante della privacy accerta che una certa attività di marketing viene effettuata dalla Società X con  chiamate telefoniche attraverso una piattaforma informatica fornita dalla Società Y, che consente ad autonomi soggetti, detti “telesellers ”, di effettuare le chiamate.

SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME:

A parere del Garante questa attività contrasta con il Codice sulla privacy in quanto consiste in ripetute chiamate “mute” agli stessi soggetti.

Il Garante, perciò, ordina alla Società X di mettere in atto tutte le azioni per garantire che la piattaforma informatica (detta sistema S) impedisca di richiamare in modalità “muta” lo stesso numero telefonico per almeno un mese.

Le Società X ed Y ricorrono al Tribunale di Roma contro il provvedimento del Garante che ritiene quella pratica in contrasto con il diritto alla riservatezza dato che i destinatari delle telefonate vedevano utilizzati i propri dati personali per telefonate che non proponevano alcun contratto, ma creavano solo allarme sulla propria provenienza.

Contro la sentenza del Tribunale di Roma, entrambe le Società propongono ricorso per Cassazione, affermando che :

-6 segnalazioni in sei mesi non potevano integrare il fenomeno delle chiamate “mute”;

-le chiamate in questione erano state generate dal Sistema S in base alle impostazioni scelte dai telesellers, e, pertanto, nessuna responsabilità poteva essere imputata a loro;

-il divieto delle cd. chiamate mute era entrato in vigore successivamente ai fatti in questione;

-secondo il diritto comunitario i singoli Stati non potevano aggiungere nuovi principi in tema di trattamento dei dati personali.

La Corte di cassazione respinge i ricorsi e chiarisce che:

– il titolare del trattamento dei dati personali, nel caso in esame, è la Società X, alla quale va sicuramente imputata la responsabilità delle ripetute chiamate “mute”;

– la normativa comunitaria stabilisce che : il trattamento dei dati personali può essere effettuato soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso;

– la direttiva comunitaria 46/1995 vieta agli Stati membri di introdurre ulteriori requisiti che modifichino i limiti da essa previsti, ma consente di precisare i principi in essa contenuti;

– il Codice nazionale sulla privacy si muove in quel solco e il provvedimento del Garante è conforme al Codice :  i dati personali oggetto di trattamento, infatti, vanno gestiti rispettando i canoni di correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo;

– nel caso in questione, la modalità di effettuazione delle chiamate multiple inviate dal sistema implica il rischio che il destinatario della chiamata non riceva alcuna risposta, – è irrilevante che le segnalazioni siano state soltanto sei nell’arco di sei mesi, perché l’abuso è a monte, nella modalità di chiamate multiple prescelta dalla Società;

– infine, motivo fondamentale per cui il trattamento dei dati effettuato dalla Società X è illegittimo sta nel fatto che il Codice della privacy consente il telemarketing attraverso sistemi automatici solo previo consenso dell’interessato, che in questo caso mancava.

 

Ileana Alesso

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento