Contributo Unificato Appalti: sentenza shock, nessun conflitto col diritto Ue

Redazione 06/10/15
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E’ stata depositata questa mattina la sentenza della Corte di Giustizia riguardante la causa C-61/64 che ha ad oggetto la questione di compatibilità con la normativa comunitaria degli importi del contributo unificato in materia di appalti pubblici vigenti in Italia. 

Il grande fermento per le sorti del contributo unificato appalti, considerando l’eccessiva onerosità dello stesso e la grave compromissione dell’esercizio del diritto di difesa che esso comporta in tutti quei casi in cui un soggetto, intenzionato a proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo in materia di appalti, non abbia i mezzi economici per farvi fronte, è stato smorzato dalla sentenza shock della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha di fatto ribaltato le conclusioni a cui era giunto l’Avvocato Generale.

Nonostante le conclusioni dell’Avvocato Generale, infatti, erano state accolte con soddisfazione da chi si sta battendo per ricondurre il sistema italiano di tassazione dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia  di appalti ad una maggiore conformità al diritto europeo, ora la sentenza della Corte suscita grande delusione.

Si apprende oggi, infatti, che la Corte di Giustizia non ha ritenuto il contributo unificato italiano confliggente con il diritto dell’Unione Europea, valutando inoltre compatibile con il diritto comunitario la previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio. Su questo punto vertevano tutte le speranze di chi da anni conduce la lotta contro l’elevato importo del contributo unificato negli appalti.

Nell’ultimo punto della sentenza la Corte lascia, però al Giudice Nazionale la facoltà di valutare se, nel giudizio di merito, una nuova domanda possa venire a determinare una “modifica considerevole” dell’oggetto del giudizio tale da non chiedere il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Risulta alquanto difficile immaginare come questa valutazione possa essere svolta dal giudice amministrativo. Si finisce quindi con l’attribuire al Giudice Nazionale una sorta di controllo diffuso nella valutazione dei singoli casi. Resta dunque ora da capire quali margini discrezionali potranno avere i giudici in materia.

Con la pronuncia sfavorevole all’incompatibilità, dunque, non viene dato alcun “segnale agli Stati membri che introducono limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di accesso alla giustizia e al diritto alla difesa di cittadini ed imprese”, ha dichiarato l’Avv. Carmelo Giurdanella, presente in udienza a Lussemburgo in qualità di rappresentante dell’associazione di consumatori Cittadini Europei.

Qui il testo della sentenza della Corte (Quinta sezione) 6 ottobre 2015.

Redazione

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