LA FATTURA ELETTRONICA ANCHE TRA PRIVATI

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Il d.lgs. 5.8.2015, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.8.2015, consente ai soggetti passivi IVA di utilizzare la procedura di fatturazione elettronica anche nei rapporti con altri operatori. Si tratta di una facoltà, mentre l’obbligo permane sempre per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 209, della l. 24.12.2007, n. 244, a decorrere dal 31.3.2015.

L’applicazione della norma è subordinata all’emanazione di regole procedurali per le quali a decorrere:

a)     dal 1°.7.2016, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;

b)    dal 1°.1.2017 i soggetti passivi IVA potranno esercitare l’opzione per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e dei corrispettivi beneficiando della soppressione di taluni adempimenti.

  1. L’attività dell’Agenzia delle entrate

Dal 1°.7.2016, l’Agenzia delle entrate, gratuitamente, metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio che consentirà di generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche anche nei rapporti tra soggetti privati.

Talune categorie di soggetti passivi IVA, appositamente individuate, potranno  utilizzare il servizio gratuito di fatturazione nei confronti dell’amministrazione pubblica previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. 3.4.2013, n. 55.

  1. L’attività del Ministero dell’economia e delle finanze

Dal 1°.1.2017 il Ministero dell’economia e delle finanze metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA il Sistema di interscambio (previsto  dall’art. 1, commi 211 e 212, della l. 24.12.2007, n. 244, che attualmente è riservato ai soli obblighi di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione) ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, nonché di eventuali variazioni delle stesse, che hanno per oggetto le operazioni che intercorrono tra soggetti privati residenti nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica dovrà essere di formato conforme a quello che è indicato nell’Allegato A del d.m. 3.4.2013, n. 55.

  1. L’opzione per i soggetti passivi IVA

Dal 1°.1.2017, per le operazioni che sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a decorrere, i soggetti passivi possono esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente  all’Agenzia delle entrate tutte le fatture, cioè quelle emesse e quelle ricevute, nonché le relative variazioni, effettuate anche mediante il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della l. 24.12.2007, n. 244.

L’opzione avrà la durata di un quinquennio: avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui sarà esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo. Se non sarà revocata, l’opzione si estenderà di quinquennio in quinquennio.

L’omessa trasmissione ovvero la trasmissione dei dati in maniera incompleta o inesatta, è punita con la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, cioè da euro 258 a euro 2.065.

L’attuazione della normativa è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

  1. L’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal giorno 1°.1.2017 i dettaglianti e gli altri soggetti indicati nell’art. 22 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, possono esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione nell’apposito registro previsti dall’art. 24 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

L’opzione ha la durata di un quinquennio, cioè dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo. Se non sarà revocata, l’opzione si estenderà di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12 della l. 30.12.1991, n. 413, e al d.p.r. 21.12.1996, n. 696. Tuttavia, l’interessato ha l’obbligo di emettere la fattura, se il documento è richiesto dal cliente.

  1. L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici

Dal 1°.1.2017, i  soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici hanno l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri aventi per oggetto le cessioni di beni, rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fatte tramite tali apparecchi.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12 della l. 30.12.1991, n. 413, e al d.p.r. 21.12.1996, n. 696. Tuttavia, l’operatore ha l’obbligo di emettere la fattura, su richiesta del cliente.

L’omessa trasmissione ovvero la trasmissione dei dati in maniera incompleta o inesatta, è punita con la sanzione da euro 258 a euro 2.065, prevista dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

L’attuazione della normativa è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

  1. Le agevolazioni a favore di chi esercita l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi

Il soggetto passivo IVA che esercita l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture, sia ricevute sia emesse, e dei corrispettivi (artt. 1, comma 3, e 2, comma 1, del d.lgs. 5.8.2015, n. 127) usufruisce dei seguenti benefici:

a)     vengono meno gli obblighi di presentare le comunicazioni:

– “spesometro” di cui all’art. 21 del d.l. 31.5.2010, n. 78;

– “operazioni black list“  di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 25.3.2010, n. 40;

– dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio di cui all’art.7, dodicesimo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 605;

– le comunicazioni previste dall’art. 16, lettera c), del d.m. 24.12.1993, relative agli acquisti fatti nella Repubblica di S.Marino senza addebito dell’IVA;

– le comunicazioni Intrastat aventi per oggetto gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea di cui all’art. 50, comma 6, del d.l. 30.8.1993, n. 331;

b) i rimborsi del credito IVA maturato, di cui all’art. 30 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti previsti dalle lettera a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell’art. 30;

c) il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento dell’IVA (art. 57, primo comma, del d.pr. 26.10.1972, n. 633) e delle imposte sui redditi (art. 43, primo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600) sono ridotti di un anno. Il beneficio è riconosciuto se il contribuente garantisce la tracciabilità dei pagamenti che sono stati effettuati e ricevuti, secondo le regole che verranno definite con apposito d.m.

7.La riduzione di adempimenti per specifiche categorie di soggetti

A favore dei contribuenti di ridotte dimensioni, a decorrere dal 1°.1.2017, l’Agenzia delle entrate realizzerà un programma di assistenza, differenziato a seconda delle categorie di soggetti, che comporterà la messa a disposizione, in via telematica, l’informativa necessaria per eseguire le liquidazioni periodiche  e per la dichiarazione annuale ai fini dell’IVA. Per effetto di ciò verranno meno gli obblighi:

a)      di registrazione nel registro delle fatture e degli acquisti, di cui agli artt. 23 e 25 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;

b)    di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’art. 38-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.

La normativa troverà applicazione soltanto se il soggetto passivo IVA eserciterà l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, sia emesse sia ricevute nonché delle relative variazioni, con le modalità che verranno individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, qualora effettui le operazioni indicate nell’art. 22 del d.p.r. 26.1.1972, n. 633, eserciterà l’opzione per la facoltà di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Questa norma potrà trovare applicazione anche per i contribuenti “non di minori dimensioni” che iniziano un’attività di impresa o professionale o artistica, limitatamente all’anno solare in cui l’attività sarà iniziata e ai due successivi.

Dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell’art.1 del d.l. 30.12.2004, n.311, relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita della grande distribuzione.

  1. La cessazione delle agevolazioni

Nel caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, oltre all’irrogazione della sanzione, cessano gli effetti premiali “salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un anno”, procedura che verrà individuata con i provvedimenti di attuazione della normativa.

Sergio Mogorovich

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