Microcredito: il testo del decreto. Destinatari e finanziamenti

Redazione 20/05/15
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E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con tutte le istruzioni per accedere al microcredito, che apre ufficialmente le porte al click day tanto atteso per e piccole e medie imprese.

Il provvedimento si chiama “Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità” ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 11 maggio 2015, dopo una lunga attesa.

Come sottolineato dalla nostra blogger Nadia Chinnici, infatti, la mancata pubblicazione del testo ministeriale stava bloccando tutto l’iter di accesso al fondo di garanzia pari a 40 milioni di euro 10 dei quali provenienti dai parlamentari del MoVimento 5 Stelle che hanno rinunciato a parte del proprio stipendio da rappresentanti per aumentare la dotazione per le Pmi.

Destinatari, lavoratori autonomi o microimprese, con eslcusione di chi è titolare di partita Iva da oltre 5 anni, con più di 5 dipendenti o Srl, o con debiti oltre i 100mila euro.

Per avanzare domanda, ogni rappresentante di un’attività economica potrà collegarsi al portale www.fondidigaranzia.it per ottenere il codice di prenotazione relativo all’importo da erogare.

Il massimo concesso a ciascun richiedente è la somma di 25mila euro, che possono arrivare a 35 in caso di prestito frazionato. Nel limite di 60 giorni, la compagnia sarà informata se la richiesta è andata a buon fine.

I finanziamenti ammessi riguardano diverse tipologie, qual l’acquisto di beni specifici come le materie prime necessarie alla produzione di servizi o altri beni e merci destinate alla rivendita; ancora, il prestito può essere richiesto per pagare gli stipendi, o per finanziare i corsi di formazione dei propri dipendenti o dell’imprenditore stesso, anche di natura post universitaria per l’inserimento di giovani nel mercato del lavoro.

Non è previsto un sostegno, invece, in caso di concessione di crediti di firma o di aiuti nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione per via del saldo di un credito che comporti delegazione di pagamento.

QUI IL TESTO

Redazione

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