Contributo unificato appalti: in arrivo la sentenza sul ricorso

Redazione 29/04/15
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Si segnala un interessante convegno organizzato dall’ IGI, tenutosi a Roma martedì 21 aprile. L’incontro ha costituito l’occasione per fare il punto su talune controverse questioni, oggetto di ampio dibattito nelle aule giudiziarie, italiane e non solo.

Il presente articolo è a firma di Domenico Marino (ndR)

Filo conduttore delle diverse relazioni è stata la descrizione, allo stato dell’arte, da un lato, del diritto alla difesa in giudizio dei propri interessi da parte degli operatori economici,  del rispetto del principio della par condicio nei confronti degli altri concorrenti che partecipano alle medesime procedure di gara, dall’altro del ruolo del giudice amministrativo nella società contemporanea, che con le proprie interpretazioni, talvolta creative, contribuisce ad illuminare la portata di talune norme, non del tutto chiara.

Di particolare interesse è stata la trattazione della problematica concernente l’eccessività del contributo unificato in materia di appalti.

La questione, inerente la compatibilità con i principi comunitari del contributo, come noto, è stata rimessa alla Corte di Giustizia dal Tar Trento con ordinanza n° 23 del 29 gennaio 2014.

La causa, iscritta a ruolo con numero C-63/14, vede coinvolto lo studio Giurdanella&Partners, che ha ricevuto mandato dall’associazione Cittadini Europei.

Nel corso del convegno sono state ampiamente analizzate le criticità che connotano un siffatto contributo, in quanto limita fortemente l’accesso alla giustizia amministrativa degli operatori economici, soprattutto delle piccole medio imprese, imponendo un onere gravoso e sproporzionato che finisce per incidere sulla utilità pratica di difendersi in giudizio, avendo riguardo al vantaggio che deriverebbe da un eventuale accoglimento delle doglianze proposte.

Tale considerazione è stata argomentata da un lato, facendo leva sulla fallacità del ricorso, ai fini del calcolo del contributo, all’importo posto a base dell’asta, che non rispecchia il vantaggio che l’operatore economico trae dall’aggiudicazione in suo favore della procedura di gara, dall’altro alla plurima moltiplicazione del contributo, dovuto anche in caso di proposizione di motivi aggiunti, con i quali non si introduce una domanda nuova, dal momento che la vicenda, pur se venga impugnato un provvedimento nuovo, riguarda pur sempre l’atto originario.

Oggetto di stigmatizzazione è stata inoltre la “fuga dal giudizio di costituzionalità”.

Si è posto l’accento cioè sulla mancata decisione da parte della Corte Costituzionale in merito alla costituzionalità del contributo unificato in materia di appalti, trincerandosi dietro il requisito della non rilevanza della questione.

Tale asserzione è  stata basata sulla circostanza che la Consulta ha in passato ritenuto non rilevante la questione nel giudizio a quo, sostenendo che l’omesso versamento del contributo non rende improcedibile l’azione di fronte al giudice amministrativo, e che invece nel caso in cui lo stesso sia stato pagato il vulnus sia invece inesistente.

Su tale rilevantissima questione, non resta che attendere gli ulteriori sviluppi del giudizio instaurato dinnanzi alla Corte di Giustizia.

 

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