Pa digitale: le tappe della rivoluzione e i nuovi atti amministrativi

Redazione 13/01/15
Scarica PDF Stampa
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri lunedì 12 gennaio 2015 il regolamento con tutte le tappe per il passaggio dalla Pubblica amministrazione cartacea a quella digitale, che andrà completato entro un anno e mezzo.

Questo, almeno, è l’orizzonte che ha posto il governo Renzi per trasformare definitivamente l’emanazione e l’archivio dei documenti da parte degli uffici pubblici, che si dovrebbero trovare a gestire, entro metà 2016, più materiale digitale che cartaceo.

Dunque, siamo alle porte di una rivoluzione nell’ambito della PA? Ancora, è presto per poter avanzare conclusioni sugli effetti della riforma. Innanzitutto, si dovrà verificare se le scadenze fissate dall’esecutivo saranno effettivamente rispettate.

“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.” Questo il nome del provvedimento molto atteso che ha fatto la sua comparsa in Gazzetta un po’ a sorpresa, mentre in Parlamento si attende ancora la votazione della riforma Madia.

Si tratta di un vademecum per tutti gli operatori del settore pubblico, che dovranno seguire passo passo per realizzare, completare, protocollare un documento in formato elettronico dal valore ufficiale.

Come si forma un documento amministrativo informatico

Il provvedimento individua diverse modalità attraverso cui può essere realizzato un atto amministrativo digitale con valore legale. Tra queste:

redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;

acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;

registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;

generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Le pubbliche amministrazioni formeranno gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione. Queste, inoltre, gestiranno registri particolari informatici, espressamente previsti da norme o regolamenti interni, generati dal concorso di più aree organizzative omogenee con le modalità previste ed espressamente descritte nel manuale di gestione, individuando un’area organizzativa omogenea responsabile.

Il documento entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta, dunque il prossimo 12 febbraio 2015.

Vai al testo che istituisce la Pa digitale

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento