Messa alla prova, cosa è cambiato con il sì ai maggiorenni

Redazione 01/10/14
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Quello della messa alla prova è uno degli istituti che ha subito, nel periodo recente, le più radicali modifiche nella sua applicazione, arrivando a costituire un aspetto di profondo rinnovamento del sistema giudiziario italiano, e in particolare di quello penale.

La possibilità, prima conferita solo ai minorenni, di ricorrere all’istituto della probation, con l’approvazione dello scorso aprile alla legge 67/2014 è stata estesa anche ai maggiori di 18 anni, come uno dei più efficaci sistemi di pena alternativa alla detenzione. Finalità del governo, con la norma contenuta nel ddl “in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” era proprio quella di favorire le misure diverse dalla reclusione, per rientrare nei parametri ammessi a livello europeo, dopo l’ammonimento della corte di giustizia Ue.

Così, la possibilità di accedere a questo strumento è ora ammessa, nell’ordinamento, anche per gli imputati di maggiore età, sempre che il giudice ne ravvisi le condizioni. Riguardo la novità, tutt’altro che secondaria nella procedura di giudizio, e le sue modalità di applicazione, abbiamo rivolto qualche domanda all’avvocato Antonio di Tullio d’elisiis, autore del volume aggiornato alle ultimissime modifiche “La messa alla prova per l’imputato” (Maggioli, 2014).

Quando si applica la messa alla prova?

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato può essere concessa solo ove si proceda per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale e quindi per i seguenti illeciti penali:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

A questo riguardo, tra i reati annoverabili tra quelli punibili con la pena nel massimo a quattro anni, va aggiunto, secondo quanto enunciato in Cassazione, il reato di abuso dei mezzi di correzione se dai fatti di abuso di mezzi di correzione deriva una lesione personale.

 

Quali sono gli effetti della sospensione del procedimento con la messa alla prova?

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

 

In quale fase del processo si può fare richiesta della messa alla prova?

L’imputato, quando ricorrono le condizioni illustrate, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova che può avvenire:

a) fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p.;

b) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio;

c) quando è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1, c.p.p.;

d) nel procedimento per decreto penale, unitamente con la presentazione dell’atto di opposizione.

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