Decreto sblocca Italia: permessi e lavori, prima e ora. Cosa è cambiato

Redazione 24/09/14
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Sblocca Italia, le novità tengono banco nel mondo dell’edilizia. Operatori e imprese si chiedono come potranno utilizzare le risorse messe a disposizione dal nuovo provvedimento messo a punto dal governo. A questo proposito, viene in soccorso delle aziende e delle partite Iva il vademecum della Cgia di Mestre che fornisce una panoramica sulle principali innovazioni.

Il decreto 133 è stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 29 agosto, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 12 settembre scorso. Da allora, si sono susseguiti stralci e anticipazioni sulle principali novità in materia di lavori edili.

Vediamo, allora, seguendo lo schema della Cgia, quali son le misure più interessanti per gli operatori nel mondo degli immobili.

Lo sblocca Italia in edilizia

Appartamenti. Con l’entrata in vigore dello sblocca Italia, ciò che prima passava in archivio come ristrutturazione edilizia – il frazionamento o l’unione di più unità abitative – ora può essere catalogata come semplice “manutenzione straordinaria”. Sarà sufficiente eseguire al comunicazione di inizio lavori, con i soli oneri di urbanizzazione come contributi richiesti.

Interventi non strutturali. Si tratta di lavori che non vanno a intaccare le parti strutturali dell’edificio. in precedenza, per avviare anche un intervento di questo tipo era necessario presentare la CIL, con tutte le generalità dell’impresa esecutrice, assieme alla relazione tecnica del professionista abilitato, da accompagnare al progetto di ristrutturazione e gli atti di aggiornamento catastale richiesti.

Ora, sono sufficienti solo la CIL e la dichiarazione del tecnico, che assumerà valore anche a fini catastali.

Costruzione in deroga. Anteriormente alla pubblicazione in Gazzetta del decreto Sblocca Italia, veniva accordato questo genere di permesso solo per impianti pubblici o di interesse pubblico conclamato. In aggiunta, per avviare l’operazione, era necessaria la delibera del consiglio comunale, con le deroghe ristrette essenzialmente a limiti di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati.

Ora, invece, la concessione riguarda anche interventi di ristrutturazione edilizia così come per quella di tipo urbanistico, che abbiano luogo in aree industriali ormai dismesse. Secondo le indicazioni ministeriali, poi, sarà consentita la costruzione in deroga anche alle destinazioni d’uso, sempre che il Consiglio comunale abbia assicurato il proprio via libera.

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