Il decreto carceri 2014 è legge: testo definitivo e novità per i detenuti

Redazione 20/08/14
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Con la conversione in legge del decreto carceri, approvato in via definitiva lo scorso 2 agosto al Senato, nel bel mezzo dell’ingorgo di provvedimenti estivi in scadenza, si è chiusa la fase di emergenza aperta dagli ultimi governi per risolvere la questione aperta dei penitenziari.

Dopo la condanna da parte della Corte europea, che concedeva all’Italia un anno per ridurre drasticamente la popolazione carceraria, le istituzioni comunitarie hanno finalmente reso ufficiale l’apprezzamento per le politiche dei vari governi di Enrico Letta e Matteo Renzi, che si sono prodigati in svariati provvedimenti al fine di diminuire il sovraffollamento nelle carceri nostrane, ormai diventato intollerabile, al punto da suscitare diversi provvedimenti giudiziari ai danni del nostro paese per le condizioni igieniche e di vivibilità ai limiti della sopravvivenza.

Così, è arrivato in porto anche l’ultimo testo, che, oltre ad assicurare alcune condizioni per rendere più agevoli le scarcerazioni – o, con la medesima finalità, a rendere più complicata la custodia cautelare – si prefigge di venire incontro a quei detenuti che abbiano subito le condizioni di vita ritenute oltre i margini della sopportabilità.

Ecco le principali misure dell’ultimo svuota carceri

8 euro. Il provvedimento convertito in legge nelle scorse settimane, prevede un risarcimento di 8 euro al giorno per quei detenuti che si siano ritrovati a vivere in condizioni degradanti all’interno delle carceri italiane. C’è tempo entro 6 mesi dalla detenzione per chiedere i danni allo Stato, che ha messo a punto un plafond di 20 milioni per saldare il debito.

Carcerazione preventiva. Se la pena edittale del reato per cui una persona risulta indagata è inferiore ai 3 anni, non sarà possibile ricorrere alla carcerazione preventiva. Rimane solo l’alternativa degli arresti domiciliari per attuare una misura di restrizione della libertà qualora sussistano le condizioni. Vengono esclusi comunque quei reati ascrivibili a particolare pericolosità sociale, oppure in assenza di luogo idoneo per gli arresti domiciliari.

Under 25. Estensione del regime di favore finora in vigore per gli under 21 ai minori di 25 anni. Dunque, le eventuali esecuzioni di pene detentive o alternative, saranno demandate al tribunale dei minori fino all’età di 25 anni per l’imputato.

Agenti. Aumentano di 204 unità gli organici della polizia penitenziaria. per un biennio, sono bloccati i distacchi del personale Dap ad altri enti pubblici. Se i magistrati di sorveglianza dovessero risultare scoperti al di là del 20% dei posti, il Csm potrà destinare alla magistratura che interviene sulle misure cautelari anche i giudici di prima nomina.

Vai al testo definitivo del decreto carceri

 

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