Il labirinto della Iuc: dal caos Tasi all’avvento della Tari

Redazione 22/07/14
Scarica PDF Stampa
Fiscalità locale, il grande caos è appena agli inizi. Non si è ancora spenta l’eco del primo acconto Tasi, con i pagamenti differiti in una porzione di municipi, che già si inizia a pensare alla Tari, l’altra componente tributaria che va a comporre l’Imposta Unica Comunale.

E mentre iniziano ad arrivare nelle buchette dei contribuenti gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, moltissimi cercano di scoprire se quanto versato in ambito Tasi sia stato determinato correttamente oppure si sia compiuto qualche errore da parte dei Centri di assistenza, o magari, perché no, dagli stessi titolari di immobili. A questo proposito, discutiamo con l’esperto Maurizio Fogagnolo – autore del volume “Applicare la Iuc” (Maggioli, giugno 2014) – sulle possibili vie di recupero e le prossime tappe di quella che è stata ribattezzata la “tassa più complicata del mondo”.

 

Attualmente, circa duemila Comuni hanno riscosso l’acconto Tasi di giugno, mentre agli altri è stata concessa la proroga. Quali saranno le prossime scadenze per entrambe le categorie?

Le scadenze per il versamento della Tasi sono state fissate al 16 ottobre 2014 per l’acconto, per i comuni che non lo hanno riscosso a giugno, ed al 16 dicembre 2014 per il saldo.
Il rispetto della prima scadenza è tuttavia rimessa al fatto che i comuni approvino e pubblichino sul sito del ministero delle Finanze le aliquote Tasi entro il 10 settembre 2014, altrimenti il versamento verrà unificato al 16 dicembre 2014, ma sulla base delle aliquote minime.
Il rispetto di questa procedura è però ipotecato dal rinvio al 30 settembre del termine di approvazione dei bilanci dei comuni, per cui sicuramente alla ripresa dell’attività a settembre si arriverà ad un ulteriore rinvio del termine di pubblicazione delle aliquote, per farlo coincidere con quello finale di approvazione dei bilanci, anche perché le aliquote approvate entro il 30 settembre avranno per legge efficacia retroattiva al 1° gennaio e dovranno quindi essere utilizzate per il versamento di tutta la tasi dovuta per il 2014.

Nelle località dove si è pagato, sono moltissimi i casi di errori nei conteggi. Come deve comportarsi l’ente in caso di rimborsi e di correzione?

La correzione degli errori di versamento Tasi segue le stesse procedure fissate per l’Imu dai commi 722 – 727 della legge di stabilità, che il decreto legge 16/2014 ha reso applicabili a tutti i tributi locali versati mediante modello f24.
le regole per la correzione degli errori, per la la compensazione degli errati versamenti tra comuni diversi così come per la comunicazione dei corretti dati di gettito al ministero delle finanze e dell’interno, sono tuttavia legate all’approvazione di un decreto interministeriale che ancora oggi non è stato emanato.
Di fatto, con la legge di stabilità 2014 è stata introdotta una buona normativa per quanto riguarda le procedura di correzione degli errori, ma la mancata approvazione delle regole applicative sta creando un ennesimo problema nei confronti dei contribuenti, che – in caso di errore – non sempre possono ottenere dai comuni il rimborso o il riversamento di quanto pagato per errore, soprattutto nel momento in cui gli errori di versamento non risultino immediatamente dal modello f24 o riguardino la quota statale dell’imu o la maggiorazione tares sui servizi dovuta per il 2013.
Rimane invece fermo che la maggior parte degli errori di versamento, se commessi nei confronti del comune destinatario del tributo, potranno essere corretti in occasione del versamento del saldo, nel caso il versamento sia stato effettuato in eccesso, compensando le maggiori somme versate.

C’è modo di verificare la legittimità del pagamento, anche ora? Come si possono scoprire eventuali diritti al rimborso? E nel caso si sia pagato meno del dovuto?

La verifica degli errori di versamento difficilmente verrà effettuata dai comuni, se non nel momento in cui si arriverà al controllo dei versamenti 2014.
Nell’attuale situazione di incertezza sui termini di versamento della Tasi, appare infatti presumibile che il conteggio del tributo dovuto verrà effettuata prevalentemente al momento in cui dovrà essere versato il saldo, una volta che i comuni avranno approvato i bilanci e le aliquote in modo definitivo.
Proprio per questa ragione, appare auspicabile che – a livello generale – possa essere riconosciuto che, a fronte degli oggettivi problemi determinatisi per il versamento dell’acconto Tasi, ove il versamento della Tasi verrà effettuato correttamente su base annua, non si applicheranno sanzioni per l’eventuale minor versamento dell’acconto.
Nel caso la normativa non dovesse orientarsi in questo senso, i comuni avranno comunque la possibilità di decidere autonomamente di non applicare sanzioni ed interessi, avvalendosi della previsione dell’art. 10 dello statuto del contribuente, in tutti i casi in cui possano riconoscere che le modalità di determinazione del tributo non siano state chiare, soprattutto per l’acconto ed ancor più nel caso sia stato richiesto anche ai detentori di quantificare autonomamente la tasi dovuta, in mancanza dell’invio da parte del comune di un modello di versamento precompilato.
A livello normativo tale adempimento è stato rinviato al 2015, ignorando però che la determinazione del tributo da parte del detentore costituisce un oggettivo problema, con margini di errore molto elevati senza un preventivo supporto da parte dei comuni, nei cui confronti il rinvio al 2015 si trasforma quindi solo nello spostamento del momento in cui verranno a conoscenza degli errori oramai già effettuati dai contribuenti e, quindi, ancor più difficili da risolvere.
Sarebbe stato quindi meglio lasciare ai comuni la possibilità di scegliere quando riscuotere la Tasi del detentore, legandola alla tari, con possibilità di rinviarne la riscossione insieme all’ultima rata della tari 2014, per tutti i comuni che avessero avuto necessità di tempo per allineare le banche dati.

Come è stato definito ed erogato il contributo statale destinato a coprire una parte delle entrate mancate dagli enti ritardatari sull’aliquota?

Con l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014 n. 88 (disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l’anno 2014) è stato disposto che, per i comuni che non avessero approvato e pubblicato entro il termine del 23 maggio 2014 le delibere di approvazione delle aliquote tasi, il ministero dell’interno, a fronte dello slittamento del versamento dell’acconto al 16 ottobre 2014, avrebbe erogato, entro il 20 giugno 2014, un importo a valere sul fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della Tasi, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, che è stato emanato il 12 giugno 2014.
Il decreto prevede che il ministero dell’Interno dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni, ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale.
L’Agenzia delle entrate procederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato e gli importi recuperati saranno versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del fondo di solidarietà comunale.
l’importo compensativo è stato quindi già trasferito ai comuni, creando comunque un gettito inferiore a quello che gli enti avrebbero potuto ottenere, ove avessero fissato aliquote superiori a quelle di base, ma anche, al contrario, una maggiore entrata poi dai restituire da parte dei comuni che non dovessero invece applicare la tasi nel 2014, ovvero dovessero introdurre aliquote inferiori a quelle di base.

Anche in questo caso, per quanto l’anticipazione da parte dello stato riguardi comuni che, non avendo deliberato le aliquote entro il 23 maggio, non avrebbero comunque riscosso l’acconto Tasi entro il 16 giugno, le decisioni adottate a livello normativo confermano che la gestione dei tributi locali è sempre meno caratterizzata dall’autonomia degli enti impositori e si trasforma sempre più di frequente in un sistema di trasferimenti compensativi statali, facendo finta di non vedere che il vero problema per i comuni non è quello di essere rimborsati da parte dello stato, ma di essere messi in condizione di operare le proprie scelte in tempi corretti, senza essere legati alla definizione da parte dello stato del riparto del fondo di solidarietà, che anche nel 2014 ha reso impossibile l’approvazione dei bilanci fino al mese di luglio.

Una battuta anche sulla Tari: quali sono le scadenze a cui gli enti si devono attenere? Come avviene la definizione delle tariffe e cosa cambia dalla Tares?

Almeno per quanto riguarda la Tari non vi sono dubbi sul fatto che la decisione in ordine alle scadenze di pagamento verrà rimessa integralmente ai comuni, come d’altronde è sempre successo in passato sia con la t.a.r.s.u. che con la Tares.
Per quanto riguarda invece la sua struttura, la tari manterrà sostanzialmente i medesimi meccanismi del precedente tributo per i comuni che provengono da tares o da t.i.a., mentre, per quanto riguarda i numerosissimi comuni che alla fine dello scorso anno avevano deciso di continuare ad applicare la t.a.r.s.u., sono stati introdotti – a seguito della conversione in legge del decreto 16/2014 – dei meccanismi di semplificazione nella determinazione delle tariffe, che permetteranno sostanzialmente di definire delle tariffe in linea con quelle precedenti della t.a.r.s.u., non essendo più obbligatorio garantire la copertura integrale del servizio, né rispettare i coefficienti dettati dal d.p.r. 158/1999.
In sostanza, rispetto allo scorso anno, non si riaprirà il ritorno alla t.a.r.s.u. semplicemente perché i meccanismi della Tari permettono ora di determinare tariffe in linea con quelle del precedente tributo, pur restando nominalmente all’interno del nuovo tributo.

 

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento