GE.RI. e Elliot sospese dall’antitrust per pratiche aggressive e modalità scorrette

Scarica PDF Stampa
Grazie alle segnalazioni pervenute da gennaio a metà marzo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto, nell’adunanza del 19 marzo, la sospensione della GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. e della ELLIOT S.r.l. da ogni attività diretta al recupero crediti con modalità scorrette.

In attesa della conclusione dell’istruttoria, si è ritenuto necessario, in via cautelare, tutelare tutti i cittadini già nel mirino delle due società a causa della particolare gravità dei mezzi utilizzati per sollecitare i pagamenti, molti dei quali inesistenti, infondati o prescritti.

In particolare, la GE.RI. ha avviato una campagna di recupero crediti su incarico di diversi committenti sollecitando via posta, mail, telefono ed sms il pagamento di presunti crediti, minacciando azioni legali, in caso di mancato pagamento, o specificando che “al fine di ritentare la composizione bonaria del Vostro debito, desideriamo informarvi che abbiamo predisposto la visita di un nostro funzionario che si recherà all’indirizzo su indicato o eventualmente presso il vostro posto di lavoro”.

Alcuni consumatori sono stati anche invitati a contattare una numerazione a pagamento, “per eventuali comunicazioni” o per delle “verifiche amministrative”, con un costo della chiamata alquanto elevato.

In base agli elementi acquisiti nella prima fase del procedimento è risultato che il recupero di taluni crediti sarebbe stato commissionato dalla ELLIOT S.r.l., società che ha acquistato, a prezzi irrisori rispetto all’importo nominale, la titolarità, dal marzo 2013, come indicato nei solleciti di pagamento inoltrati, del credito originariamente vantato nei confronti di consumatori da altri professionisti (nello specifico, Vodafone Omnitel N.V., che dall’ottobre 2012 ha incorporato per fusione TeleTu S.p.A.).

Nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, allo scopo di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, l’AGCM ha contestato alle due società che i comportamenti descritti, rappresentati dall’invio di solleciti e messaggi redatti con modalità potenzialmente ingannevoli e aggressive, appaiono idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui sono diretti spingendolo, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, al pagamento dei crediti o ad effettuare le telefonate su un numero a pagamento.

Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi acquisiti inducono a ritenere sussistenti i profili di scorrettezza e, in particolar modo, di aggressività, delle pratiche commerciali descritte, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto i professionisti, al fine di tentare di recuperare presunti crediti, hanno inoltrato a diversi consumatori i suindicati solleciti di pagamento o invitato gli stessi a chiamare un numero a pagamento, potendo ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto o ad effettuare una chiamata ad una numerazione speciale a sovrapprezzo subendo i relativi oneri economici aggiuntivi. In alcuni solleciti di pagamento è stata anche prospettata, con modalità intimidatorie, la visita di un funzionario incaricato presso il domicilio o addirittura il luogo di lavoro dei consumatori interessati.

Sotto il profilo del periculum in mora, la condotta di cui al punto a), consistente nell’inoltro dei solleciti di pagamento con le predette modalità scorrette, volti a ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, caratterizzata da un elevato grado di offensività ed aggressività, è tuttora posta in essere, come testimoniato dalle numerose e recenti segnalazioni agli atti, l’ultima delle quali pervenuta a metà marzo, con il rischio che possa continuare ad arrecare grave danno ai consumatori nelle more del procedimento.

L’AGCM ha così disposto per le società GE.RI. Gestione Rischi S.r.l. ed ELLIOT S.r.l.:

a) la sospensione di ogni attività di inoltro dei solleciti di pagamento con le predette modalità scorrette;

b) l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento, con una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

E’ stato altresì disposto che in caso di inottemperanza alla delibera l’Autorità applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, mentre nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Purtroppo, nonostante l’avvio del procedimento, proprio nella data dell’adunanza altri cittadini sono stati destinatari di alcuni di questi solleciti.

A tutti i cittadini che dovrebbero ricevere simili solleciti consiglio di segnalare il proprio caso, inviando la relativa documentazione direttamente all’AGCM con le modalità indicate direttamente sul sito web istituzionale.

Qui di seguito il provvedimento integrale.

Giuliana Gianna

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento