Risarcimento danni per le notifiche errate dell’Agenzia delle Entrate

Redazione 02/04/14
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Va affermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la violazione del principio del neminem laedere e, quindi, dell’art. 2043 c.c. e nessuna limitazione sussiste per la liquidazione del danno  patrimoniale, purché provato e connesso, in termini causali con l’illecito.[1]

Il presente articolo è firmato da Domenico Chindemi, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione.

Ad esempio, sussiste il diritto al risarcimento del danno patrimoniale a favore del contribuente e in danno dell’Agenzia delle Entrate  che nonostante le diffide,  non ha provveduto a verificare quanto lamentato, e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle intere somme richieste con gli avvisi di accertamento notificati, provvedendo con considerevole ritardo all’annullamento delle somma richieste in eccedenza, costringendo il contribuendo a presentare ricorso, con dispendio di tempo e denaro che avrebbe potuto essere evitato ove il dipendente dell’Agenzia avesse effettuato i dovuti controlli richiesti dal contribuente.

Trattasi di una sanzione (risarcimento del danno) che, in relazione all’attuale riparto di giurisdizione, può essere richiesta, allo stato,  solamente al giudice civile, restando impregiudicato il diritto del contribuente e del giudice tributario di liquidare il danno, in via equitativa, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.p.

 

In tale caso   il risarcimento comprende  le  spese sostenute dal contribuente    per le varie trasferte del  commercialista  presso l’ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione.

Diverso è, invece, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale che, generalmente, viene negato ritenendo trattarsi di danno bagatellare, conseguente al “disagio”, fastidio”, di doversi recare più  presso gli Uffici finanziari, perdere tempo che si sarebbe potuto risparmiare ove il dipendente avesse fatto il proprio dovere, trovarsi in situazioni poco piacevoli davanti a un pubblico funzionario che tratta il contribuente “a prescindere” come un evasore.

L’automatismo risarcitorio in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, introdotto dalle sentenze di San Martino delle Sezioni Unite del novembre 2008, subordinato, in mancanza di reato, alla violazione di diritti fondamentali della persona caratterizzati da serietà della lesione e gravità del pregiudizio, probabilmente va contemperato con la coscienza sociale che in questo caso ritiene che  comportamenti, ancora non infrequenti,  comunque caratterizzati da grave negligenza, neghittosità, spocchiosità dei dipendenti dell’Amministrazione finanziaria o degli enti locali debbano rimanere sforniti di tutela risarcitoria sotto il versante non patrimoniale.

Di contrario avviso le Commissioni tributarie che, in una caso di illegittima iscrizione di ipoteca hanno riconosciuto il danno non patrimoniale, quale  danno morale subito dal contribuente, liquidandolo sub art. 96 c.p.c. [2]

Suscita perplessità l’orientamento della Suprema Corte che in forza del citato automatismo risarcitorio, da rifuggire in tema di risarcimento del danno areddituale, ha negato che sia suscettibile di ristoro la perdita del tempo libero, ingiustificatamente compresso dal comportamento illecito altrui, non trattandosi di  “diritto fondamentale dell’uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione” [3].

Il tempo libero oggi ha una sua dimensione sociale oltre che economica e costituisce in molti casi la maggiore risorsa dell’uomo, in qualche caso anche in alternativa alla ricchezza vera e propria.

Il tempo libero rappresenta un valore dell’uomo, costituzionalmente garantito ex art. 2 della Costituzione che nessuno può rapinare o estorcere così come è pacifico per il denaro e  costituisce una porzione della nostra vita che non può essere sprecata a causa di comportamenti illeciti altrui che non rispettano (oltre una ragionevole misura)  il nostro tempo che nessuno potrà più restituirci.

Per giustificare  l’orientamento negativo al risarcimento del danno da tempo libero la Cassazione fa riferimento al traffico stradale e autostradale  nel caso in cui gli utenti sono costretti a trascorrere ore a stare in coda.

Ora non è chi non veda che un conto è trascorrere ore in coda per libera scelta o situazioni del traffico imprevedibili, quindi al di fuori di un fatto illecito, altro è trascorre ore in coda, in auto o agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate per comportamento comunque imputabili al gestore del servizio o alla Amministrazione Finanziaria, anche sotto il profilo della carente organizzazione del servizio, non potendo il cittadino o il contribuente essere sottoposti a comportamenti comunque vessatori, prevaricatori o semplicemente dovuti a negligenza, allorchè la loro lesione raggiunga una soglia apprezzabile, senza essere obbligatoriamente connotata  da gravità,  senza poter vantare una qualche tutela risarcitoria, affermandosi, implicitamente da parte della Superma Corte (è questo il corollario delle sentenze di San Martino) che il danno, ove non sia grave, debba restare a carico del danneggiato e non, invece, posto, come logica anche non giuridica imporrebbe, a carico del danneggiante.

Oggi il tempo della “vita”  è un “valore”, anche se non  “non è denaro”,ma la sua perdita può essere monetizzata ove si provi la perdita di una parte del valore dell’uomo dovuto alla forzosa perdita di tempo della vita ragguardevole, cagionata da fatto illecito altrui.

La giurisprudenza amministrativa riconosce, invece, il c.d. danno da ritardo, dimostrando sensibilità sociale e riconoscendo valore al tempo trascorso inutilmente.[4]

In forza del c.d. “danno conseguenza” tutti i pregiudizi areddituali vanno allegati e provati ed è onere del danneggiato fornire una prova effettiva della privazione di un valore dell’uomo quale il tempo libero con conseguente limitazione della attività realizzatrici della persona umana, perché anche le diverse e più disparate attività che si possono svolgere nel tempo libero e pure l’ozio (per un lavoratore instancabile) costituiscono valori dell’uomo che non possono essere impunemente limitati.[5]

A fungere da barriera e giustificare l’affermazione romanistica che il giudice  “de minimis non curatur” non è l’entità del danno, ma l’antieconomicità dell’azione risarcitoria, come avviene nei paesi di common- law, dovendosi escludere barriere rigide risarcitorie del danno areddituale.

Inconferente appare che trattasi di diritto fondamentale o meno, soprattutto nel caso in cui la stessa coscienza sociale qualifica negativamente il comportamento del pubblico funzionario gravemente inadempiente ai suoi doveri.

È il comportamento del dipendente pubblico a fungere da metro di paragone per il risarcimento del danno non patrimoniale, non l’entità del danno che in tali casi raramente assurgerà al rango di gravità, soprattutto sotto l’ aspetto quantitativo, ma non per questo non sarà suscettibile di ristoro, come, invece, sembra propendere la Cassazione forse preoccupata dal possibile ampliamento delle cause risarcitorie,a  cui, tuttavia, potrebbe porsi un freno prevedendo la limitazione a due soli gradi di giudizio di merito per le cause che non superino un certo valore risarcitorio, ma non elidendo alla radice il risarcimento del danno.

Nel nostro ordinamento giuridico, dissentendo da quanto affermato al riguardo nelle sentenze di San Martino, non sussistono né il diritto alla tolleranza, né il diritto alla solidarietà, ma semmai il diritto di libertà, ovviamente condizionato dall’antieconomicità di un eventuale giudizio,  che si traduce nella libera scelta del danneggiato di adire l’autorità giudiziaria per il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo se leso oltre una apprezzabile soglia, in mancanza di fatto reato.

In virtù dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo sono anche maturi i tempi per l’attribuzione al giudice tributario della materia risarcitoria, ove connessa all’annullamento dell’atto impositivo o, comunque, alla pretesa fiscale, con notevole risparmio di tempo e denaro da parte del contribuente che non sarà costretto a intentare due cause, una davanti alle Commissioni tributarie per l’annullamento dell’atto e l’atra davanti al giudice civile per le questioni risarcitorie connesse con l’annullamento dell’atto.[6]

Allo stato, tuttavia, è possibile chiedere al giudice tributario il risarcimento del danno, anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c, ove si alleghi che l’Amministrazione finanziaria o l’Ente locale ha agito o resistito in giudizio per colpa grava, sussistendo, peraltro, anche da parte della stessa Commissione tributaria il potere di riconoscere d’ufficio tale risarcimento, sganciato dall’onere della prova del danno, trattandosi sostanzialmente di un danno punitivo a carico della parte che con la propria iniziativa infondata ha fatto perdere tempo alla giustizia, gravata di un carico di lavoro oneroso .



[1] Sul  regime della responsabilità nella fattispecie di diritto pubblico. Tiberii , La duplice natura dei diritti patrimoniali consequenziali tra adempimento, risarcimento ed esecuzione in forma specifica: un’ipotesi ricostruttiva diversa, in Giustamm.it, pubblicato il 20/10/2008.

[2] CFR il mio lavoro, 75), Commissioni tributarie:risarcimento del danno non patrimoniale e responsabilità aggravata, in Resp. civ. prev. 2010, 2586

[3] Cass. 27.4. 2011, n. 9422.

 

[4]  Cons. Stato, 28 febbraio 2011, n. 1271. La tematica ara già stata affrontata e risolta favorevolmente dalla giurisdizione amministrativa, FARES , Meri comportamenti e riparto di giurisdizione: il contributo delle Sezioni Unite sul danno da ritardo (n.d.r. commento a Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7160) in Foro amm C.d.S., 2010, fasc. 5, pagg. 983-992. Sul danno da ritardo cfr anche Fimiani ., Il danno da ritardo della pubblica amministrazione: risarcibilità e giurisdizione (n.d.r. commento a Corte di Cassazione, Sez. I, 16 maggio 2008, n. 12455), in Giustizia civile, 2009, fasc. 2, pagg. 421-432. Soricelli, La codificazione della disciplina speciale della responsabilità della P.A. per danno da ritardo?, in Giustamm.it, pubblicato il 3/08/2009, Quinto ., Il Codice del processo amministrativo ed il danno da ritardo: la certezza del tempo e l’incertezza del legislatore, in Giustamm.it, pubblicato il 18/09/2009, D’Oro F., Il danno da ritardo alla luce delle nuove tendenze legislative e giurisprudenziali, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2009, fasc. 6, pagg; . Capalbo., L. 69/09: il danno da ritardo e la responsabilità dirigenziale, in Lexitalia.it novembre 2009.  Sui rapporti tra inerzia amministrativa e le aspettative dei privati Pellizzari ., Inerzia amministrativa e danno da ritardo: il giudice amministrativo tra concetti tradizionali e tendenze innovative (n.d.r. commento a Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2 aprile 2008, n. 436), in Il foro amministrativo T.A.R., 2008, fasc. 3, pagg. 865-881. Sulla  responsabilità per violazione di norme procedimentali come fattispecie ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella per lesione dell’interesse pretensivo sostanziale e principio della domanda,  Maddalena., Danno da ritardo tra bene della vita e interesse al rispetto dei tempi del procedimento (n.d.r. commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248), in Urbanistica e appalti, 2008, fasc. 7, pagg. 860-868..

[5] Analizza le  influenze della giurisprudenza comunitaria nella costruzione del concetto di colpa d’apparato e di errore scusabile e la conformità allo standard di responsabilità comunitario della nozione di colpa elaborata dalla giurisprudenza nazionale. Formica A., L’onere della prova in materia di colpa della pubblica ammininistrazione: le ricadute sulla giurisprudenza nazionale degli orientamenti della corte di giustizia delle comunita’ europee, in Giustamm.it, pubblicato il 20/10/2008. Sulla  perdita di chance come conseguenza del provvedimento illegittimo della P.A.Pelligra Contino M., Perdita di chance e condotta illegittima della P.A., in Il foro amministrativo T.A.R., 2008, fasc. 1, pagg. 341-361.

[6] Si rimanda, in tema, anche per la bibliografia,  al mio lavoro, Risarcimento dei danni consequenziali a violazioni tributarie:perché non assegnarle al giudice tributario? (commento a Cass. Sez. un., 19.4.2008,n. 10826), in Resp. civ. prev., 2008, 1743)

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