Anticorruzione e atto di accusa Commissione Europea? Servono sanzioni penali!

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Chi – me in testa – è da più di un anno e mezzo che predica di anticorruzione e grida allo scandalo contro coloro che per questa specifica lotta di Stato continuano a fare poco, male, o generosamente “nulla”, sarà stato probabilmente considerato l’onnipresente criticone di turno.
Che barba, che noia, che monotonia …… come se non avessimo altro a cui pensare…..
Oggi – che di fronte al Mondo intero e al Commissario agli affari interni alla Commissione Europea Cecilia Malmström, l’Italia ha fatto l’ennesima figura barbina, di perfetta testimonial di inefficienza istituzionale e patria di corruzione a tutto tondo – qualcuno preferisce fischiettare di soppiatto e guadagnare a capo chino l’uscita di sicurezza.

Avevamo detto, qualche giorno fa, che il silenzio dei politici era vergognoso. Possiamo dire oggi – con quanto fiato ci è rimasto in gola – che il silenzio dei politici è a dir poco delinquenziale.
Oggi anche la Commissione Europea – e non solo, fortunatamente, i rompiballe d’assalto – ci regala un pacco doni ricco di tali garbate ed aperte accuse da fare arrossire di imbarazzo il più sfrontato dei consiglieri di quartiere dell’ultimo rione d’Italia.
Apriamo il pacco ed iniziamo a spacchettare qualche regaluccio?

Ok. Ci sto:
1. scarso livello di integrità dei titolari di cariche elettive e di governo;
2. percezione di un clima di quasi impunità che ostacola l’efficacia dell’azione penale e l’accertamento nel merito dei casi di corruzione;
3. ordinanze cautelari, solo nel 2012 e nei confronti di esponenti politici regionali, di circa metà delle 20 regioni italiane;
4. scioglimento, sempre nel 2012, di circa 201 consigli municipali;
5. indagini giudiziarie, solo nella precedente legislatura, per più di 30 deputati in ordine a reati collegati alla corruzione o al finanziamento illecito ai partiti;
6. processi estinti per prescrizione, o perché il reato è stato depenalizzato, prima che i giudici potessero giungere a una sentenza definitiva;
7. specifico caso di un parlamentare indagato per collusione con il clan camorristico dei Casalesi (che ne avrebbe anche finanziato la campagna elettorale in cambio di influenze politiche a livello nazionale e riciclaggio di rifiuti tossici), per il quale il Parlamento ha rifiutato ben due volte l’autorizzazione a procedere, impedendone la carcerazione preventiva;
8. approvazione di leggi ad personam a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione;
9. progetti di legge sulla “prescrizione breve” al fine di pervenire all’estinzione dei processi;
10. emanazione di legge (poi dichiarata incostituzionale) che ha imposto, per le quattro più alte cariche dello Stato, la sospensione dei processi relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione e dei processi penali in corso;
11. emanazione di legge (anch’essa poi dichiarata incostituzionale) sul “legittimo impedimento” a comparire in udienza per il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri della Repubblica italiana;
12. depenalizzazione di reati societari del 2002;
13. inesistenza di codici di comportamento per le cariche elettive a livello centrale o regionale;
14. mancanza di specifici dispositivi di verifica sui conflitti di interesse;
15. sistema di finanziamento dei partiti contraddistinto da abusi e mancanza di garanzie sufficienti ad individuare o a segnalare efficacemente eventuali influenze indebite;
16. sistema di controllo dei fondi dei partiti, ad opera dei pubblici poteri, frammentario e formalistico;
17. inefficienza di sanzioni pari a semplici pene pecuniarie o sospensione del rimborso elettorale.

 Il nostro ricco pacco doni continua con i regalucci dell’ultima legislazione anticorruzione 190/2012 e dei decreti legislativi o presidenziali ad essa collegati:
18. mancanza di una adeguata modifica della disciplina della prescrizione;
19. tendenza alla trasformazione in processo formalistico dei documenti programmatici anticorruzione (n.d.s.: v. dei tanto discussi piani anticorruzione di questi giorni)
20.mancanza di un dispositivo di verifica professionale indipendente e di un corrispondente sistema di sanzioni dissuasive da far scattare in caso di violazione delle norme sulle dichiarazioni patrimoniali (anche per cariche elettive e di governo) e sul conflitto di interessi da parte dei pubblici ufficiali a livello centrale, regionale e locale;
21. mancanza – per lo specifico punto precedente – di sanzioni adeguate come il licenziamento, o di concreti criteri di applicazione delle decisioni adottate a seguito della violazione di queste norme, o di efficace risarcimento del danno;
22. presenza di corruzione, per le grandi opere pubbliche, pari al 40% del valore totale dell’appalto;
23. mancanza di disciplina penale della corruzione tra privati (n.d.s. il neo art. 2635 continua a trovarsi nel codice civile e ad essere procedibile solo su querela di parte);
24.regime sanzionatorio applicabile alle persone giuridiche troppo poco dissuasivo;
25. presenza di gravi casi di finanziamento illecito ai partiti e infiltrazioni mafiose, e conseguente assenza di sanzioni dissuasive nei confronti di pubblici ufficiali di alto rango;
26. mancanza di tutela del dipendente denunciante (cd. whistle blowing) nel settore privato.
………….Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera …………………

Vorrei aggiungere – a titolo strettamente personale – qualche ulteriore, piccolo, omaggio:
27. assoluta mancanza di sanzioni penali per l’organo di indirizzo politico che non nomini il responsabile della prevenzione della corruzione, o per il responsabile che non predisponga il piano anticorruzione (o rediga un documento di mera “facciata”), o per i dirigenti/funzionari/dipendenti che non ottemperino alle misure preventive del piano anticorruzione della propria amministrazione.
In altri termini: a) assoluta mancanza di regime sanzionatorio penale per chi – in aperta violazione della normativa anticorruzione – non faccia nulla, o faccia solo di pura “forma”; b) corresponsione, pur in presenza delle succitate violazioni, di mere sanzioni disciplinari, o di una condanna al risarcimento del danno erariale o all’immagine a … reato avvenuto ed accertato con sentenza passata in giudicato … v. dopo ipotetici dieci anni di processo penale, o più verosimilmente mai ove il processo dovesse chiudersi (evenienza più che probabile) con una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
28. assoluta assenza di un impianto sanzionatorio penale ad hoc sull’intera normativa anticorruzione (dalla Legge 190, ai due Decreti Legislativi 33 e 39 del 2013, al D.P.R. 62/2013) ed in relazione a tutte le condotte specificamente vietate dalle stesse leggi;
29. conseguente, assoluta, assenza di un impianto sanzionatorio anche in funzione della pericolosità della condotte e non solo dell’evento verificatosi (criterio normalmente seguito dal nostro codice penale in tutte le situazioni che si vogliano realmente prevenire in presenza di prevedibile rischio di accadimento di azioni illecite)
30. mancanza di tutela del dipendente denunciante nel sistema delle “società partecipate”;
31. mancanza di sufficiente trasparenza delle stesse società partecipate;
32.mancanza di sanzioni e responsabilità specifiche per gli organi di indirizzo politico;
33. impossibilità di sospendere, in via penale, gli organi di indirizzo politico;
34. mancata riforma del reato di “omissione di atti di ufficio”;
35. mancata riforma del reato di “abuso d’ufficio”;
36. mancata ri-penalizzazione, di tutti i reati societari;
37. mancata riforma della tutela processualistica delle persone offese nei reati contro la Pubblica Amministrazione;
38. mancata tutela processualistica degli enti, associazioni, gruppi di rappresentanza civica o elettorale negli stessi reati contro la Pubblica Amministrazione.
39. mancata informazione, formazione e opera di alfabetizzazione dell’intera collettività.

Vogliamo continuare? Può bastare come antipasto d’inizio?
.. beati i “nostri” che continuano a fare la colletta dei premi di maggioranza …

Franzina Bilardo

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