Decreto del Fare-bis; ok alle compensazioni di ogni tipo

Redazione 06/09/13
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Si amplia l’area delle compensazioni dei crediti fiscali e commerciali; infatti il limite massimo per l’utilizzo dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali in pagamento dei medesimi debiti passerà da 1 milione di euro all’anno per tutti i contribuenti, a 2 per le società con bilanci certificati e a 4 per quelle quotate. C’è stato il semaforo verde, inoltre, per la compensazione incrociata fra crediti e debiti nei riguardi di diverse amministrazioni pubbliche.

Non è tutto; infatti i crediti commerciali verso lo stato e altri entri pubblici potranno essere impiegati per pagare i debiti tributari nell’ambito di qualsiasi procedura definitoria della pretesa del fisco, inclusa la restituzione di somme rimborsate indebitamente. Questa è una delle novità, insieme a quelle precedentemente menzionate, inserite nella bozza del dl “fare-bis” che il governo è sul punto di varare.

La soglia massima annua delle compensazioni, nel modello F24, dei crediti tributari, previdenziali e assistenziali in pagamento degli stessi debiti, è stata innalzata dall’art. 9 del recente dl n. 45/2013 a 700 mila euro, a partire dal 2014. L’obiettivo è quello di cambiare  questo provvedimento incrementando il limite, con la stessa decorrenza; 1 milione per la generalità dei contribuenti, 2 milioni per le società con bilancio soggetto a revisione da parte di un soggetto iscritto all’albo Consob di cui al dlgs n. 58/1998, purché il revisore certifichi, nello specifico, l’esistenza e la correttezza dei crediti maturati verso l’erario e il collegio sindacale dia opinione favorevole nella relazione al bilancio. Infine 4 milioni per le società che come quelle precedenti siano anche quotate in un mercato regolamentato.

Sono previste compensazioni incrociate verso la PA; le imprese che annoverano nei riguardi della PA crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, provenienti da somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, potranno impiegarli per pagare attraverso compensazione i debiti verso altre amministrazioni pubbliche. A tale riguardo, l’impresa dovrà conseguire la certificazione  del proprio credito, non trasferibile, presso l’ente debitore e presentarla all’ente creditore, in pagamento totale o parziale.

L’amministrazione creditrice controllerà presso quella debitrice se la certificazione è autentica, ed entro 30 giorni dal ricevimento del credito certificato da parte dell’impresa rilascerà l’attestato di compensazione avvenuta, totale o parziale. Qualora venga presentata da una azienda una certificazione falsa di credito sussisteranno gli estremi per il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico, art. 483 c.p. Gli enti pubblici nei cui riguardi è ammessa la compensazione in esame dovranno essere individuati con decreto interministeriale.

Infine si prospetta un ampliamento nella sfera dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 28-quinquies del dpr n. 602/73, introdotto dal dl n.45/2013. Queste disposizioni, nella versione attuale, stabiliscono che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Ssn per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su precisa richiesta del creditore, mediante il modello F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a seguito dei seguenti istituti previsti dal dlgs n. 218/97, dal dlgs n.472/97 e dal dlgs n.546/92; accertamento con adesione, definizione dell’invito a comparire ai fini dell’adesione, adesione al processo verbale di contestazione, acquiescenza agli accertamenti, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

La bozza di dl prevede la riscrittura delle disposizioni anteponendo all’elencazione tassativa dei predetti istituti il riferimento generale alle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria deflativi del contenzioso tributario, per cui l’elencazione diventerebbe una semplice esemplificazione, inoltre vengono aggiunte le somme dovute a seguito di rideterminazione in autotutela della pretesa tributaria, anche se riguardante la restituzione di crediti d’imposta già rimborsati.

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