Solo spam autorizzata su Facebook, Twitter, Skype e Whatsapp

Letizia Pieri 25/07/13
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Social network e pubblicità? Da oggi diventano ufficialmente due mondi distaccati e disgiunti. Lo ha stabilito il Garante per la privacy varando le nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”, pensate specificatamente per contrastare il marketing inondante. L’obiettivo a cui risponde la disposizione è proprio quello di diffondere e facilitare pratiche commerciali attente al rispetto degli utenti e dei consumatori. Su Skype e Whatsapp, infatti, le offerte commerciali, anche se soltanto via e-mail o sms, d’ora in poi devono ottenere il consenso preventivo  dell’utente. Oltre a ciò, subentrano maggiori controlli da parte di chi è preposto alla commissione delle campagne promozionali, e misure semplificate per le promozioni alle imprese che si attengono alle regole.

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento generale ha il merito di delineare un primo quadro organico su alcune importanti misure considerate utili sia alle imprese, in risposta alle rispettive necessità di avviare campagne promozionali per prodotti e servizi, sia agli utenti che semplicemente desiderano una maggiore tutela dall’ingerenza di chi utilizza, senza previo consenso, recapiti e dati personali per scopi pubblicitari che finiscono con l’essere altamente invasivi. Il decalogo elaborato dal Garante ha riservato particolare attenzione alle nuove frontiere dello spamming, come ad esempio quello sui social network, toccando altresì le pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato“.

Nello specifico, tre le regole che disciplinano le offerte commerciali e lo spam, la nuova normativa introduce:

1) l’esigenza, al fine di inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (come telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms), di acquisire preventivamente il consenso dei destinatari (opt-in) il quale deve, a sua volta, specificatamente essere proprio, libero, informato e documentato per via scritta;

2) l’obbligo per chi commissiona le campagne di marketing di esercitare adeguati controlli per evitare che i soggetti a cui si demanda la gestione dei contatti con i potenziali acquirenti (come agenti, subagenti o terzi ancora) effettuino irregolarmente spam;

3) lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network o di servizi di messaggistica e Voip altrettanto diffusi come Skype, WhatsApp, Viber e Messenger. In tal senso la disposizione del Garante è molto chiara: l’accessibilità delle informazioni personali in Rete non implica la loro automatica fruizione per poter inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per qualsiasi altra attività di marketing ”virale” o ”mirato”;

4) la possibilità di inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici, e a titolo personale (c.d. passaparola), senza previo consenso del destinatario.

In riferimento alle misure di semplificazione per le aziende in regola, tramite le nuove disposizioni il decalogo prevede:

1) l’autorizzazione all’invio di messaggi promozionali, tramite e-mail, ai propri clienti con esclusivo riferimento ai beni o ai servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. soft spam). Sono inoltre ammesse le promozioni per ”fan” di marchi o aziende: in questo caso, infatti, un’impresa o una società possono inviare offerte commerciali ai propri follower sui social network quando dalle rispettive iscrizioni alla pagina aziendale si può dedurre esplicitamente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari connessi al marchio, al prodotto o al servizio offerto.

2) l’ammissione di un unico consenso per tutte le attività di marketing (come ad esempio l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato). Il Garante specifica che il consenso prestato per l’invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità automatizzate (come e-mail o sms) arriva anche a coprire quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite operatore. Le aziende che sono intenzionate a raccogliere i dati personali degli utenti allo scopo di comunicarli ad altri soggetti a fini promozionali, sono abilitati ad acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi segnalati all’interessato nell’apposita informativa.

Con riguardo, infine, alla predisposizione di garanzie e sanzioni contro lo spam:

1) le persone che ricevono spam possono presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque hanno facoltà ad esercitare tutti i diritti previsti dal Codice della privacy, ivi inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia messaggi indesiderati (nei casi più gravi le multe possono addirittura raggiungere i 500.000 euro);

2) le persone giuridiche, ovvero le società, pur a fronte della sopraggiunta impossibilità di richiedere l’intervento formale del Garante, possono comunque comunicare eventuali violazioni. Le stesse detengono, invece, la facoltà di potersi rivolgere all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer. Il Garante, parallelamente alle Linee guida, ha predisposto anche l’adozione di un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Letizia Pieri

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