Pec, in giudizio no alla ricevuta di notifica breve: il decalogo del Tar

Redazione 07/05/13
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Si continua a parlare di Posta elettronica certificata, mentre migliaia di enti, esercizi e di cittadini stanno prendendo confidenza con il nuovo strumento che obbliga a dotarsi di un indirizzo mail contrassegnato dal bollino dell’ufficialità e della validità legale.

Ora, a intervenire nella selva di norme  che stanno già segnando l’ambito della Pec, è il Tribunale amministrativo regionale della Campania, che rilascia il decalogo per la corretta presentazione dell’atto di Pec anche in giudizio.

Le notifiche in sede amministrativa, infatti, specifica il Tar campano, saranno valide solo qualora i certificati di corretto invio e ricezione da parte dei due indirizzi coinvolti nella comunicazione sia regolarmente esibita al cospetto dell’autorità giudiziaria.

Toccherà, dunque, all’avvocato della parte in causa raccogliere e presentare in giudizio l’apposita ricevuta che attesterà l’invio e la ricezione del messaggio inoltrato tramite indirizzo di Posta elettronica certificata. Sarà necessario, specifica il Tar, inserire nel fascicolo l’atto nella sua integrità e non essenzialmente una sua parte: solo la ricevuta completa potrà costituire prova della regolare consegna della comunicazione via Pec.

Oltre a questo, naturalmente, il legale dovrà corredare la presentazione del documento di atto notificato con tanto di relata, certificato di firma digitale del notificante, assieme a quello di firma di gestore del Pec, le relative ricevute e eventuali dati aggiuntivi, oltre alle informazioni relative al contenuto del messaggio, secondo quanto stabilisce il Dm 44/2011, che contiene le regole sul processo civile telematico.

Dunque, non sarà sufficiente mettere agli atti una Pec con tanto di certificazione ridotta, cioè non in grado di far risalire alla firma digitale completa corredata all’atto parziale. Decifrare esclusivamente un estratto, infatti, richiederebbe una procedura troppo laboriosa, che precluderebbe all’autorità giudicante l’attribuzione identitaria della Posta elettronica al documento portato al cospetto della Corte.

Un’ultima notazione, riguarda per l’appunto il contenuto dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale, che prevede come una copia cartacea di un documento dalla firma digitale debba corrispondere “in tutte le sue componenti” al contenuto dell’originale.

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