Riforma delle professioni: da agosto polizza obbligatoria

Scarica PDF Stampa
Mentre la crisi non accenna a ridursi e il mercato appare sempre più stagnante, il 2013, almeno per le agenzie assicurative, propone una nuova possibilità di riscattare i magri bilanci. Almeno questo è quanto è prospettato teoricamente, dal momento che le polizze Rc professionali diventeranno obbligatorie in estate. La data precisa è il 13 agosto e da allora quasi 2 milioni di iscritti ai 28 albi e ordini professionali dovranno stipulare una polizza di responsabilità civile (Rc) che risarcisce i danni fatti a terzi per errori commessi nello svolgimento dell’attività.

Per capire come si stanno preparando gli agenti a questo appuntamento, come cambieranno le cose e quali sono gli aspetti principali di questo provvedimento abbiamo intervistato Sonia Lazzini, formatore, consulente e pubblicista in materia di assicurazioni e fideiussioni negli appalti, che proprio su questo argomento ha scritto un libro “I nuovi bisogni assicurativi nelle attività tecniche” edito da Maggioli editore.

 

Qual è l’attuale lettura che la Corte di Cassazione ha dato all’articolo 1669 del codice civile nei confronti dei progettisti e direttori dei lavori?

Mentre non è una novità (anche se non noto a tutti)  il carattere extracontrattuale (quasi sociale) , e solidale con l’appaltatore,  della responsabilità di progettisti e direttori dei lavori per  “Rovina e difetti di cose immobili” entro i dieci anni dal compimento dell’opera, lo è il fatto che qualunque terzo puo’ richiedere il risarcimento del danno.

Ora, siccome in applicazione appunto dell’art 1669 cc, la responsabilità è presunta rispetto alla norma del neminem laedere di cui all’art 2043 cc, sicuramente la norma verrà maggiormente invocata rispetto al passato; specialmente negli appalti privati e potrei azzardare una maggior facilità nel ricevere il risarcimento del danno ingiusto.

Che cosa significa secondo Lei, “idonea” polizza assicurativa per un professionista tecnico?

Ecco, i professionisti tecnici, rispetto ad esempio ad un avvocato, un commercialista o un notaio, corrono il rischio di danneggiare beni o ledere all’integrità fisica delle persone (cd danni materiali) e non solo di far perdere del denaro (cd perdite patrimoniali) ai clienti o anche ai terzi, pertanto l’idonea polizza deve prevedere la copertura di entrambi questi rischi, ma non solo nel caso il professionista lavori con la pubblica amministrazione, molto utile potrebbe essere anche un’assicurazione che preveda il danno erariale, da sentenza della Corte dei Conti.

Essendoci già gli obblighi assicurativi negli appalti pubblici, non si rischia un doppione con il futuro obbligo di assicurarsi del prossimo agosto?

Fatemi fare un po’ di sana polemica cosi’ come impostati, sia dalla Legge che dalle norme “nascoste” del mercato assicurativo italiano e straniero, stipulare le due polizze (che tra l’altro, sono obbligatorie solo per progettisti e verificatori di progetto) non può far dormire sonni tranquilli al libero professionista tecnico il motivo cercherò di spiegarlo  anche la prossima settimana a Bologna pertanto, no, non è assolutamente un doppione anzi il problema è quale sarà la risposta degli assicuratori. Per fortuna non tutti hanno fatto lo gnorri.

In che modo dovrebbe essere correttamente impostato, anche al fine di risparmiare sui premi,  un oggetto dell’assicurazione di responsabilità civile terzi per la pubblica amministrazione intesa come apparato?

Qui, apriamo veramente una voragine come ho cercato di individuare nel volume “i nuovi bisogni assicurativi nelle attività tecniche”, la maggior parte dei capitolati che sono pubblicati su internet, vuoi che ricoprano la rct (Responsabilità civile terzi) classicamente intesa, vuoi che assicurino la lesione di interessi legittimi (quindi davanti al Tar), non sono ai passi con i tempi rispetto, ad esempio, anche alle profonde novità presenti nel codice del processo amministrativo (vedi danno ingiusto da ritardo).

Lo sforzo che potrebbe/dovrebbe fare l’assicuratore è quello di proporre, in un unico contratto, una copertura globale;in questo modo si potrebbero evitare, doppie/triple coperture di uno stesso rischio, forse anche in un’ottica di contenimento dei costi.

Quali sono i limiti delle coperture obbligatorie di progettisti e verificatori dipendenti della stazione appaltante?

Guardi, sono un disastro! Sia sotto il profilo del rischio assicurato che dei massimali! Per non parlare del condizionamento che le cd polizze tipo (Dm 123_2004 ancorchè non obbligatorio) hanno infilitto alle stazione appaltanti. A mio modesto avviso, stante anche la giurisprudenza della Corte dei Conti, andrebbe rivisto tutto il sistema, speriamo nel nuovo governo.

Ritiene opportuno e/o necessiario che un dipendente pubblico tecnico si comunque assicuri per conto proprio?

Assolutamente si! valga per tutti la circostanza che, pur essendo la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti di tipo personale, il suo carattere risarcitorio (accanto a quello meramente sanzionatorio), permette la sua assicurabilità. Come è noto, sia per giurisprudenza che per legge, il pagamento pero’ di questo tipo di polizza, deve essere a totale carico della singola persona. Ritengo che, anche in questo caso, come per i liberi professionisti, il fatto di essere tranquilli, anche psicologicamente, attraverso la sottoscrizione di una polizza di questo tipo, non ha prezzo!

Alessandro Camillini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento