La cooptazione, anche dei magistrati, è la forza della politica

Luigi Oliveri 18/02/13
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Sul Corriere della sera del 17 febbraio, Sergio Rizzo evidenzia una delle storture più macroscopiche della legislazione dei “tecnici”: lo schema di decreto legislativo che impone di collocare fuori ruolo i magistrati incaricati in una smisurata serie di incarichi amministrativi.

Si tratta di una norma attuativa delle previsioni della legge “anticorruzione”, la 190/2012. A chiunque viene automatico chiedersi cosa c’entri la disciplina dello status giuridico dei magistrati incaricati nei ruoli dirigenziali, con una norma anticorruzione.

In effetti, la correlazione tra le due cose appare piuttosto sfuggente. A meno di non voler immaginare che secondo il legislatore la lotta alla corruzione si debba svolgere già in fase di prevenzione, grazie all’operato della magistratura: un magistrato posto alla direzione di un ministero o di una segreteria regionale dovrebbe poter garantire la più ampia correttezza nell’operatività amministrativa.

A meglio considerare, tuttavia, il ragionamento appare del tutto sballato. Intanto, perché ad essere incaricati non sono solo i magistrati che esercitano l’azione penale o, comunque, i giudici giudicanti nel processo penale, coloro che si presuppone dispongano di una spiccata competenza in materia; possono essere incaricati, infatti, anche magistrati della giurisdizione civile, magistrati militari, magistrati amministrativi e contabili (cioè, i magistrati della Corte dei conti). Dunque, una serie di magistrati che non dispongono, nel proprio bagaglio, di così spiccata esperienza di lotta alla corruzione.

Ma non basta. I magistrati incaricati nei disparatissimi gangli elencati dallo schema di decreto legislativo, proprio perché posti fuori ruolo, non eserciteranno certo funzioni inquirenti o giudicanti. Svolgeranno le funzioni e le attività proprie del ruolo dirigenziale che andrebbero a ricoprire, al posto di dirigenti di ruolo.

A questo proposito, nulla esclude che i magistrati dispongano di un bagaglio di preparazione giuridica ed operativa almeno paragonabile a quello dei dirigenti. L’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 prevede da molto tempo la possibilità che magistrati siano incaricati di funzioni dirigenziali.

Tuttavia, l’iniziativa legislativa assunta dal Governo dimissionario appare fuori luogo, o, quanto meno, una nota stonata.

Saltano subito all’occhio almeno due elementi negativi, che si intrecciano: il conflitto di interessi e la commistione tra funzione di governo e funzione giurisdizionale, in barba al principio di divisione dei poteri. Basti un semplicissimo esempio: nel momento in cui un magistrato in servizio dovesse giudicare, per qualsiasi ragione e in qualsiasi giurisdizione (civile, penale, amministrativa, contabile) una legge, piuttosto che un regolamento o un provvedimento amministrativo, sarà inevitabile porsi il problema se tale atto sarà stato redatto con l’intervento di un collega fuori ruolo. Magari un collega della stessa sezione, oppure qualcuno col quale si sa di dover avere a che fare per la titolarità di fascicoli o di sedi. Viene ovvio chiedersi se la valutazione della norma potrà essere svolta con la terzietà e serenità che un giudice deve possedere.

Peggio ancora se, grazie alle porte girevoli tra magistratura e dirigenza, un magistrato si trovi a dover decidere in giudizio di leggi, regolamenti e provvedimenti che, in precedenza, ha contribuito a redigere e formare.

La nota stonata discende anche dalla circostanza che a scrivere lo schema di decreto legislativo sia un Governo tecnico, pieno di magistrati prestati alla politica. Non in molti hanno notato che in un altro schema di decreto legislativo, quello sulle incompatibilità, il Governo si è scritto una norma a misura proprio di componenti tecnici che ne fanno parte: infatti, i vari divieti di assumere incarichi previsti per evitare la commistione tra politica e gestione posti da quel decreto legislativo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all’atto di assunzione della carica politica, erano già titolari di incarichi dirigenziali.

Insomma, la sensazione che si tratti di norme ad hoc, scritte allo scopo di permettere ai magistrati (così come agli alti dirigenti di diretta collaborazione degli organi di governo) di entrare ed uscire dagli uffici di magistrato, dirigente e politico, in un vortice danzante senza controllo, è forte.

Tutto questo non può avere alcun benefico effetto nella lotta alla corruzione, per quanto il decreto legislativo sull’obbligo di collocare i magistrati incaricati fuori ruolo nominalmente voglia perseguire tale funzione.

La legge 190/2012 è affetta da almeno due gravissimi vizi di fondo: in primo luogo, nella sua prima parte, quella concernente le misure contro la corruzione nella gestione amministrativa, è rivolta esclusivamente ai dipendenti pubblici, come se la politica fosse estranea ai fenomeni corruttivi. Ma, soprattutto, pone il responsabile della prevenzione della corruzione alle dipendenze dell’organo di governo, creando l’ennesimo organismo di controllo solo interno, senza tenere conto del fallimento assoluto dei sistemi di controllo di questa natura.

Sarebbe auspicabile e gradito che i magistrati svolgessero un ruolo molto attivo e forte nella lotta alla corruzione, ma rimanendo nei propri ruoli. I giudici penali, perseguendo i reati commessi. I giudici amministrativi e contabili, invece, collaborando alla prevenzione. Ma non certo dal di dentro, svestendo la toga e vestendo la grisaglia dirigenziale, bensì proprio da organi di controllo, esterni, terzi e non dipendenti dalla politica, come ogni buon sistema di controllo dovrebbe prevedere.

La politica, invece, gradisce moltissimo norme come quelle in commento. Per la semplice ragione che legittimando il proprio potere di cooptazione in incarichi si garantisce entrature, confidenze, condivisione di interessi (o conflitti di interesse?), insomma zone di neutralità. Può meglio “negoziare” con la giustizia amministrativa e contabile, può meglio concertare con l’amministrazione consultiva (basti pensare a quanti consiglieri di stato lavorano negli uffici di gabinetto e legislativi del Governo).

Il tutto a detrimento dell’indipendenza della magistratura, specie quella “curiale” romana, costantemente con un piede nelle aule giudiziarie, e l’altro dentro authority o incarichi dirigenziali alle dipendenze di quei soggetti nei confronti dei quali, invece, dovrebbero interrelazionarsi con indipendenza.

Che basti prevedere l’obbligo di porre i magistrati fuori ruolo per garantire la loro indipendenza, pur se cooptati in incarichi dai politici, è una fiaba alla quale possono credere gli ingenui.

Il decreto legislativo sull’incompatibilità avrebbe dovuto prevedere, come prima tra tutte, proprio quella tra magistratura ed incarichi dirigenziali. E’ stato previsto, invece, esattamente il contrario. E la chiamano “anticorruzione”

Luigi Oliveri

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