Lazio, Consiglio di Stato respinge ricorso: data elezioni entro cinque giorni

Redazione 27/11/12
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Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto in un primo tempo l’istanza cautelare, ha respinto il ricorso della presidente dimissionaria del Lazio Renata Polverini, confermando la sentenza del Tar che prescriveva di indicare la data delle elezioni nel Lazio entro cinque giorni.

L’appello, sottolinea la sentenza del Consiglio di Stati, ”è infondato. Non coglie nel segno, innanzitutto, il primo motivo di appello con cui la Regione Lazio contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo facendo leva sulla caratterizzazione politica delle determinazione regionali aventi ad oggetto l’indizione delle elezioni”.

A confutazione della prospettiva interpretativa sviluppata dalla parte appellante – viene rilevato – si pone l’assorbente considerazione che la vigente normativa, sulla quale ci si soffermerà in seguito, connette allo scioglimento del Consiglio regionale l’obbligo di indire le elezioni ponendo una puntuale disciplina dei relativi adempimenti e, segnatamente, enucleando i confini temporali che scandiscono il dipanarsi della procedura”.

La previsione di ”canoni di legalità che scandiscono l’indizione del procedimento elettorale introduce un requisito di legittimità idoneo a limitare l’esercizio del potere di indizione delle elezioni da parte dell’organo regionale, imponendo la soggezione a controllo giurisdizionale delle relative determinazioni e condotte amministrative”.

Sul versante della ratio”, la norma si prefigge l’obiettivo ”di assicurare una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale, in conformità al principio della sovranità popolare sancito dall’art. 1 della Carta Fondamentale e ai canoni costituzionali di efficacia e buon andamento. Viene, quindi, perseguito lo scopo di garantire la restaurazione del pieno funzionamento delle pubbliche istituzioni in modo da ripristinarne la piena legittimazione democratica e l’assolvimento della funzione legislativa garantita e ampliata a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Carta Fondamentale”.

In questa prospettiva, sottolinea la sentenza, ”si appalesa incongrua l’interpretazione che, imponendo una puntuale tempistica solo per la fase dell’indizione delle elezioni, di per sé inidonea a soddisfare le esigenze sopra prospettate, non ancori ad alcun limite temporale il loro effettivo svolgimento, ossia il segmento della procedura che effettivamente assicura la piena investitura dell’ente e ne suggella l’integrale ripristino operativo”.

Per il Consiglio di Stato, ”si deve reputare che una lettura che non imponesse un vincolo temporale per la celebrazione delle elezioni, rimettendo detta scelta all’incondizionata discrezionalità del Presidente dimissionario della Regione, non assicurerebbe il rinnovo in tempi ragionevolmente brevi degli organi e, con esso, il soddisfacimento dei valori costituzionali sottesi all’espressione della volontà popolare secondo il meccanismo della democrazia elettorale”.

Qui il testo della sentenza del Tar, adesso confermata

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