Bond Parmalat e Cirio, Cassazione: banche a rischio

Paolo Righini 20/11/12
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Il 19 ottobre scorso la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n° 18.039, intervenendo sulla vexata quaestio degli investimenti sui bond Parmalat e Cirio, ha fissato i seguenti principi:

1) L’onere di dimostrare di avere assolto agli obblighi di legge di informarsi sulle caratteristiche del proprio cliente, nonché su quelle dei titoli negoziati con il medesimo, grava sulla banca ed, in mancanza di prova positiva sul punto da parte dell’Istituto di credito, si deve ritenere ex lege (art. 23, comma 6° T.U.F.) che vi sia stato inadempimento da parte dello stesso.

1) bis: Basta solo la prova di tale inadempimento, perché l’intermediario finanziario sia condannato al risarcimento del danno.

Tale principio, affermato dalla Cassazione si pone in contrasto con la pressoché totalità delle sentenze rese dalle corti di merito (Tribunali e Corti di Appello), le quali, fino ad oggi, avevano rigettato le richieste di risarcimento del danno avanzate dai risparmiatori, sostenendo proprio il principio opposto, cioè che, anche nell’ipotesi in cui la banca non fosse risultata adempiente agli obblighi informativi in merito al cliente ed al prodotto, era comunque il risparmiatore a dover dimostrare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe scartato l’investimento in titoli rischiosi come Cirio, Parmalat ed Argentina. Prova che, in tantissimi casi, non si riusciva a fornire facilmente, con le conseguenze del caso.

2) Quando ad essere negoziati sono titoli riservati ad investitori istituzionali, in periodo di grey market, cioè prima dell’emissione formale degli stessi nonché in assenza di offering circular che ne illustri le caratteristiche, la banca deve utilizzare massima cautela nel negoziarli con i clienti retail, considerata la pericolosità intrinseca di tali prodotti finanziari, derivata dalla carenza di informazioni ufficiali sui medesimi.

In pratica la Cassazione precisa che, i titoli riservati ad investitori istituzionali e negoziati in periodo di grey market, debbono essere considerati pericolosi per definizione, all’atto pratico, “imporre” ai Tribunali ed alle Corti di Appello di agire di conseguenza, dunque di condannare tutte le banche che non abbiano evidenziato ai propri clienti la pericolosità intrinseca dell’operazione che si sta per concludere.

3) Il fatto che il cliente si sia rifiutato di fornire le informazioni richieste al momento della conclusione del contratto di negoziazione titoli, non esonera l’intermediario dal valutare l’adeguatezza del prodotto finanziario da negoziarsi, facendo ricorso a criteri generali di correttezza e trasparenza, con riferimento a tutte le informazioni in possesso sul risparmiatore, come età, grado di istruzione, professione, presumibile propensione al rischio sulla base degli investimenti pregressi.

Quest’ultimo principio non è nuovo, nel senso che, sul punto, tutti gli organi giurisdizionali di ogni livello erano già concordi.

Paolo Righini

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