Spezzata la catena di Sant’Antonio: Cassazione vieta spam in rete

Redazione 01/10/12
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E’ uno dei vezzi più vecchi e mai abbandonati della società, incredibilmente potenziati dall’avvento di internet e dei telefonini: chi di noi non è mai stato raggiunto da messaggi su guadagni facili, email che invitano a diffondere il testo per vedersi accreditati dei bonus anche in denaro o, semplicemente, per vincere un telefonino alla moda? E’ la “catena di Sant’Antonio“, il veicolo più classico, un’esca per attrarre soggetti facendo leva sulla sensibilità, o sull’avidità degli stessi, allo scopo di incrementare la platea di riferimento per un dato servizio. La materializzazione di quello che tecnicamente viene chiamato “spam”.

Negli ultimi vent’anni, con la diffusione dei mezzi tecnologici e l’iperconnettività, le “catene di Sant’Antonio” sono diventate lo sport preferito dei furbetti del web. Tutte, naturalmente, false ma tutte che ciclicamente tornano a infestare le nostre bacheche, la nostra posta elettronica, il nostro cellulare, o semplicemente le schermate che noi stiamo passando velocemente in rete, alla ricerca di informazioni specifiche.

Da ora, almeno quelle relative al web surfing, diventano formalmente illegali. Lo ha stabilito la sentenza 37049/2012 della Corte di Cassazione, che ha disposto, nello specifico, come il comportamento dei titolari di siti web incentrato sulla corresponsione di incentivi agli iscritti sulla base del mero reclutamento di nuovi soggetti, sia da ritenersi di fatto fuorilegge.

La disposizione della Suprema Corte, precisa la sentenza, è da intendersi afferente a quelle tipologie di domìni web in cui “l’accaparramento” di nuovi utenti sia la tacita finalità del “passaparola” telematico. Dunque, tutti quei siti in cui il reclutamento venga di fatto anteposto all’attività di vendita di beni o servizi determinati.

Stop ai messaggi o alle pagine ingannevoli, con il puro scopo di attrarre nuovi utenti nella rete di alcune pagine, senza una finalità conclamata di commercio, insomma. A questo proposito, la Cassazione ha ricordato che le cosiddette “vendite piramidali” sono bandite dalla legge 173/2005, che vieta la diffusione propagandistica di attività o strutture il cui core business si focalizzi esclusivamente sull’ingrossare le fila degli utenti, e non quello di promuovere un dato servizio o prodotto.

Anche la possibilità che tale adesione sia volontaria, non esime dall’applicazione della sentenza, che infatti, specifica come “la norma incriminatrice non richiede l’involontarietà dell’adesione quale presupposto per la sussistenza del reato”.

Resta da vedere se, e come, tale norma si applicherà anche all’ambito dei social network, piazza prediletta della diffusione virale di siti e messaggi, così come dei post malandrini che attirano nella rete di applicazioni farlocche (tra tutte, gettonatissime quelle che promettono di conoscere chi visita il nostro profilo su Facebook), al solo scopo di aumentare la portata numerica del programma e senza mai fornire il servizio promesso.

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