Dichiarazioni anagrafiche via mail

Redazione 29/06/12
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Sono molteplici i cambiamenti predisposti dal regolamento del Ministero dell’Interno, approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, con il quale si modifica l’attuale regolamento anagrafico (dpr n.223/1989), adeguandolo alle novità introdotte dal decreto legge sulle semplificazioni (dl n. 5/2012).

Rispetto al testo originario, il Dpr varato da Palazzo Chigi riscrive integralmente, su suggerimento del Consiglio di stato, e dei rilievi mossi nell’udienza del 10 maggio scorso, l’art.18 del regolamento anagrafico.

Nella relazione tecnica allegata al decreto si legge che l’intento del Viminale è stato quello di evitare soppressioni o modificazioni di singoli commi, ma di adeguare, piuttosto, il procedimento di iscrizione e variazione anagrafica alla nuova disciplina primaria.

Comunicazioni.

Il regolamento prevede, anzitutto, che i municipi pubblichino sul proprio sito internet gli indirizzi mail a cui andranno inoltrate le dichiarazioni, garentendo, così, maggiore certezza a tutti coloro i quali debbano effettuare un cambio di residenza.

In questo modo l’interessato, conoscendo il momento esatto dell’avvio della procedura, potrà controllare in tempo reale il rispetto del termine di due giorni dalla presentazione delle dichiarazioni entro i quali la registrazione anagrafica va perfezionata.

I comuni, dunque, piuttosto che effettuare un controllo a monte sul possesso dei requisiti, sono tenuti a registrare le richieste di residenza entro due giorni, rimandando le opportune verifiche a valle, ossia nei 45 giorni successivi.

Se durante questo lasso di tempo la pubblica amministrazione non si pronuncia con un rigetto espresso della domanda interviene il principio del silenzio-assenso.

Il diniego del comune determina il ripristino della posizione anagrafica precedente.

Nell’ottica di una riduzione dei tempi, la comunicazione di avvio del procedimento sostituirà la ricevuta che fino ad oggi veniva consegnata al richiedente, e le altre registrazioni anagrafiche impiegheranno al massimo due giorni per diventare operative.

Nelle schede individuali verrà utilizzato il codice fiscale, ritenuto essenziale per la circolarità anagrafica, assieme agli estremi della carta di identità.

La norma rappresenta una garanzia non solo per l’interessato ma anche per soggetti terzi nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti.

Procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.

Secondo le nuove regole, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, deve darne immediata comunicazione in via telematica al comune di provenienza (anche estero), sicché questo possa provvedere a cancellare l’interessato dagli elenchi con la stessa tempistica prevista per l’iscrizione, ovverosia due giorni.

Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, il municipio di provenienza potrà inoltrare al nuovo comune, sempre per via telematica, le eventuali rettifiche e integrazioni dei dati ricevuti, assieme alla notizia di avvenuta cancellazione.

Vertenze anagrafiche.

Il regolamento contiene infine una norma destinata specificamente a risolvere le vertenze che potrebbero sorgere tra gli uffici anagrafe dei comuni.

Saranno il prefetto ed il ministero dell’Interno, sentito l’Istat, ad occuparsi dei conflitti tra gli enti locali, rispettivamente quando le amministrazioni coinvolte appartengono alla stessa o a diverse province.

Il ministro della P.A. Filippo Patroni Griffi, ha dichiarato: “Con il regolamento saranno immediatamente operativi tutti gli effetti legati al cambio di residenza… Non bisognerà aspettare mesi per poter iscrivere i figli a scuola o per usufruire del nuovo medico di base o per avere un permesso Ztl. Al di là di tanti annunci questo è un fatto concreto che cambiera’ la vita di milioni di italiani“.

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