Onorario dell’avvocato, il cliente può rivendicare la prescrizione del debito

Redazione 20/06/12
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Signori avvocati, attenzione! Se il vostro cliente sostiene di aver saldato la parcella ad un collaboratore di studio, pur a vostra insaputa, a nulla vale asserire di essere rimasti “a bocca asciutta”… il giudice potrà accogliere l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito di natura professionale nei vostri confronti.

È quanto si evince dall’ordinanza n. 10048/12, pubblicata il 19 giugno, dalla sesta sezione civile della Cassazione, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso di un avvocato nei confronti di un suo assistito, per il pagamento delle prestazioni professionali, a suo dire, dovute.

Posto che il cliente aveva sostenuto, in primo grado, di aver provveduto al pagamento della parcella nei confronti di un avvocato “che all’epoca dei fatti era stretto collaboratore e faceva parte dello studio“, peraltro corrispondendo una somma superiore a quella dovuta, il legale ricorrente deduce, tra i motivi di ricorso, che “nella fattispecie descritta non sussistevano i presupposti per ritenere estinta l’obbligazione, atteso che il pagamento andava effettuato…nelle mani del creditore e al suo domicilio avvero al suo rappresentante o incaricato (salva la prova, che nella specie non risulterebbe assolta, del pagamento in buona fede all’apparente creditore)“.

E’ risultato tuttavia del tutto inutile per l’avvocato tentare la carta della contestabilità della buona fede nel pagamento del cliente, sul presupposto che il collega di studio, a cui esso sostiene di aver pagato il compenso, non sarebbe stato, in realtà, legittimato ad incassarlo.

Difatti, sottolineano gli Ermellini, la censura “propone una questione del tutto nuova, basata su elementi di fatto non dedotti, né altrimenti valutati in secondo grado“, e per ciò stesso è inammissibile secondo la legge”.

Non è pertinente, neppure, il richiamo alla sentenza n. 3186/2003 di questa Corte, – continuano i giudici di legittimità – riguardando essa un caso in cui non era in contestazione l’implicita ammissione della non estinzione dell’obbligazione, desunta dal tribunale dal fatto che il convenuto aveva dedotto di avere conferito l’incarico ad un tecnico diverso dall’attore e di avere versato a costui il corrispettivo“.

La Corte, osserva, piuttosto, che il Tribunale di cui si contesta la pronuncia, “ha fatto corretta applicazione del principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’eccezione di estinzione comunque intervenuta del debito, al pari di quella dell’ effettuato integrale pagamento, non siano incompatibili con l’eccezione di verificatasi prescrizione presuntiva“.

Al legale non resta dunque che incassare il colpo e pagare le spese di giudizio.

Qui il testo integrale dell’ordinanza n. 10048/2012 della Cassazione

Redazione

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